TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-27, n. 202400707
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2024
N. 00707/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Area Vasta n.5, Ast di Ancona, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per la condanna
dell’Asur Marche, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , ed in forza della
immedesimazione organica dell’Asur Marche Area Vasta n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , al risarcimento dei danni tutti che risulteranno di giustizia, con contestuale accertamento e dichiarazione, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, del diritto di effettuare le future visite per la revisione della patente presso altre Commissioni Mediche
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e di Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone nel ricorso che il 25.6.2020 veniva sottoposto all’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore di cui all’art. 119 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285 come previsto per il rinnovo della validità della patente di guida.
In sede di visita presso la Commissione Medica Locale Patenti (C.M.L. Patenti) di Ascoli Piceno, veniva sottoposto all’esame del capello per l’indagine delle sostanze etilglucoronide, alla consulenza psicologica ed agli esami del sangue.
L’1.9.2020 gli veniva, quindi, notificato il verbale della predetta visita (all.to 1 al ricorso).
La C.M.L. Patenti giudicava il -OMISSIS- non idoneo per la patente di guida normale di categoria A-B fino alla data del 31.12.20.
La predetta valutazione, afferma il ricorrente nel ricorso, veniva assunta valutando “- un comportamento in situazione sperimentale di allarme insufficiente;-reazioni della personalità inadeguate e –un esame tricologico per la ricerca dell'etilglucoronide compatibile con una condizione di assuntore cronico di bevande alcoliche ”.
A seguito di accesso agli atti il ricorrente acquisiva l’esito dell’esame di laboratorio, la relazione dello psicologo e gli esami clinici.
L’esame del capello aveva riportato un valore di etilglucoronide di 150 pg/mg (all.to 2), mentre era stato giudicato psicologicamente inadeguato e soggetto assuntore cronico di bevande alcoliche.
Essendo il ricorrente “ certissimo ” del fatto di non assumere alcuna sostanza alcolica, oltre che non essere un alcolizzato che potesse evidenziare i valori accertati e stante il pregresso esame del capello eseguito sempre presso il medesimo laboratorio di Macerata, l’anno precedente (di cui infra ), e risultato con valore dal ricorrente considerato completamente errato (pari a 1600 pg/mg), si risolveva per chiedere il reperto del capello sia dell’anno precedente che di quello in corso, per far effettuare un controesame in autonomia (all.to 4).
Tale richiesta veniva, tuttavia, negata dalla Commissione medica, la quale avrebbe consentito una controanalisi solo su richiesta dell’Autorità Giudiziaria (all.to 5).
Il ricorrente, pertanto, provvedeva a far esaminare un proprio capello presso l’Università di Pavia e dal predetto esame risultava un valore delle sostanze etilglucuronide inferiore a 7, quindi, del tutto nella norma (all.to 6).
Il ricorrente espone che il 9.11.2020, faceva istanza ( i.e. ricorso amministrativo) alla Rete Ferroviaria Italiana- Unità Sanitaria Territoriale di Ancona, chiedendo di essere sottoposto a visita medica finalizzata ad una diversa valutazione rispetto alla valutazione della C.M.L. Patenti di Ascoli Piceno (all.to 7).
Allegava alla predetta istanza anche una relazione del prof. -OMISSIS-(all.to 8), esiti degli esami delle analisi del sangue dell’8.2.2019, del 5.3.2020 del 4.3.2020 e del 10.7.2020 (all.to 9) e depositava anche il certificato della U.O.C. Malattie metaboliche e diabetologia dell’Asur Marche-Area Vasta n.5 (all.to 10).
Precisa il ricorrente che in sede di visita presso la C.M.L. Patenti di Ascoli Piceno egli aveva mostrato la documentazione medica sopraddetta, aveva esposto le patologie dalle quali era affetto (diabete ed episodio di pancreatite di origine non nota) ed aveva chiarito che stava effettuando la visita in esito al rinnovo programmato della patente e non perché era stato multato per guida in stato di ebrezza.
Deduce il ricorrente che la Commissione delle Ferrovie dello Stato con nota 15 dicembre 2020, in esito a visita del 27 novembre 2020, lo giudicava idoneo e disponeva la revisione della patente a tre anni (all.to 11).
Per la seconda volta la Commissione delle Ferrovie dello Stato valutava, dunque, il ricorrente idoneo in contrasto con la valutazione medica della C.M.L. Patenti di Ascoli Piceno.
Le conclusioni della valutazione psicologica fatta dalla R.F.I. erano le seguenti: “ non emergono elementi di psicopatologia evidenti o tratti di dipendenza affettiva che possono ricondurre a dinamiche di abuso. Risultano lievemente sotto la media le capacità di insight ”.
Oltre alla valutazione psicologica la commissione della R.F.I aveva fatto eseguire nuovi esami di laboratorio e l’esame dei sensi specifici. Le conclusioni diagnostiche valutavano il ricorrente “ Soggetto affetto da diabete mellito in terapia insulinica + micorinfusore insorto su pancreatite, con accertamenti clinico-laboratoristici negativi per attuale consumo incongruo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Si conferma il giudizio del Centro Diabetologico di Ascoli Piceno con idoneità alla guida per 3 anni ”.
Il predetto verbale veniva depositato alla Motorizzazione civile di Ascoli Piceno il 22.12.2020 e la Motorizzazione rilasciava una certificazione provvisoria per la idoneità alla guida (all.to 12).
La Motorizzazione, in precedenza, non aveva emesso alcun provvedimento di sospensione, in mancanza della comunicazione del verbale da parte della Commissione Medica Locale.
Nonostante ciò il ricorrente afferma che prudenzialmente non ha guidato per 4 mesi, sia perché temeva di ricevere il provvedimento di sospensione da parte della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno (come conseguenza dell’esito negativo, in prima istanza della visita presso la C.M.L. Patenti di Ascoli) sia perché qualora fosse incorso in sinistro stradale non sarebbe stato garantito dall’assicurazione per eventuali danni arrecati a terzi.
Dall’1.9.2020 al 23.12.2020 il ricorrente allega che si è dovuto far accompagnare a lavorare dalla moglie o dal fratello con gravi disagi materiali, ma anche psicologici.
La qualificazione di alcolista avrebbe secondo le deduzioni di parte, causato prostrazione e ansia, come attestato in certificato psicologico (all.to 13).
Il ricorrente, deduce, inoltre di aver dovuto sostenere notevoli spese per perizie, accertamenti diagnostici e analisi al fine di dimostrare la sua condizione di persona non affatto dedita all’alcool.
Afferma il ricorrente che quanto accaduto sarebbe la reiterazione di quanto era successo l’anno precedente.
Nel 2019, infatti, lo stesso venne sottoposto a visita di verifica delle condizioni fisiche e psichiche a seguito della visita per ottenere l’invalidità civile fatta dalla commissione medica dell’Asur Marche Area Vasta n.5, la quale inviò la segnalazione alla Commissione patenti in quanto il ricorrente era soggetto diabetico che aveva avuto episodio di pancreatite di origine non nota.
In forza della predetta pancreatite e del diabete, la Commissione Medica Locale, nella quale era presente un medesimo componente della Commissione invalidità civile, prescrisse il dosaggio di etilglucuronide sul capello, per indagare un eventuale abuso di etanolo.
L’esame venne effettuato presso il ridetto laboratorio di Macerata ed il risultato fu, come esposto, di 1600 pg/mg, valore estremamente elevato. Pertanto, la C.M.L. Patenti di Ascoli Piceno, con provvedimento del 31.1.2019, giudicò il ricorrente non “ idoneo per la patente di guida normale di categoria B...... per mesi sei....Mancanza dei requisiti art. 119 CDS ” (all.to 20).
Nell’ambito di questo procedimento del 2019 la Commissione Medica Locale inviò il verbale alla Motorizzazione civile di Ascoli Piceno la quale adottò il provvedimento di sospensione della patente che in realtà restò sospesa per 77 giorni (dal 01/02/2019 al 18/04/2019) (all.to 23).
La predetta situazione secondo il ricorrente creò uno stato ansioso depressivo a carattere situazionale e reattivo che lo costrinse al riposo e ad assentarsi dal lavoro per 19 giorni nonché a sottoporsi a cure (all.to 26).
Il ricorrente, asseritamente certo di non essere assuntore di alcol, chiese di essere sottoposto nuovamente a visita, confidando in un accertamento più approfondito ma la Commissione Medica Locale di Ascoli Piceno negò tale possibilità, invitandolo ad esperire ricorso giurisdizionale, straordinario al Capo dello Stato oppure a richiedere (“ in autotutela ”) di essere sottoposto, a sue spese, a visita presso gli organi sanitari della Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
A seguito della visita medica del 3.4.2019, presso gli organi sanitari della R.F.I. -Unità Sanitaria Territoriale, Presidio di Ancona (nel corso della quale gli venne svolto il colloquio psicologico e gli esami di laboratorio che diedero un risultato negativo per consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti) il ricorrente risultò idoneo alla guida, con attestazione di validità di un anno (all.to 22).
Anche nel 2019 il giudizio della predetta C.M.L. Patenti fu smentito dagli organi sanitari di Rete Ferroviaria Italiana, come avvenne l’anno seguente.
Secondo il ricorrente il responso della C.M.L. Patenti fu emesso sulla base di un solo risultato di laboratorio (EtG su capelli), peraltro ritenuto sbagliato, anziché fondarsi su più elementi diagnostici, come rilevato anche dalla relazione medica di parte (redatta da professore ordinario di Medicina Legale presso l’Università Politecnica delle Marche e membro dell'Associazione Internazionale di tossicologi forensi e del Consiglio Internazionale sulle droghe alcoliche e la sicurezza del traffico).
Il ricorrente fa presente che essendo affetto da diabete, il medesimo effettua ogni tre mesi controlli ed esami presso l'ambulatorio di diabetologia dell'Asur Area Vasta 5 i cui referti, che attesterebbero che non è un abusatore di alcol, potevano essere esaminati dalla C.M.L. Patenti al momento delle visite in quanto ad essa sottoposti.
Il verbale della Commissione Medica Locale di Ascoli emesso notificato il 1° settembre 2020 è ritenuto manifestamente irragionevole, incongruo, inattendibile sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica. Secondo il ricorrente attesterebbe un palese travisamento dei fatti senza prendere in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale ed in quanto avrebbe accertato una condizione patologica insussistente.
Il ricorrente sarebbe stato qualificato assuntore cronico di bevande alcoliche solo sulla base di un esame tricologico per la ricerca dell’etilglucoronide, che sarebbe stato sbagliato per ben due volte consecutive.
Come dedotto nella relazione medica di parte, l’assunzione cronica di sostanze alcoliche altera l’intera persona con sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici che indicano come l’individuo continui a fare uso della sostanza nonostante significativi problemi correlati alla sostanza stessa. La cronica intossicazione da alcol determinerebbe un deterioramento della personalità con disturbi nella vita di relazione (svogliatezza, perdita dell’iniziativa, violazione di obblighi familiari, ecc.), della sfera affettivo-emotiva (instabilità, facili fluttuazioni dell’umore, ecc.) e poi in quella intellettiva.
A successive disamine approfondite il ricorrente sarebbe, viceversa, apparso una persona che non aveva alterati questi aspetti comportamentali e cognitivi, evidenziando una stabilità di vita e di relazioni inalterata.
Avrebbe una stabile relazione affettiva, una stabile occupazione lavorativa, assenza di sanzioni amministrative per guida in stato di ebrezza e soprattutto valori delle sostanze etilglucoronide nel capello sempre nella norma e valori risultanti dagli esami di laboratorio sempre nella norma.
La C.M.L. Patenti di Ascoli Piceno avrebbe, dunque, espresso un giudizio senza avere fatto un esame obiettivo e con esiti in contrasto con altri esami ed esiti diagnostici.
Il verbale sarebbe altresì irragionevole in quanto la Commissione Medica Locale ha sia rifiutato una valutazione più approfondita negando il controesame del capello che poteva fugare ogni dubbio sia sugli esiti dell’anno 2019 che su quelli del verbale 2020, per cui è il presente ricorso.
Sarebbe viziato anche per carenza di motivazione in quanto avrebbe rimesso la valutazione ad un esame di laboratorio pur sapendo che l’anno precedente aveva dato esiti erronei.
Rileva il ricorrente che nel caso in questione non vi è stato un provvedimento formale di sospensione della patente di guida adottato a seguito della valutazione della C.M.L. Patenti in quanto quest’ultima inspiegabilmente non avrebbe inviato il certificato alla Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno.
Il verbale della Commissione Medica Locale, però, in forza della sua contestabilità giurisdizionale ed amministrativa (richiesta nuova certificazione alla R.F.I.) sarebbe da ritenersi un provvedimento ammnistrativo tanto più in assenza del provvedimento di sospensione della patente.
Con il verbale la Commissione avrebbe secondo il ricorrente esercitato i poteri che hanno comportato valutazioni di ordine tecnico e discrezionale effettuate in funzione della tutela d’interessi “ collettivi ” e ciò costituirebbe manifestazione di un potere amministrativo che si esplica in un provvedimento amministrativo, che poi “ è stato rimosso e riformato ” dalla R.F.I.
La rimozione dello stesso ne ha confermato “ la sua illegittimità e/o illiceità ”, che avrebbe causato al ricorrente notevoli danni.
Dai fatti si desume, secondo il ricorrente, un comportamento colposo della Commissione Medica Locale nell’esprimere la propria valutazione e nel rimanere irremovibile sulla decisione assunta nonostante i precedenti e nonostante le altre indagini diagnostiche smentissero la valutazione di alcolista cronico.
Sulla scorta degli esiti ritenuti dal ricorrente sbagliati ed abnormi, riportati dal laboratorio che aveva analizzato il capello nell’anno precedente e del fatto che la predetta valutazione era stata riformata dalla R.F.I., la Commissione, se avesse seguito un comportamento improntato a buona fede e trasparenza, avrebbe, si dice, potuto e dovuto accettare di far effettuare il controesame del capello. Anche la mancata considerazione degli accertamenti eseguiti dal centro diabetologico dell’Asur Area Vasta 5 e degli altri esami diagnostici e la mancanza di una approfondita indagine medica sulla persona del ricorrente, configurerebbero un comportamento colposo della Commissione.
La condotta della C.M.L. e l’adozione da parte della stessa di una decisione viziata ed illegittima ha causato, a giudizio del ricorrente, notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, esistenziale, morale), per essere stato sottoposto ad un forte stress emotivo che ha causato un grave stato d’ansia, sentendosi umiliato in quanto trattato ingiustamente da alcolizzato ed essendo stato, seppur temporaneamente, privato della possibilità di guidare e spostarsi in autonomia, segnatamente per recarsi al lavoro.
Il ricorso contiene riserva di dimostrazione in giudizio dell’entità dei danni non patrimoniali subiti. Oltre ai predetti danni il ricorrente evidenzia danni patrimoniali consistenti nelle spese sostenute esami e relazioni mediche.
Il ricorrente afferma di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare l’insorgere dei danni.
Ha chiesto, infatti, alla C.M.L. Patenti di essere sottoposto a nuova visita e di poter fare il controesame del capello.
Afferma che non poteva fare altro se non fare istanza alla R.F.I. per un nuovo esame e certificazione, ma a quel punto i danni si erano già prodotti.
L’esito positivo del controesame avrebbe potuto portare la C.M.L. a fare una nuova visita ed una nuova valutazione di idoneità così da evitare tutti i danni successivi patrimoniali e non patrimoniali che il ricorrente afferma di aver subito.
Si conclude nel ricorso affinché sia accertata e dichiarata la responsabilità dei resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza per i fatti e le motivazioni sopra esposti, con la conseguente condanna dell’Asur Marche, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , ed in forza della immedesimazione organica dell’Asur Marche Area Vasta n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , al risarcimento dei danni che risulteranno di giustizia, con contestuale accertamento e dichiarazione, “ anche a titolo di risarcimento in forma specifica, del diritto di effettuare le future visite per la revisione della patente presso altre Commissioni Mediche che il Tribunale Amministrativo vorrà indicare ”.
Si è costituita per resistere l’Azienda sanitaria unica regionale Asur Marche, il 20 gennaio 2021, difendendosi con documenti e memoria.
Nella memoria depositata il 14 dicembre 2021, parte resistente ha, in sintesi, affermato che “ il giudizio di inidoneità impugnato non risulta sindacabile nel merito, in quanto emesso nell'esercizio della discrezionalità tecnica ”;“ l’elevata concentrazione di ETG nelle matrici pilifere, capelli prelevati a carico del Sig. -OMISSIS-, è stato fattore determinante e scientificamente validato, sotto il profilo tossicologico da condurre, inevitabilmente, la CML ad un giudizio di non idoneità (cfr. relazione 26.02.2021: doc. n. 6). Dunque, due sono gli elementi rilevanti: a) il peso specifico del test dell’ETG, il cui valore è senza dubbio sopra i cut off di riferimento, anche in considerazione della nota elevata sensibilità e specificità del test nel rilevare una modalità abituale di consumo di bevande alcoliche in elevata quantità;b) l’assenza di fattori noti in grado di determinare una falsa positività, come da letteratura scientifica di riferimento ”;“ la negatività degli altri markers di abuso alcolico rilevati (GGT, AST, CDT, MCV), non è in contrasto con il precedente dato laboratoristico di positività dell’ETG, poiché il peso specifico di questi altri markers nel giudizio complessivo è necessariamente inferiore ”;“ Va sottolineato peraltro che il -OMISSIS- aveva dichiarato alla stessa Commissione Medica Locale Patenti, in sede di istanza di conferma della idoneità del 09/01/2019, di aver abusato in precedenza di alcol fino a circa 3 anni prima (cfr. doc. n. 8) ”;“ Di alcuna utilità, al fine di mettere in dubbio l’operato della CML, quindi si presenta il risultato dell’indagine effettuata dalla Commissione RFI su un diverso campione, prelevato in epoca successiva ”.
In sostanza, secondo Asur Marche, gli esiti della valutazione tecnico discrezionale sarebbero nella specie insindacabili e nessuna colpa sarebbe attribuibile alla Commissione più volte citata.
Con ordinanza n. 287/2022 questo T.A.R. ha disposto C.T.U. “ definendo i seguenti quesiti:
1) se i risultati dell’esame tricologico eseguiti presso il laboratorio -OMISSIS- di Macerata (documenti n. 2 e n. 21 allegati al ricorso) siano attendibili in relazione alla elevata concentrazione di etilglucuronide in essi indicati;in particolare, si chiede di chiarire se il valore di 1600 pg/mg riscontrato con l’esame dell’8 gennaio 2019 sia realmente indice di una situazione così grave da comportare il rischio di decesso e dunque tale da dover far sorgere dubbi sull’effettiva attendibilità del risultato in relazione alle accertate condizioni psico/fisiche del ricorrente;
2) se i test per il rilievo dell’ETG siano in grado di determinare una falsa positività;
3) se l’esame tricologico sia sufficiente ad accertare lo stato di assuntore cronico di sostanze alcoliche oppure se lo stesso debba essere accompagnato da altri esami e/o accertamenti;in tale seconda ipotesi, se, nello specifico, detti ulteriori esami e/o accertamenti siano stati effettuati e se gli altri markers di abuso alcolico ricavabili dagli stessi siano stati valutati;
4) se l’esito negativo delle ulteriori analisi del capello effettuate dal ricorrente possa dirsi in contrasto con i dati del laboratorio -OMISSIS- di Macerata di positività all’ETG e se le valutazioni effettuate dalla Commissione presso RFI siano comparabili, quanto a metodologia e campo di indagine, a quelle effettuate dalla C.M.L. Patenti, con la specificazione dei fattori (ove sussistenti) che hanno determinato esiti differenti ”.
Con ordinanza di questo T.A.R. n. 484/2022 è stata concessa proroga dei termini su istanza del consulente tecnico di ufficio.
Con ordinanza di questo T.A.R. n. 393/2023 la trattazione in pubblica udienza è stata rinviata al 21 febbraio 2024 “ vista la comune istanza di rinvio (depositata il 31 maggio 2023 da parte ricorrente e l’8 giugno 2023 da parte resistente) motivata dal tardivo invio della bozza di relazione peritale da parte del CTU nominato ”.
Con ordinanza di questo T.A.R. n. 247/2024 il processo è stato dichiarato interrotto a far data dal 1° ottobre 2023, poiché “ con atto depositato in data 19 ottobre 2023 la Azienda sanitaria territoriale (A.S.T.) di Ascoli Piceno (ex Asur Area Vasta n. 5) ha previamente comunicato la sospensione, a far data dal 1° ottobre 2023, dall’albo professionale dell’unico difensore di parte resistente”; disponendo altresì, in caso di prosecuzione o riassunzione del processo , “l’integrazione del contraddittorio sia verso il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, sia verso la A.S.T. di Ancona, in funzione di Gestione Liquidatoria dell’ex Asur Marche, ex L.R. 19/2022” , (alla quale dal 1° gennaio 2023 è succeduta, ex L.R. Marche 19/2022, la A.S.T. di Ancona, in funzione di Gestione Liquidatoria dell’ex Asur Marche).
Il 13 aprile 2024 il processo è stato ritualmente proseguito dal ricorrente, dando seguito anche alla integrazione del contradditorio disposta.
Nel frattempo, veniva depositata, il 15 marzo 2024, la Relazione di consulenza tecnica medico-legale, in esito alla C.T.U. disposta.
In essa, dopo la premessa (“ Esame obiettivo: al colloquio psichico, effettuato con tecnica libera con domande aperte e chiuse, si rileva fluidità verbale e pensiero formale e sostanziale nella norma, senza particolare apprezzamento di sfondo di ordine emotivo;esame neurologico complessivamente negativo, masse muscolari normo rappresentate, non eccedenza ponderale particolare, in dichiarata altezza di 172 cm per 74 kg (indice di BMI calcolato 24” ), in relazione ai quattro quesiti si legge quanto segue.
In relazione al primo quesito di dice che “ per forti bevitori è stato riscontrato anche un valore di quasi 900 pg/ml. È sempre un dato comunque molto inferiore rispetto ai “famosi” 1600 pg, ma intanto credo sia opportuno averlo riportato per chiarire come un valore di 1600 non possa qualificarsi aprioristicamente “impossibile” e non può essere dato di default come “erroneo ”;“ è chiaro, in ogni caso, che per arrivare a 1600 pg/mg dobbiamo necessariamente prospettare un’assunzione alcolica decisamente superiore ai 60 grammi al giorno, anche se non è possibile dire con precisione quanto effettivamente superiore, stante i diversi bias sopra detti. Ipotizziamo, in via cautelativa, una assunzione giornaliera media di 80 gr/die, ovvero circa 6,6 unità alcoliche al giorno: per convenzione una unità alcolica corrisponde, come detto, a 12 grammi di alcol puro, corrispondente, ad esempio, a circa 1.3 – 1.4 bottiglie da 0,75 di vino al 10% di gradazione. Il peso corporeo ed il sesso sono fattori ovviamente importanti nel determinare l’alcolemia. Per calcolare l’alcolemia approssimativa per un soggetto maschile di 75 kg che assuma quindi circa 6,6 unità alcoliche al giorno, possiamo ricorrere ancora al cosiddetto Metodo D, utilizzando il coefficiente di 0,8: nel caso del sig. -OMISSIS-, del peso di 75 kg, che assuma 6,6 unità alcoliche al giorno (80 gr), possiamo calcolare l’alcolemia approssimativa come segue: Alcolemia = (80 grammi di alcol puro / 75 kg x 0,8 g/ml: