TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-11-24, n. 202106637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-11-24, n. 202106637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106637
Data del deposito : 24 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2021

N. 10656/2021 REG.RIC.

N. 06637/2021 REG.PROV.CAU.

N. 10656/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2021, proposto da


Sigrita Shuti, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, Cristian Fragala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento del Municipio II di Roma Capitale prot. 22738, notificato il 14 luglio 2021, con il quale è stata inibita alla deducente la continuazione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande da lei condotta in Roma, via Enrico Stevenson n. 5/7


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il provvedimento impugnato inibisce la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta dalla ricorrente nei locali siti alla via Enrico Stevenson nn.5/7, essendo rimasta disattesa, da parte della ditta ricorrente, la prescrizione – contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento datata 19.3.2021 – di trasmettere all’Amministrazione, entro il 30° giorno successivo, la “documentazione di regolarizzazione dell’aspirazione dei fumi e relativo progetto elaborato e firmato da tecnico abilitato…”

Considerato che, per quanto sopra, il provvedimento de quo si espone alla censura declinata nel primo mezzo di gravame laddove parte ricorrente richiama, e comprova, di aver trasmesso il 12.4.2021 ( e quindi nel rispetto del termine assegnatole), all’indirizzo prescritto nella comunicazione di avvio citata, pec con allegati vari (fra i quali non risulta quello relativo all’accertamento dell’incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico- architettonico);

Rilevato che, per converso, l’espressione contenuta nell’atto avversato è del seguente testuale tenore: “Considerato che il termine previsto per la regolarizzazione richiesta è decorso senza l’acquisizione della documentazione suddetta”;
e quindi, quale logico precipitato, l’inibitoria prescritta si raccorda ad un dato di fatto impreciso (avendo la parte ricorrente, in ogni caso, prodotto gli atti richiesti ad eccezione di un solo documento);
e tanto è altresì comprovato dalla condotta successivamente assunta dall’Amministrazione che ha, pur se già intervenuto il provvedimento impugnato, trasmesso a vari enti ed organi la documentazione citata senza però, alla fine, comunicare alla ricorrente le ragioni della persistente inidoneità della (parziale) documentazione ricevuta a legittimare la prosecuzione dell’attività di ristorazione;

Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare possa essere accolta mediante la sospensione cautelare della determinazione impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

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