TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-01-15, n. 201800071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-01-15, n. 201800071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800071
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00071/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bisceglie, al largo Mario Cosmai, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

-del decreto Cat. A. 11/2017/Imm. N.42/P.S. a firma del Dirigente, Ispettore Capo della Polizia di Stato M G della Questura di Bari del 18.9.2017, di rifiuto di rinnovo della richiesta di permesso di soggiorno presenta in data 3.4.2017 dalla ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. A M C e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Considerato che:

-con il gravame in epigrafe, l’odierna ricorrente impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato adottato in considerazione di sentenza di condanna emessa il 12.5.2016 dal tribunale di Trani, divenuta irrevocabile il 24.7.2016, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 c.p.p., per il reato di furto in abitazione continuato di cui agli artt. 81 e 624 bis, comma 3, c.p.;

-articola un unico motivo di ricorso lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 nonché il difetto di motivazione delle determinazioni di cui si tratta, che sarebbero state assunte sulla base di un’istruttoria carente e di un’erronea valutazione dei presupposti, realizzando una grave e manifesta ingiustizia;
in particolare, lamenta che non sia stata considerata la sua lunga e continuativa permanenza in Italia, i legami familiari e l’assenza di pericolosità sociale;

-si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari chiedendo il rigetto del gravame;

Ritenuto che:

-le censure articolate non appaiono meritevoli di accoglimento;

-in particolare, deve ritenersi che il diniego di rinnovo sia sufficientemente supportato dal riferimento alla condanna subita dalla ricorrente, in quanto rientrante –diversamente da quanto sostiene la difesa della ricorrente stesso- tra le ipotesi di reati ostativi ex art. 4 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione), rispetto ai quali non residua alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione, essendo stata la pericolosità già valutata a monte dal legislatore, determinando come effetto automatico il venir meno dei requisiti necessari al rilascio (o mantenimento) del permesso di soggiorno (cfr. combinato disposto degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/98 già richiamato in ordinanza cautelare);

-più precisamente il reato per il quale la ricorrente ha subito condanna non è –come si sostiene in ricorso- furto aggravato bensì furto in abitazione nella forma aggravata pr-OMISSIS-ta dall’art. 624 bis, comma 3, c.p., incluso nelle pr-OMISSIS-ioni di cui al comma 2, lett. e-bis) dell’art. 380 c.p.p. quale reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza;

-sull’automaticità degli effetti del reato ostativo si è di recente espresso il Tar Piemonte, con sentenza della prima Sezione n. 412 del 27 marzo 2017, in cui è stato chiarito che “.. in forza dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) s.m.i. la sentenza di condanna per i reati ivi pr-OMISSIS-ti, anche se non definitiva (o a seguito di patteggiamento), è vincolativamente ostativa all’ingresso nel territorio nazionale e comporta, del pari, la vincolata revoca del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato” (in termini di recente questa Sezione, sentenza n. 21/2018) ;

-inoltre, non risultano nella fattispecie legami familiari costituiti con soggetti di nazionalità italiana ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1 bis, lett. c), del d.lgs. n. 286/98;

Ritenuto conclusivamente che il gravame vada respinto ma che, in considerazione della natura della pretesa, le spese di giudizio vadano compensate tra le parti;

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