TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206842
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 06842/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4870 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A A, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A S, A G, F M, F P, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 16 novembre 2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteridi massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, nonché, per quanto occorrer possa del verbale della seduta di correzione n. 660 del 7.12.2020, nella quale è stata corretta la busta n. 1585 relativa agli elaborati del ricorrente, ed il relativo allegato D, l'approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicata in data 17.12.2020, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria finale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto del Ministero della Giustizia dell'11.11.2021 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a 300 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale 16.11.2018, nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi compreso l'eventuale decreto di nomina dei vincitori non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione intimata non lo ha ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con DD del 16 novembre 2018; ha altresì gravato il relativo verbale del 7 dicembre 2020, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di insufficienza sugli elaborati redatti dall’esponente esso. Con successivi motivi aggiunti, l’istante ha poi impugnato il decreto del Ministro della Giustizia dell’11 novembre 2021, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso de quo.
Il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti indicati, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166. violazione e falsa applicazione dell’art 11, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166. violazione dei principi in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione errore di fatto e di diritto.
2-Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 10, comma 2 e art. 11, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166. violazione e falsa applicazione dell’art 11, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166. violazione e falsa applicazione d.l. 34 del 19.5.2020. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione errore di fatto e di diritto.
3-Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 166/2006. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente difetto di motivazione, illogicita’, contraddittorieta’. travisamento e erronea valutazione dei fatti, disparita’ di trattamento. ingiustizia manifesta.
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.
2. Il ricorso è infondato.
3. Come esposto in fatto, con la prima doglianza, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e degli articoli 10 comma 2 e 11 del decreto legislativo 166/ 2006, nonché la violazione dei principi in materia di concorsi pubblici ed il vizio di eccesso di potere per la ricorrenza di varie figure sintomatiche.
Segnatamente, l’istante contesta l’omessa predeterminazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte, omissione che impedirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare gli elaborati.
La censura non può essere condivisa.
Giova al riguardo ricordare, sotto il profilo normativo, che le tre prove scritte del concorso per la nomina a notaio hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile (art. 6 del D.Lgs. n. 166/2006): oltre a redigere l’atto, secondo la traccia fornita, il candidato deve anche esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso (art. 6, comma 2, del citato D.Lgs.). L’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione,