TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-07-08, n. 201100597
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N. 00597/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2011, proposto da:
D Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. L P, C S, con domicilio eletto presso l’Avv. L P, in Ancona, viale della Vittoria 6;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche, rappresentata e difesa dal collaboratore amministrativo L D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;
nei confronti di
Blu Pubblica Assistenza Onlus, non costituita;
per l'annullamento
del diniego opposto dall'ASUR Marche con prot. 0006921/11 a fronte dell'istanza di accesso della ricorrente in data 14 marzo 2011 e per all'accertamento del diritto della medesima ricorrente ad accedere agli atti ivi indicati, con condanna alle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, esponendo di operare nel settore dei trasporti sanitari nella Provincia di Ancona, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale il rilascio di copia di tutti gli atti di affidamento del servizio assunti negli ultimi cinque anni, dichiarando che la conoscenza di tali documenti è funzionale alla tutela del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chances (essendo stati tali affidamenti disposti senza gara e quindi senza che la ricorrente fosse posta in grado di competere con altri operatori del settore).
Con nota del 18/3/2011 A.S.U.R. ha respinto l’istanza sul duplice presupposto che:
- la richiesta (data la sua genericità) è finalizzata ad un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione;
- l’evasione dell’istanza postula l’elaborazione di dati.
2. D Service agisce in questa sede per l’accertamento del diritto di accesso e per la condanna di A.S.U.R. al rilascio della documentazione predetta, esponendo che:
- l’istanza non è generica, visto che essa riguarda solo gli affidamenti relativi al territorio della Provincia di Ancona disposti negli ultimi cinque anni (tale termine essendo legato alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni);
- l’evasione dell’istanza non postula alcuna elaborazione di dati, essendo stato chiesto il rilascio di copia delle determinazioni di affidamento dei servizi in argomento.
3. Si è costituita l’A.S.U.R., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito (sostanzialmente per le medesime ragioni già frapposte dall’Azienda nella predetta nota del 18/3/2011).