TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206842
Data del deposito : 26 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2022

N. 06842/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04870/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4870 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A A, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli 180;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A S, A G, F M, F P, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 16 novembre 2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteridi massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, nonché, per quanto occorrer possa del verbale della seduta di correzione n. 660 del 7.12.2020, nella quale è stata corretta la busta n. 1585 relativa agli elaborati del ricorrente, ed il relativo allegato D, l'approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicata in data 17.12.2020, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria finale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto del Ministero della Giustizia dell'11.11.2021 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a 300 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale 16.11.2018, nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi compreso l'eventuale decreto di nomina dei vincitori non conosciuto dal ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione intimata non lo ha ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con DD del 16 novembre 2018;
ha altresì gravato il relativo verbale del 7 dicembre 2020, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di insufficienza sugli elaborati redatti dall’esponente esso. Con successivi motivi aggiunti, l’istante ha poi impugnato il decreto del Ministro della Giustizia dell’11 novembre 2021, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

Il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti indicati, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166. violazione e falsa applicazione dell’art 11, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166. violazione dei principi in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione errore di fatto e di diritto.

2-Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 10, comma 2 e art. 11, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166. violazione e falsa applicazione dell’art 11, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166. violazione e falsa applicazione d.l. 34 del 19.5.2020. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione errore di fatto e di diritto.

3-Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 166/2006. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente difetto di motivazione, illogicita’, contraddittorieta’. travisamento e erronea valutazione dei fatti, disparita’ di trattamento. ingiustizia manifesta.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.

2. Il ricorso è infondato.

3. Come esposto in fatto, con la prima doglianza, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e degli articoli 10 comma 2 e 11 del decreto legislativo 166/ 2006, nonché la violazione dei principi in materia di concorsi pubblici ed il vizio di eccesso di potere per la ricorrenza di varie figure sintomatiche.

Segnatamente, l’istante contesta l’omessa predeterminazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte, omissione che impedirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare gli elaborati.

La censura non può essere condivisa.

Giova al riguardo ricordare, sotto il profilo normativo, che le tre prove scritte del concorso per la nomina a notaio hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile (art. 6 del D.Lgs. n. 166/2006): oltre a redigere l’atto, secondo la traccia fornita, il candidato deve anche esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso (art. 6, comma 2, del citato D.Lgs.). L’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove. Quanto alle modalità di correzione, l’art. 11 prevede, al comma 1, che ciascuna sottocommissione proceda alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. Il comma 2 prevede, a sua volta, che, salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. Il comma 5 stabilisce che il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla Commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Le c.d. formulazioni standard sono state introdotte dalla lettera f) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

La ratio di detta previsione normativa è quella di rendere più spedite le operazioni di correzione degli elaborati scritti, sollevando la commissione dalla laboriosa redazione di complesse ed articolate motivazioni analitiche, e, nel contempo, nella necessità di assicurare e rendere facilmente verificabile l’omogeneità dell’applicazione dei prestabiliti parametri di valutazione.

Il comma 7 stabilisce, poi, che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di rendere efficiente e funzionale la procedura di selezione dei notai, per la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la commissione esaminatrice, secondo l’iter seguente: A) Ipotesi di sufficienza conseguita in ciascuna delle tre prove: situazione che impone alla Commissione la semplice deliberazione di procedere progressivamente alla valutazione del successivo elaborato, fino alla declaratoria di idoneità;
- B) Ipotesi di sufficienza nella prima o nelle prime due prove, con insufficienza nella terza: situazione che impone alla Commissione la semplice deliberazione di procedere, progressivamente, alla valutazione del successivo elaborato ulteriore, fino alla declaratoria di inidoneità;
- C) Ipotesi di prove affette da errori ed omissioni non ostativi alla lettura dei successivi elaborati e suscettibili di confluire in una conclusiva valutazione di merito di inidoneità o anche di idoneità;
situazione che impone alla Commissione la deliberazione di procedere oltre, pur esprimendo le riserve via via rilevate, nella prospettiva di un complessivo e globale apprezzamento che possa pervenire a valutazioni aperte (di idoneità o inidoneità);
- D) Ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità. Esso si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.

Tanto ricordato, la commissione, in occasione della riunione del 21 maggio 2019, nonché delle riunioni del 20, 16, 15, 7 e 6 maggio 2019, del 18 e 11 aprile 2019, ha definito ed approvato i criteri generali cui attenersi nella correzione degli elaborati, al fine di valutare:

a) la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami;

b) la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile;

c) l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge;

d) la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.

Come riportato nel verbale del 21 maggio 2020 “ove non si riscontri la presenza delle predette condizioni il singolo elaborato sarà dichiarato insufficiente. La Commissione valuterà ogni soluzione adottata compatibile con il testo della traccia, purché giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata".

La commissione ha altresì disposto che l’esame degli elaborati possa terminare anche prima della correzione del terzo elaborato, e comunque di dar luogo a giudizio negativo, nelle ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato fossero emerse:

a) ipotesi di nullità dell’atto, anche soltanto parziale, per ragioni di natura formale o sostanziale;

b) insufficienze particolarmente gravi, riferibili a: travisamento della traccia o incompletezza dell’atto o incongruità delle soluzioni adottate o loro contraddittorietà intrinseca o con le relative motivazioni o omissione o carenza nella trattazione degli istituti giuridici segnalati nella traccia o presenza di errori di diritto nell’atto o nella parte teorica.

Quanto ai riferiti “errori ostativi”, la commissione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, d.lgs. 166/2006, ha elaborato un prospetto (v. erbale del 5 giugno 2018, n. 18) contenente diciassette categorie di errori - undici delle quali specificamente riferite ad errori cd. "preclusivi" (art. 11, comma 7 d.lgs. 166/2006) - da utilizzare come formulazione "standard" della motivazione sintetica di "non idoneità", a norma dell'art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.

Tanto precisato, la prima contestazione è infondata, solo che si ricordi il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’elaborazione dei criteri di valutazione delle prove scritte dei concorsi, laddove connotati da un alto livello di complessità ed inerenti i concorsi di alto livello scientifico, può essere soddisfatto mediante la determinazione di standards valutativi funzionali rispetto all’oggetto del concorso, senza che sia necessaria una particolare analiticità dei relativi criteri.

I criteri elaborati dalla commissione per il concorso de quo appaiono ragionevoli e coerenti con l’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa intestata alla commissione di concorso, sulle cui determinazioni, come noto, il Giudice amministrativo incontra i caratteri tipici del controllo estrinseco, mai sostitutivo, nei limiti della manifesta illogicità o del palese travisamento dei fatti. Nel caso di specie, i criteri elaborati dalla commissione rispondevano alla evidente necessità di articolare la correzione in maniera funzionale, prevedendo talune ipotesi di arresto in presenza di gravi deficienze negli elaborati e comunque orientando la valutazione complessiva delle prove scritte secondo canoni di ragionevolezza e di sintesi;
così coniugando al meglio l’esigenza di snellezza delle operazioni con quella, imprescindibile, del rispetto dei principi di trasparenza e di motivazione.

Per quanto sopra evidenziato sui detti criteri, nessuna irregolarità pare ravvisabile negli stessi.

4. Neppure il secondo motivo di ricorso può essere positivamente apprezzato.

Parte istante ha dedotto l’illegittima modalità di correzione posto che, poiché l’attività della commissione si è svolta in via telematica, non sarebbe stata garantita la contestualità delle operazioni e soprattutto la commissione avrebbe corretto elaborati che non erano stati custoditi regolarmente nei periodi intercorrenti tra una riunione all’altra.

Osserva il Collegio che nel verbale del 7 dicembre 2020 si dà atto che gli elaborati corretti vengono riposti in cassaforte e si attesta che il Presidente della commissione si reca, unitamente al Segretario, “… nei locali ove sono posti gli armadi blindati e preleva le buste da correggere…”.

Si inferisce dai suddetti atti, facenti piena fede, che tutte le buste, dopo l’operazione di raggruppamento svoltesi il 6 aprile 2019, erano state collocate e conservate in maniera sicura negli armadi blindati.

L’accusa secondo cui, nel periodo intercorrente tra una riunione e l’altra fosse consentito accedere alle buste, è dunque assunto infondato e comunque indimostrato.

Quanto poi alla correzione degli elaborati, risulta dagli atti come ogni compito, segnatamente anche quelli della parte ricorrente, sono stati corretti da remoto, dopo esser stati scansionati e condivisi in modalità di lettura tra tutti i commissari (per mezzo della apposita funzione dello schermo del computer).

Altresì infondata è la contestazione in ordine ad una pretesa violazione del principio di contestualità ovvero della presenza simultanea di tutti i componenti della commissione al momento della correzione.

Risulta invero come la partecipazione dei commissari alla seduta di correzione si stata garantita proprio dall’utilizzo contestuale dell’applicativo Microsoft Teams, il quale consente, come noto, lo svolgimento virtuale di una riunione in maniera sincrona.

5. Quanto poi alle doglianze vertenti sul merito della correzione, deve ricordarsi innanzitutto come il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di esame è di tipo estrinseco e mai sostitutivo, nei limiti in cui non siano ravvisabili palesi illogicità ovvero manifesti travisamenti di fatto.

Ciò posto, il merito della valutazione espressa dalla commissione non appare inficiato dai suddetti macroscopici vizi, avendo l’organo tecnico espresso una valutazione coerente e congrua rispetto ai criteri generali predeterminati.

Ciò vale, sia per l’atto mortis causa, ove la commissione ha ritenuto il compito insufficiente, per le mancanze indicate in atti;
sia per l’atto inter vivos, laddove la commissione ha ritenuto l’incompletezza della motivazione nonché un deficit nella trattazione teorica riguardante dei singoli istituti.

Non può condividersi l’assunto difensivo di parte ricorrente, secondo cui, segnatamente con riguardo all’atto mortis causa, la commissione avrebbe dovuto accettare ogni soluzione equivalente a quella esatta, siccome proposta dei concorrenti, purché si trattasse di opzione giuridicamente corretta.

Come condivisibilmente dedotto dalla difesa erariale, la soluzione alternativa proposta dal concorrente doveva essere anche congruamente e adeguatamente motivata, cosa che non è stata ravvisata nel caso de quo e che anzi ha condotto l’organo tecnico a ritenere un travisamento della traccia (in particolare con riferimento alla volontà della testatrice di lasciare al convivente la villa in Cortina d’Ampezzo, descritta in atti).

Anche qui la valutazione della commissione non appare viziata da evidente irragionevolezza e pertanto il Collegio non può sostituire il proprio giudizio opinabile a quello, apparentemente logico, dell’organo tecnico, quale esercizio del proprio tipico potere discrezionale.

Altrettàli considerazioni vanno fatte con riguardo alla doglianza, secondo cui la commissione avrebbe erroneamente ritenuto l’insufficienza dell’elaborato nella parte in cui ha previsto l’onere di costituzione in via indiretta di un vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter cc, pur in assenza della indicazione di beneficiari determinati.

Sul punto deve in primis convenirsi con l’amministrazione laddove deduce l’irrilevanza della questione, posto che anche un solo errore “ostativo” ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 166/2006 è sufficiente a determinare il giudizio negativo di inidoneità.

Per altro, anche nel merito, la contestazione non coglie nel segno, atteso che la commissione ha congruamente motivato in ordine all’insufficienza della soluzione proposta dal candidato.

Anche l’ultima lagnanza, con cui l’istante contesta l’operato della commissione, con riferimento all’atto inter vivos di diritto civile (l’obbligazione assunta dalla società Beta S.p.A., avente per oggetto il trasferimento delle azioni proprie, avrebbe necessitato della delibera ex articolo 2357 ter del codice civile) non può essere condivisa.

Premesso anche in tal caso l’irrilevanza della contestazione, per essere già il candidato inidoneo in forza delle insufficienze “ostative” previamente individuate, deve rilevarsi che anche qui la commissione ha ritenuto la sussistenza di una mancanza nel compito dell’esponente, in ragione di una motivazione del tutto plausibile e non sostituibile da un diverso giudizio del Collegio.

6. In conclusione tutti i motivi di ricorso sono infondati ed il gravame, per l’effetto, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come dispositivo.

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