TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2013-07-05, n. 201300546
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Testo completo
N. 00546/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2013, proposto da:
Condominio Di San Benedetto del Tronto via Maffei N. 42, rappresentato e difeso dagli avv. M D, G D C, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune Di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
nei confronti di
M A, F D M, S E, I R, non costituiti;
per l'annullamento
diniego a segnalazione certificata di inizio attivita' per realizzazione ascensore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di San Benedetto del Tronto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con assemblea in data 19.10.2012, il Condominio ricorrente deliberava la realizzazione di un ascensore nel vano scale del fabbricato, in considerazione della presenza, al piano secondo dell'immobile, di un condomino con difficoltà di deambulazione.
La ditta incaricata presentava apposita SCIA rappresentando il progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell'ascensore con conseguente riduzione delle rampe della scala esistente da m1.1,20 a mi. 0,83. La cabina presenta un ingombro esterno di mt. 0,80 di cui mt. 0,55 di ingresso - interno cabina, e una lunghezza di mt. 1,20.
Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, con l’impugnato provvedimento prot. 11.16838 del 13.03.201 denegava la proposta, in quanto l'intervento contrasterebbe con l'art.93 comma l del vigente Regolamento edilizio secondo il quale "la larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di due o più piani non può essere inferiore a mt.1,00, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse".
Con il presente ricorso il