TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2016-05-05, n. 201602270
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N. 02270/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05131/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5131 del 2015, proposto da:
R S e C E, rappresentati e difesi dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale Gramsci 19;
contro
Comune di Lusciano, in persona del Sindaco pro tempore
nei confronti di
G G, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Napoli, Via Santa Brigida, 39;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare
del permesso di costruire n. 67 del 2015 del Comune di Lusciano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G G;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire dal Comune in questione chiarimenti sulla vicenda relativa al rilascio del permesso di costruire gravato, anche con specifico riferimento alle questioni:
- se per i locali interrati sia stato in precedenza rilasciato un titolo abilitativo edilizio, e se l’intervento per il quale è stata richiesta la sanatoria abbia o meno comportato un aumento di volume utile e/o superficie;
- della completezza dal punto di vista documentale dell’istanza di sanatoria accolta;
- sul rispetto della normativa antismica per quanto riguarda il muro di recinzione e quanto sopra di esso edificato, nonchè sulla situazione inerente al rispetto delle distanze tra edifici.