TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-02-06, n. 201400835
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N. 00835/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03757/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2013, proposto da:
C Z, rappresentato e difeso dall'avv. F P C, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, via Cesare Rossarol, n. 69;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, alla via Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Questore di Napoli Cat. A12/2010/Imm/2^Sez/Dinieghi/l.v., prot. n. 7120 del 26 maggio 2010, notificato il 12 luglio 2013, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, quale richiesto con istanza del 17 dicembre 2009;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, se ed in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione dell'Interno e (vista) l’annessa produzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che a mezzo del ricorso in esame, notificato il 6 agosto 2013 e depositato lo stesso giorno, il cittadino cinese Zhang Chongchu si duole del rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo oppostogli dal Questore di Napoli a mezzo dell’impugnato provvedimento prot. n. 7120 del 26 maggio 2010, notificato il 12 luglio 2013;
Rilevato che detto diniego di rinnovo è basato sull’esistenza:
- di una condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 2 aprile 2007, a mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 474 (commercio di prodotti con segni falsi): fatto commesso il 28 aprile 2005;
- di un’ulteriore condanna emessa in data 23 aprile 2008 sempre dal Tribunale di Napoli, a mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i reati previsti e puniti dagli artt. 474 (commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione): fatto commesso il 23 agosto 2006;
-di altri due deferimenti all’A. G. per i medesimi reati;
- e, quindi, sull’assunto “ che, nonostante la titolarità di un permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha adottato una condotta delittuosa che ne delinea una personalità dedita a comportamenti criminosi, e che lo stesso trae il proprio sostentamento da attività illecite ed è dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, e pertanto appartiene ad una delle categorie previste dall’art. 1 della l. 1423 del 1956 ”;
Dato atto che, nella prospettazione attorea, la determinazione dell’amministrazione è illegittima per eccesso di potere sotto più profili (travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione adeguata) in quanto assunta senza tener conto della risalenza degli episodi, del dato che le condanne indicate nel provvedimento non erano “ divenute definitive ”, del suo radicamento nel territorio nazionale e della necessità di tutelare la sua famiglia, formatasi sul territorio nazionale e che vedeva la presenza di tre figli minorenni, nati in Italia e l’ultimo dei quali avente solo tre anni ;
Dato ancora atto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata in data 21 settembre 2013 e, in tale sede, ha versato in atti documentazione, concludendo per la reiezione del ricorso all’uopo riportandosi alla relazione difensiva predisposta direttamente dall’amministrazione e anch’essa depositata;
Considerato che con ordinanza collegiale n. 1529 del 9 ottobre 2013 è stato concesso ingresso all’invocata tutela cautelare nell’assunto che, prima facie, le doglianze attoree apparivano meritevoli di favorevole apprezzamento avuto conto, per quanto più appariva rilevare, che:
“ - l’affermazione contenuta nel secondo rigo della pagina 8 del ricorso secondo cui “le condanne, appellate, non sono mai divenute definitive” non è contrastata dall’amministrazione e, comunque, sembra comprovata dalla documentazione versata in atti (cfr. certificato dei carichi pendenti, allegato alla produzione attorea e cfr. anche l’attestazione in tali sensi apposta dal cancelliere in calce alla sentenza n. 4436/2008 nella copia della pronuncia depositata dalla difesa erariale il 21 settembre 2013);
- ancora priva di utile replica è rimasta la doglianza secondo cui è stata omessa ogni valutazione sui legami familiari del ricorrente “padre di tre figli minorenni, tutti di tenera età e nati in Italia”, della quale non vi è traccia in seno al provvedimento impugnato, fermo che nemmeno in questa sede l’amministrazione si è spesa sul punto specifico, non potendo rilevare -alla luce del contrario e prevalente approdo della giurisprudenza amministrativa in subiaectae condizioni, oggi supportato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013- l’assunto finale della relazione difensiva dell’amministrazione secondo cui “le condanne…” (senza soffermarsi sulla pendenza degli appelli) “..elidono in radice ogni possibilità di apprezzamento discrezionale ”;
Preso atto che alcuna documentazione e/o altro atto processuale è sopravvenuto alle riportate statuizioni cautelari;
Ritenuto che, nel coacervo delle descritte condizioni e, quindi, in assenza di sopravvenienze (in particolare riferimento all’asserita, cennata, non definitività delle sentenze di condanna), non resti che rendere definitive le considerazioni e le statuizioni della sede cautelare, avuto all’uopo anche presente la giurisprudenza, in particolare del giudice di appello che, ancora di recente, ha avuto modo di concludere per la sussistenza del difetto di motivazione, quale qui puntualmente denunciato, in una fattispecie in cui non vi era stata la invece dovuta “ accurata ponderazione della specifica situazione familiare dell’immigrato ”, ancorchè riferita ad un gruppo familiare -formatosi in Italia, ovvero che non aveva dovuto ricorrere all’istituto del ricongiungimento- nel quale non erano presenti figli minorenni (maggiormente tutelati dall’ordinamento anche comunitario) ed ancorchè lo straniero cui era stato negato il rinnovo del titolo fosse stato destinatario (ben vero anni addietro e ravvedutosi) comunque di una condanna per violenza sessuale (Cons. Stato, sezione terza, 3 gennaio 2014, n. 1);
Ritenuto, pertanto, senza necessità di indugiare oltre, di dover accogliere il ricorso e disporre, in conseguenza, l’annullamento dell’impugnato provvedimento, fatti salvi i successivi;
Ritenuto ancora che le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi;