TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-28, n. 202300396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-28, n. 202300396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300396
Data del deposito : 28 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2023

N. 00396/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00877/2005 REG.RIC.

N. 00028/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2005, proposto da
B S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati B G e G G, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Lunano, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, corso Mazzini, 156;

Provincia di Pesaro e Urbino;

Regione Marche;

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2006, proposto da
B S.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati B G e G G, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Lunano, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, corso Mazzini, 156;

Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso lo studio avv. Nicola Sbano, in Ancona, via San Martino, 23;

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Berardinis e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;

Conferenza di Servizi c/o Amministrazione Provovinciale di Pesaro e Urbino;

Ministero della Difesa - Comando Regionale Carabinieri Forestali Marche;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 877 del 2005:

- della delibera di Giunta Comunale di Lunano 24/1/2005 n. 6, concernente la richiesta alla Provincia di stralcio, dal polo estrattivo di Lupaiolo, dell’area relativa all’antico borgo di Lupaiolo;

- della delibera del Consiglio Comunale di Lunano 26/6/2005 n. 26, con cui veniva respinta l’istanza della ricorrente per ottenere la disponibilità della particella F. 7 n. 64 nonché l’autorizzazione per spostare temporaneamente la strada da Lupaiolo a Pietracavola,

e per

il risarcimento del danno.

quanto al ricorso n. 28 del 2006:

per l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale di Lunano 24/1/2005 n. 6, concernente la richiesta alla Provincia di stralcio, dal polo estrattivo di Lupaiolo, dell’area relativa all’antico borgo di Lupaiolo;

- della delibera del Consiglio Comunale di Lunano 26/6/2005 n. 26, con cui veniva respinta l’istanza della ricorrente per ottenere la disponibilità della particella F. 7 n. 64 nonché l’autorizzazione per spostare temporaneamente la strada da Lupaiolo a Pietracavola.

- del parere negativo della conferenza di servizi di cui all'art.13, comma 3, L.r. Marche n. 71/1997, comunicato con nota prot. 80513705 dell'8/11/2005, portante valutazione negativa del progetto di coltivazione del giacimento di conglomerato sito in località Lupaiolo, Comune di Lunano,

e per

il risarcimento del danno.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lunano, dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, della Regione Marche, del Corpo Forestale dello Stato e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente presentava in data 5/5/2005, alla Provincia di Pesaro e Urbino, secondo la procedura disciplinata dagli artt. 12 e 13 della L.r. n. 71/1997, un progetto per la coltivazione del giacimento di conglomerato sito in Comune di Lunano, località Lupaiolo.

La Provincia rilevava l’assenza di alcuni documenti, tra cui quelli attestanti la disponibilità di un terreno di proprietà comunale (censito al F. 7, mappale 64, di mq. 22) nonché l’atto di assenso a spostare temporaneamente la strada da Lupaiolo a Pietracavola anch’essa di proprietà comunale. Di conseguenza invitava la ricorrente ad effettuare la relativa integrazione istruttoria.

Nel frattempo il Comune, con delibera di Giunta 24/1/2005 n. 6, aveva chiesto alla Provincia lo stralcio, dal polo estrattivo in questione, dell’area relativa all’antico borgo di Lupaiolo per garantirne la tutela ma estendendo, ove eventualmente fosse possibile, la zona estrattiva ai siti già oggetto di precedenti concessioni.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale 26/6/2005 n. 26, veniva respinta l’istanza della ricorrente per ottenere la disponibilità della particella n. 64 nonché per spostare temporaneamente la strada da Lupaiolo a Pietracavola. Le ragioni del diniego si basavano sulla ribadita necessità di tutelare, per motivi storici e culturali, l’area interessata dall’antico borgo di Lupaiolo. Veniva quindi confermata la richiesta alla Provincia già formulata con la precedente delibera n. 6/2005.

Entrambi questi atti sono stati impugnati con il ricorso n. 877/2005.

La conferenza di servizi istruttoria ex art. 13, comma 3, della L.r. n. 71/1997, presso la Provincia di Pesaro e Urbino, esprimeva poi parere negativo in base alle seguenti argomentazioni:

“In relazione alla richiesta della Ditta Bervan s.r.l. relativamente al Progetto di coltivazione del giacimento di conglomerato sito in località Lupaiolo, Comune di Lunano (PU), presentato a questa Amministrazione Provinciale in data 05/05/2025 (ns. prot. n. 35622 del 06/05/2005), si constata la mancanza del titolo giuridico di disponibilità di parte dell’area, previsto dall’art. 12, comma 3, lett. g, della L.R. 71/1997, relativamente al foglio 7 mappale 64 del Comune di Lunano, oltre che sulla superficie della strada comunale Lunano-Pietracavola che attraversa longitudinalmente l’area dell’ex abitato di Lupaiolo. Le due aree di proprietà comunale rientrano nell’area di sedime dell’intervento, e sono funzionali ed indispensabili alla realizzazione dell’intervento stesso poiché posizionate in zona centrale e culminale rispetto al progetto”.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso n. 28/2006 con cui sono state nuovamente impugnate le delibere del Comune di Lunano già oggetto del ricorso n. 877/2005.

Entrambi i ricorsi contengono anche istanza di risarcimento del danno.

Dagli atti non risulta che il procedimento si sia concluso con un formale provvedimento di diniego.

Nel ricorso n. 877/2005 si è costituito, per resistere al gravame, il solo Comune di Lunano.

Nel ricorso n. 28/2006 si sono invece costituiti, il Comune di Lunano, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, il Corpo Forestale dello Stato e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

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