TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202302556
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02556/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10942/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10942 del 2020, proposto da
D l C, A P, G M, G S, C I, A C, A L, M A C, E Z, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati D M, M R C ed E Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. E Q in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;
contro
Ministero dell’interno, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento della suddetta, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici requirenti (Procura e Procura generale) di Roma, agiscono in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221.
1.1. In particolare, gli esponenti evidenziano come l’impiego presso le sezioni citate avrebbe dato luogo allo svolgimento di mansioni anche amministrative , eccedenti cioè le tipiche funzioni della polizia giudiziaria: pertanto, svolgendo compiti identici a quelli personale amministrativo, avrebbero diritto alla