SENTENZA sede di NAPOLI, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202401455, Verifica appello
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 01455/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05395/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2023, proposto da
M L, V L, rappresentati e difesi da sé stessi e anche, rispettivamente, dall’avvocato V L e dall’avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 15/6/2022 n. cronol. 1809/2022, R.G. 742/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in subiecta materia la sentenza è ordinariamente resa in forma semplificata;
Considerato che il ricorso è stato proposto per l’ottemperanza al titolo meglio in epigrafe individuato, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in favore dei ricorrenti, quali distrattari delle spese di lite in un giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, l’importo di € 39,00 per esborsi ed € 585,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, C.A. ed I.V.A.;
Rilevato in punto di fatto che:
- il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Ministero debitore in data 24/06/2022 ed è passato in giudicato, come da certificato reso dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli, in atti, essendo spirato il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 5- ter della legge n. 89/2001 (“Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione” );
- poiché a tutt’oggi non è stato effettuato il pagamento dovuto, la parte interessata ha proposto il presente ricorso in ottemperanza ritualmente notificato nei confronti del Ministero della Giustizia e depositato in Segreteria, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’esecuzione del decreto, con declaratoria dell’obbligo di provvedere al pagamento in suo favore della relativa somma, oltre agli interessi legali, di nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provveda al pagamento a cura e spese dell’Amministrazione, di fissare la somma di denaro dovuta dal Ministero resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato e, infine, di condannare l’Amministrazione alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio di ottemperanza;
- il Ministero intimato si è costituito per resistere all’avverso ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 febbraio 2024, sulla dichiarazione di parte ricorrente che ha dedotto come non sia stato eseguito alcun pagamento nelle more della decisione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto preliminarmente che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15