TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-12-14, n. 202112910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-12-14, n. 202112910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112910
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 12910/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04113/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2014, proposto da
Soc Agricola Peonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P F G, G G, con domicilio eletto presso lo studio G G in Roma, viale Bruno Buozzi 99;

contro

Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E S, E C, M A F, A P, F G, con domicilio eletto presso lo studio E S in Roma, via Sardegna, 14;

per l'annullamento

del provvedimento gse/p20140002018 dell'8.01.2014 avente ad oggetto " non accoglimento della documentazione pervenuta alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti inviata il 4.07.2013"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. la società ricorrente chiedeva l’ammissione ai previsti incentivi pubblici per la installazione di un impianto fotovoltaico. Tale richiesta veniva tuttavia rigettata dal GSE in quanto, in sede di verifica, era emerso che i relativi pannelli non sarebbero stati installati su sito contaminato, come originariamente allegato dalla stessa società ricorrente. Dunque il criterio di priorità originariamente indicato dalla ricorrente (per l’appunto: installazione di pannelli su siti contaminati) non era in effetti sussistente.

2. Questi in sintesi i motivi di ricorso: a) eccesso di potere sotto il profilo della illogicità dell’azione amministrativa dal momento che il GSE non si sarebbe avveduto del mero errore materiale commesso dalla ricorrente;
b) violazione del principio della massima partecipazione alle pubbliche selezioni quali quelle di specie, dirette per l’appunto alla assegnazione di benefici statali;
c) violazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 in quanto non si sarebbe trattato, come richiesto dalla disposizione di cui all’art. 23, di dichiarazione falsa o mendace quanto piuttosto, come già detto, di un mero errore materiale.

3. Si costituiva in giudizio l’intimato GSE per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.

4. All’udienza di smaltimento del 10 dicembre 2021, tenutasi con le prescritte modalità telematiche, le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

5. Tutto ciò premesso il ricorso è infondato dal momento che l’art. 4, comma 3, del DM 5 luglio 2012 (regolamento per l’erogazione degli incentivi in materia di fonti rinnovabili), espressamente prevede che: “Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati” .

Le stesse regole applicative di tal regolamento ministeriali prevedono al punto 2.2.4. che: “Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente all’invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, potrà sostituire la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro” . Ed ancora che: “L’art. 4, comma 3 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del Registro, l’integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista, né consentita l’eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura del Registro, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato” .

Tali regole, poste all’interno di una procedura di carattere sostanzialmente selettivo e dunque competitivo (le risorse messe a disposizione potrebbero infatti non bastare per tutti gli aspiranti), sono di certo ispirate al massimo formalismo e ad una certa rigidità ma soltanto per garantire al meglio la par condicio competitorum : di qui la presenza di talune disposizioni, quali quelle in esame, dirette ad impedire la modificabilità dell’offerta o meglio della domanda una volta spirato il termine per la relativa presentazione.

In questa stessa direzione è stato infatti autorevolmente affermato che: “La procedura di ammissione all’incentivo sebbene infatti frazionata in più fasi ha un carattere sostanzialmente unitario che impedisce la modificabilità della proposta di produzione energetica;
per questo, anche con riferimento ad un elemento di priorità, trattandosi di procedura evidenziale e comparativa, “la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3014/2016 nonché ex multis questa Sezione n. 6932/2018, 2167/2019)”
: così TAR Lazio, sez. III-ter, 19 febbraio 2020, n. 2202).

I motivi posti alla base del ricorso originario debbono pertanto essere tutti rigettati.

6. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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