TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201400443
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Testo completo
N. 00443/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2013, proposto da:
Comune di Vallarsa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zanella e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 75
contro
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano, Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Consiglio delle Autonomie Locali, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio
nei confronti di
- Comunita' di Valle della Vallagarina, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
per l'annullamento
del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, di data 30 ottobre 2012, come richiamato nel testo della l.p. 27.12.2012, n. 25, concernente la legge finanziaria provinciale del 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il Comune di Vallarsa ha impugnato il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013, stipulato tra la Provincia Autonoma e il Consiglio delle autonomie locali in data 30 ottobre 2012, nella parte in cui è stato convenuto che l’attivazione delle gestioni associate dei servizi entrate, contratti e appalti e informatica - come disciplinate dall'art. 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 - “ dovrà necessariamente decorrere dal 1° luglio 2013 ”.
2. L’Amministrazione provinciale, con atto datato 22 aprile 2013 e notificato in data 23-26 aprile 2013, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
3. Il Comune di Vallarsa si è costituito in giudizio, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale il 18 giugno 2013.
A sostegno del ricorso ha presentato le seguenti censure in diritto:
I - violazione degli artt. 118 e 97 della Costituzione e dell’art. 7 della legge 5.6.2003, n. 131; violazione del principio di sussidiarietà e contraddittorietà manifesta rispetto ai principi di semplificazione e di non aggravamento dell’azione amministrativa; illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449, del 6 luglio 2012, ed illegittimità derivata del Protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2013;
II - violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, e della l.p. 30.11.1992, n. 23; violazione dell’art. 8 bis della l.p. 27.12.2010, n. 27; eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento;
III - violazione dell’art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241, e della l.p. 30.11.1992, n. 23; nullità del protocollo d’intesa per incompetenza assoluta e difetto di attribuzione; eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà manifesta;
IV - errata concezione della gestione associata a fronte di un meccanismo di vera e propria attribuzione forzosa di funzioni dai comuni alla comunità di valle territorialmente competente; irragionevolezza e disparità di trattamento;
V - illegittimità costituzionale dell’intero assetto delle comunità di valle, in relazione agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione e all’art. 4, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale d’autonomia.
4. Il Comune di Vallarsa ha presentato, altresì, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Trento, confutando le tesi sostenute nel ricorso, del quale, comunque, ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità.
6. Con ordinanza n. 81, adottata nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013, la domanda cautelare è stata respinta.
7. Con ordinanza collegiale n. 66, pubblicata il 27 febbraio 2014, sono stati ordinati adempimenti istruttori a carico della Comunità della Vallagarina e del Comune di Vallarsa.
8. Le due Amministrazioni menzionate hanno depositato la documentazione di propria competenza rispettivamente in data 23 maggio 2014 e 9 ottobre 2014.
9. Per l’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie riepilogative delle rispettive posizioni.
10. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti come da verbale d’udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre esaminare - e disattendere - la richiesta formulata in udienza pubblica dal difensore del Comune ricorrente: egli ha chiesto che il Collegio valuti la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della pubblicazione, nel B.U.R. del 18 novembre 2014, della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, che ha modificato le leggi provinciali 16.6.2006, n. 3, e 27.12.2010, n. 27.
È noto che, ai sensi dell’art. 34,