TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202300607
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00607/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ardissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, notificato in data 12/11/2020, con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso proposto la ricorrente, all’epoca Direttrice del carcere di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- ex art. 79 T.U. n. 3/1957 di irrogazione della sanzione della censura, per la condotta da lei tenuta nei confronti del Responsabile dell'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria Regionale dr. -OMISSIS- -OMISSIS-.
I fatti alla base del procedimento disciplinare sono da riferire a una riunione organizzata in data 10 agosto 2020 durante la quale è stato discusso il tema della previa verifica della positività o meno, a mezzo di tampone, dei detenuti prima della loro partecipazione alle udienze, nascendone da qui un diverbio tra le posizioni espresse dalla ricorrente e dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Conclusasi la riunione, la ricorrente inviava al dr. -OMISSIS-, e per conoscenza, al dr. -OMISSIS- -OMISSIS- (coordinatore della medicina penitenzia della provincia di Pavia, che non aveva partecipato alla riunione), una mail ritenuta di carattere personale nella quale, stigmatizzava il comportamento tenuto dal dr. -OMISSIS-, nel corso della riunione ritenuto “aggressivo e scorretto”.
Il contenuto della suddetta mail veniva ritenuto offensivo dal dr. -OMISSIS- che ne interessava, quindi, il Provveditore regionale, superiore gerarchico dell'interessata, il direttore dell'Ufficio detenuti e trattamento del PRAP, e successivamente il Direttore dell'Ufficio del Personale, ai quali chiedeva, come rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, un intervento.
Con GDAP n. -OMISSIS- del 9.09.2020, l'Ufficio dipartimentale demandava al Provveditore regionale "le eventuali valutazioni in sede disciplinare, ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3". Con atto datato 14.09.2020, notificato all'interessata in data 24.09.2020, il Provveditore procedeva a contestare alla ricorrente l'infrazione di cui