TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-05-18, n. 202308489
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Pubblicato il 18/05/2023
N. 08489/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7244 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla diffida di rinnovo del permesso di soggiorno, con connessa istanza risarcitoria;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il silenzio asseritamente formatosi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, senza indicare la data di presentazione dell’istanza, ma rappresentando di aver presentato due diffide, in data 28.21.2021 ed in data 10.03.2022.
Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha disposto approfondimenti istruttori in relazione ai fatti di causa e l’Amministrazione ha rappresentato che non è mai stata depositata alcuna richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno a nome del ricorrente, così come non è mai stato adottato alcun decreto di rigetto, riferendosi peraltro le diffide del 28.12.2021 e del 10.03.2022 ad un diverso procedimento per rinnovo del passaporto.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, con ordinanza nr. -OMISSIS-, il Collegio ha onerato la parte ricorrente di depositare in giudizio la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cui è causa e qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta utile.
Il ricorrente non ha ottemperato all’ordine istruttorio.
Devono pertanto ritenersi provate le deduzioni della parte resistente, non essendovi evidenza della richiesta di concessione del permesso di soggiorno.
Il ricorso va quindi respinto, con assorbimento di ogni altra questione, anche risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.