TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-10, n. 202300405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-10, n. 202300405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300405
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00405/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16788/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16788 del 2014, proposto da Repower Renewable S.p.A. (già Elettrostudio Energia S.p.A.), Solis S.r.l. (già Ese Castelguglielmo S.r.l.), Soc Ict S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A M, A V, F O, E M, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Elettrici - Gse S.P.A, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del D.M. 16 ottobre 2014, recante Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;- del D.M. 17 ottobre 2014, recante Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b), del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; delle istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici emanate dal GSE ai sensi dell’art. 26 L. 116/2014; atti non conosciuti del GSE di decurtazione delle tariffe, altri atti connessi, presupposti o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2022 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo le società ricorrenti, esercenti impianti fotovoltaici, censurano quanto previsto dal D.L. 91/2014, dai relativi decreti ministeriali di attuazione e dagli atti esecutivi di tali disposizioni adottati dal G.S.E.

Va premesso che le ricorrenti avevano stipulato con il Gestore una convenzione pluriennale per il riconoscimento della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica.

Una volta ammesse al beneficio e in costanza del rapporto di incentivazione, il Decreto legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, ha previsto, all'art. 26, comma 3 che, a decorrere dal l° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW fosse rimodulata secondo percentuali di riduzione prestabilite ed erogata per un periodo di 24 anni dall'entrata in esercizio degli impianti, anziché per i 20 anni già stabiliti nella convenzione, salvo che i titolari dell'impianto non avessero optato per una riduzione dell'8 per cento dell'incentivo in atto, per la durata residua del periodo di incentivazione.

Le ricorrenti il 17 dicembre 2014 hanno, quindi, notificato gravame, depositato il 31 dicembre 2014, articolato nei seguenti motivi di diritto.

Con il primo motivo si deduce violazione dei principi di irretroattività, tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza, tutela delle iniziative economiche private, degli artt. 3 e 41 Cost.

Con il secondo motivo si allega violazione dell'articolo 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza, per asserita mancanza dei relativi presupposti.

Con il terzo motivo ci si duole della violazione del principio della “parità delle armi”, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce dell'articolo 6 della Cedu, violazione degli articoli 10 e 117 comma 1 Cost..

Anche sotto il profilo delle richiamate norme eurounitarie e euroconvenzionali interposte, l'illegittimità dei decreti impugnati, viene dedotta sotto il profilo della violazione del legittimo affidamento e del principio di irretroattività.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 della Cedu, artt. 10 e 117 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà privata.

Con il quinto e sesto motivo si afferma violazione dei principi della stabilità dei regimi di sostegno e della salvaguardia degli investimenti, violazione dell’art. 10 del Trattato sulla Carta dell'Energia, violazione degli articoli 10, 117 comma 1 della Costituzione, violazione della direttiva 2009/28 e dell'articolo 194 del TFUE, sulla promozione delle fonti rinnovabili.

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