TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-01-22, n. 202400541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-01-22, n. 202400541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400541
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00541/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04342/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4342 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M A, M B, M P e A S, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'art. 2, co. 4, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale, approvato con decreto dirigenziale n. 44 del 14 luglio 2020, pubblicato sul BURC n. 143 del 14 luglio 2020, nella parte in cui prevede tra i requisiti di ammissione , al punto 4.3., per l'«Area Legale» (punto 4.3.), oltre al «Diploma di laurea (DL) in: Giurisprudenza» ed all'«abilitazione all'esercizio della professione forense», l'«Iscrizione all'Ordine Professionale attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando ovvero, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di certificazione», precisando che «l'iscrizione al corrispondente Ordine Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine in Italia prima dell'assunzione in servizio»;

- dell'art. 13, co. 2, del Regolamento regionale n. 6 del 7 agosto 2019, in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 392 del 6 agosto 2019, per quanto di interesse delle ricorrenti;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti;

quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale prot. n. 23 del 4/3/2022 con il quale si approva l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale di Dirigente “Area Legale” per carenza del requisito di cui al punto 4.3 dell'art. 2 del bando, in quanto non iscritti ad Ordine Professionale alla data di scadenza del bando, nel quale rientrano le ricorrenti;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti, già dipendenti di ruolo della Giunta regionale, hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per il posto di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL)» (v. punto 1 del decreto dirigenziale n. 44 del 14 luglio 2020).

Con il ricorso principale hanno impugnato il relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 52 posti complessivi della qualifica dirigenziale, approvato con il su citato decreto 2 dirigenziale n. 44 del 14 luglio 2020 nella parte in cui, al punto 4.3, prevede tra i requisiti di ammissione specifici per l’Area Legale, oltre al Diploma di Laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche l’ulteriore requisito della “ Iscrizione all’Ordine Professionale attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando ovvero, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ”.

Con ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato il D.D. n. 23 del 4 marzo 2021 con cui, in esecuzione dell’innanzi indicata previsione della lex specialis , è stata successivamente disposta l’esclusione, tra gli altri, delle ricorrenti dalla procedura concorsuale di Dirigente Area Legale (DAL) “ per carenza del requisito di cui al punto 4.3 dell'art. 2 del bando, in quanto non iscritta ad Ordine Professionale alla data di scadenza del bando ”.

Con decreto presidenziale n. 596 del 22 marzo 2022 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalle ricorrenti in sede di motivi aggiunti e, per l’effetto, sono state ammesse con riserva a sostenere le prove scritte fissate per il giorno 5 aprile 2022.

La Regione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

Le prove scritte sono state, poi, rinviate a data da destinarsi con comunicato del 28/03/2022, pubblicato sul portale regionale, sezione “Bandi di concorso”.

Conseguentemente, l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 726 del 13 aprile 2022 per difetto di periculum .

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 26 ottobre 2023.

2. In primis , occorre dare atto delle seguenti circostanze sopravvenute.

Con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 562 del 3 novembre 2022 è stata disposta la revoca del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 posti di Dirigente Area Legale (Codice di concorso DAL) per cui è causa, non impugnata dalle ricorrenti sebbene di tale revoca sia stata data comunicazione in data primo dicembre 2022, mediante pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania, del relativo avviso ai candidati.

La delibera n. 562 del 3 novembre 2022 si pone a valle della delibera giuntale n. 561 del 3 novembre 2022 che ha modificato l’organizzazione interna dell’Ufficio Speciale Avvocatura, tra l’altro, riducendo gli uffici dirigenziali.

Con successivo decreto dirigenziale n. 111 del 24 novembre 2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale nelle diverse aree, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L.R. n. 14 del 2022.

Tutti atti non impugnati dalla parte ricorrente, la quale, con memoria depositata il 22 settembre 2022 ha osservato quanto segue.

Premesso di non aver impugnato gli atti su citati, rappresenta che sia la delibera n. 562 del 3/11/2022, con la quale la Giunta regionale ha revocato il concorso sia il decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022, con il quale è stata indetta la nuova procedura selettiva, come tutti gli altri atti preordinati, conseguenti e connessi, quali quelli concernenti l’organizzazione dell’Ufficio Speciale Avvocatura, sono stati impugnati dalla FEDIRETS (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti territoriali e Sanità) con ricorso iscritto al numero di ruolo generale 627 del 2023 di questo T.A.R., con udienza di merito fissata al 7 novembre 2023.

Assume che “ nell’ipotesi in cui quel ricorso venisse accolto, con conseguente annullamento dei

suddetti atti, tra i quali la delibera n. 562 del 3/11/2022, con la quale la Giunta regionale ha

revocato il concorso limitatamente al reclutamento dei n. 6 Dirigenti Area Legale (codice di

concorso DAL), la Regione Campania, nel doversi conformare al giudicato amministrativo, dovrà proseguire e concludere il suddetto concorso, dalla cui partecipazione le ricorrenti sono state escluse per difetto del requisito di cui al punto 4.3 dell’art. 2 del bando approvato con decreto dirigenziale n. 44 del 14 luglio 2020.

Cosicché, ogni valutazione sulla permanenza dell’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, è subordinata all’esito del giudizio n. R.G. 627/2023 proposto dalla FEDIRETS (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti territoriali e Sanità )”

Ha chiesto, pertanto, la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. c.p.c. e 79 c.p.a.

Con memoria di replica depositata il 4 ottobre 2023, la Regione si è opposta alla predetta istanza, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse per intervenuta acquiescenza alla revoca e l’insussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione del giudizio.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la revoca del concorso in quanto atto evidentemente lesivo.

La pretesa di far derivare dall’eventuale annullamento giudiziale inter partes della revoca la reviviscenza del proprio interesse all’annullamento del concorso non è condivisibile.

Da un lato, rileva il Collegio che il ricorso n. 627 del 2023 ha ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento del nuovo concorso indetto con decreto n. 111 del 24 novembre 2022 in quanto riservata ai dipendenti e non aperta “a tutti”.

L’annullamento della revoca del concorso al quale le ricorrenti sono stata ammesse con riserva, pertanto, è stato chiesto in quel giudizio al fine di paralizzare la nuova procedura concorsuale e, comunque, per vizi non idonei a conferire agli effetti dell’eventuale giudicato di annullamento inter alios della revoca del concorso un’estensione ultra partes .

Come è noto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2019), il giudicato amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes , secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 c.c..

I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.

Utilizzando tale criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell’atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto prodotto dal giudicato della cui estensione si discute.

Più nel dettaglio, secondo l’orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato;
b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto;
c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l’estensione.

Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes :

a) l’annullamento di un regolamento (l’efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell’art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l’annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell’atto annullato);

b) l’annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);

c) l’annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune);

d) l’annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).

In tutti i casi indicati, tuttavia, l’inscindibilità riguarda solo l’effetto di annullamento (l’effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.

Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi). Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes , essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell’obbligo conformativo o dell’accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634;
Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964;
Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977;
Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142;
Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253;
Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276;
Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle ipotesi su riportate ed enucleate dell’Adunanza Plenaria in quanto non solo, in astratto, la parte ricorrente pretende di avvalersi di un effetto conformativo inter alios , ma soprattutto presume che l’effetto conformativo dell’annullamento della revoca della procedura concorsuale in itinere, chiesto per motivi d’incompetenza e di invalidità derivata dal riassetto degli uffici interni, sia quello, automatico, di portarla a compimento.

Il ché evidentemente non è proprio in ragione della natura dei vizi dedotti nel ricorso n. 627 del 2023.

Il ricorso e i motivi aggiunti, pertanto, sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Le spese di lite vanno compensate inter partes in ragione della definizione in rito della controversia.

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