TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-04-10, n. 201800613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-04-10, n. 201800613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800613
Data del deposito : 10 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2018

N. 00613/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00775/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ut5 S.r.l. in Persona del Liquidatore P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti

A B, non costituita in giudizio;
Adriana Solidoro, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lembo, Fabrizio Ferilli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Lembo in Lecce, viale Otranto, n. 117;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in parte qua

-della Delibera del commissario ad acta n. 3 del 04 maggio 2017, recante ad oggetto “procedura di esame e valutazione delle istanze di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto un'area ubicata nel Comune di Gallipoli - Lungomare Galileo Galilei, distinta in Catasto al Foglio 20 particella 397”, con approvazione della relativa graduatoria ed individuazione del soggetto aggiudicatario nella signora S A, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compreso il verbale nella stessa contenuto ed il precedente provvedimento di ammissione dell'istanza-proposta della controinteressata, nonché ancora, ove occorra, la presupposta deliberazione commissariale n. 1/2015, anch'essa nei limiti dell'interesse della ricorrente in parte qua e comunque il titolo concessorio ove eventualmente nel frattempo assentito alla controinteressata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17/7/2017 :

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in parte qua della Delibera del commissario ad acta n. 3 del 04 maggio 2017, recante ad oggetto “procedura di esame e valutazione delle istanze di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto un'area ubicata nel Comune di Gallipoli - Lungomare Galileo Galilei, distinta in Catasto al Foglio 20 particella 397”, con approvazione della relativa graduatoria ed individuazione del soggetto aggiudicatario nella signora S A, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compreso il verbale nella stessa contenuto ed il precedente provvedimento di ammissione dell'istanza-proposta della controinteressata, nonché ancora, ove occorra, la presupposta deliberazione commissariale n. 1/2015, anch'essa nei limiti dell'interesse della ricorrente in parte qua e comunque il titolo concessorio ove eventualmente nel frattempo assentito alla controinteressata.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SOLIDORO ADRIANA il 2\8\2017 :

per l'annullamento in parte qua:

• Verbale del 4 maggio 2017 e Delibera n. 3 avente ad oggetto: procedura di esame e valutazione delle istanze di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto un'area ubicata nel Comune di Gallipoli – Lungomare Galileo Galilei, distinta in Catasto al Foglio 20 particella 397”

• nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare della graduatoria approvata nella seduta del 4 maggio 2017 in relazione al punteggio attribuito alla UT5 s.r.l. nonché dei provvedimenti di ammissione alla fase di valutazione della domanda presentata dalla società UT5 S.R.L. di cui ai verbali del 27 aprile 2017 e del 2 maggio 2017.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UT5 s.r.l. il 5\9\2017:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in parte qua della Delibera del commissario ad acta n. 3 del 04 maggio 2017, recante ad oggetto “procedura di esame e valutazione delle istanze di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto un'area ubicata nel Comune di Gallipoli - Lungomare Galileo Galilei, distinta in Catasto al Foglio 20 particella 397”, con approvazione della relativa graduatoria ed individuazione del soggetto aggiudicatario nella signora S A, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compreso il verbale nella stessa contenuto ed il precedente provvedimento di ammissione dell'istanza-proposta della controinteressata, nonché ancora, ove occorra, la presupposta deliberazione commissariale n. 1/2015, anch'essa nei limiti dell'interesse della ricorrente in parte qua e comunque il titolo concessorio ove eventualmente nel frattempo assentito alla controinteressata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Adriana Solidoro e di Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, seconda in graduatoria nel procedimento sfociato nell’approvazione della graduatoria per l’assegnazione di concessione demaniale marittima in Gallipoli, loc. Galileo Galilei, impugna con ricorso originario e i due successivi motivi aggiunti la delibera commissariale in epigrafe, di assegnazione della predetta concessione demaniale in favore dei ditta Solidoro.

A fondamento del ricorso e dei due motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere sotto vari profili;
violazione del regime transitorio di cui alla L.R. n. 17/06 e alla L.R. n. 17/15;
2) violazione dell’art. 37 cod. nav;
eccesso di potere sotto vari profili, 3) violazione della disciplina transitoria ex art. 15 L.R. n. 17/15;
violazione degli artt.

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