TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2011-09-19, n. 201107394
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N. 07394/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02697/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2011, proposto dalla signora F C, rappresentata e difesa dagli avv.ti F C e R B, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via G. Cerbara 64;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della determinazione (comunicatale il 23.3.2011) con cui, in buona sostanza, la si è esclusa dal concorso pubblico indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 193° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.103, del 28.12.2010).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 12 luglio 2011, il dott. F A M D B e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, la signora F C ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) la determinazione (comunicatale il 23.3.2011) con cui – in buona sostanza – la si è esclusa dal concorso pubblico indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 193° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.103, del 28.12.2010).
Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 12.7.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato nuovamente sottoposto al vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Al riguardo;premesso che il provvedimento impugnato è la naturale conseguenza di un giudizio di inidoneità fisica, formulato a seguito di accertamenti sanitari (ai quali l’interessata era stata sottoposta ai sensi della vigente normativa di settore) che avevano evidenziato come il soggetto in questione non avrebbe dovuto raggiungere la statura minima richiesta (ai fini di cui è causa) dallo specifico bando, si constata che gli esiti di questi accertamenti non hanno trovato riscontro in occasione della “revisione” (effettuata il 30.5.2011) appositamente disposta da questo giudice.
In presenza di tale situazione, il Collegio (rilevato che la Castello misura, in realtà, cm.165) non può – appunto – che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.
Spese come da dispositivo.