TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-04-13, n. 201700364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-04-13, n. 201700364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700364
Data del deposito : 13 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2017

N. 00364/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2015, proposto dai sigg.ri
A N I, M A, F B, M Z, A L, M K, E B, F V, R I, S B, V G, G M e M M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti N L B ed A S e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988
nonché sul ricorso per motivi aggiunti proposto dai sigg.ri
M K ed E B, rappresentati e difesi dagli avv.ti N L B ed A S e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988
e sul ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig.
M M, rappresentato e difeso dagli avv.ti N L B ed A S e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, San Marco, n. 63



a) con il ricorso introduttivo:

per l’accertamento

- del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici ed in specie del diritto alla sopravvalutazione – ai fini del trattamento pensionistico – del servizio svolto per conto dell’O.N.U. in zone d’intervento, ai sensi del combinato disposto della l. n. 1746/1962, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 3 della l. n. 390/1950;

- del diritto al riscatto oneroso – ai fini dell’indennità di buonuscita – degli incrementi di anzianità riconosciuti per il servizio prestato in zone d’intervento, ex art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973;

- del diritto alle retribuzioni arretrate per gli aumenti retributivi maturati in base all’anzianità, per come rideterminata in conseguenza della sopravvalutazione dei periodi di servizio svolti per conto dell’O.N.U.

e per la conseguente condanna

del Ministero della Difesa a ricalcolare l’anzianità di servizio dei ricorrenti ed a corrispondere loro gli arretrati conseguiti in forza degli anticipati scatti di anzianità

previo annullamento

di tutti gli eventuali provvedimenti con cui il Ministero della Difesa abbia negato il riconoscimento dei predetti benefici combattentistici ed in particolare:

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 34/96-1-2010 del 28 ottobre 2014, notificata in data 17 novembre 2014, con cui è stato negato il riconoscimento dei citati benefici al Luogotenente A N I;

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 34/99-1-2010 del 28 ottobre 2014, notificata in data 17 novembre 2014, con cui è stato negato il riconoscimento dei citati benefici al Maresciallo aiutante s. UPS M A;

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 226343BG/1-1-PND del 20 ottobre 2014, notificata il 5 dicembre 2014, con cui è stato negato il riconoscimento dei citati benefici al Brigadiere G M;

- del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze di riconoscimento dei benefici combattentistici proposte dagli altri ricorrenti

b) con i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2015:

oltre che per le domande già proposte con l’atto introduttivo, per l’annullamento

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 49/29-1 del 20 novembre 2014, notificata il 27 gennaio 2015, con cui è stato negato il riconoscimento dei suindicati benefici combattentistici al Capitano E B;

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 49/31-1 del 21 novembre 2014, notificata il 23 gennaio 2015, con cui è stato negato il riconoscimento dei suindicati benefici combattentistici al Capitano M K

c) con i motivi aggiunti notificati il 28 maggio 2015:

oltre che per le domande già proposte con l’atto introduttivo, per l’annullamento

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico prot. n. 288966BD/1-1-PND del 3 marzo 2015, notificato in data 6 marzo 2015, con cui è stato negato il riconoscimento dei suindicati benefici combattentistici al Maresciallo aiutante s. UPS M M.

Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2015 e poi ancora il 28 maggio 2015;

Visto il controricorso del Ministero della Difesa;

Viste la memoria conclusiva e la documentazione dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica dell’8 marzo 2017 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue



FATTO

Gli odierni ricorrenti, sigg.ri A N I, M A, F B, M Z, A L, M K, E B, F V, R I, S B, V G, G M e M M, espongono di essere tutti Ufficiali e Sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza e di aver in varie epoche prestato servizio in zone d’intervento delle Nazioni Unite (O.N.U.), nell’ambito di una serie di missioni internazionali analiticamente elencate, nel ricorso, per ognuno degli interessati.

Dette missioni – aggiungono gli esponenti – riguardano territori dichiarati “zone d’intervento” da apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.

Gli esponenti invocano la l. n. 1746/1962, in base alla quale al personale militare che abbia prestato o presti servizio, per conto dell’O.N.U., in zone d’intervento, “sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”. Invocano, altresì, l’art. 3 della l. n. 390/1950, recante indicazione dei presupposti per il riconoscimento delle “campagne” di guerra. Chiedono, pertanto, l’estensione del beneficio previsto a favore dei combattenti dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973, a tenor del quale il servizio computabile è aumentato di un anno per campagna di guerra riconosciuta ai sensi della norme vigenti, evidenziando come detta disposizione abbia effetti sia sul trattamento retributivo, sia sul raggiungimento dei requisiti per il trattamento di quiescenza. Da ultimo, richiamano l’art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973, per il riconoscimento del diritto al riscatto, ai fini dell’indennità di buonuscita, degli incrementi di anzianità riconosciuti per le campagne di guerra ed il servizio prestato in zone di intervento.

Gli esponenti hanno, quindi, proposto istanza al Comando

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