TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401054
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2024
N. 01054/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
del decreto prot. n.-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia (Area 1 Ordine e sicurezza pubblica) di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto ritualmente notificato il 16.3.2020 e depositato in pari data -OMISSIS- ha esposto:
-) il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, con il provvedimento in epigrafe del -OMISSIS-, disponeva il divieto di detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi a carico del ricorrente;
-) ciò avveniva sulla base di una proposta della Questura di Vibo Valentia del -OMISSIS-, motivata con la “ inaffidabilità” in capo al soggetto, “atteso che è stato controllato nell’-OMISSIS-con soggetto con diversi precedenti di polizia e/o pregiudicato” .
2-Ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, lo si impugna per le seguenti argomentazioni:
-) il Prefetto si è determinato ad adottare il decreto in oggetto, ritenendo che la circostanza sopra riportata “incide negativamente sulla completa affidabilità del proponendo” ;
-) tale motivo risulterebbe stereotipato, comportando ciò illegittimità e infondatezza del provvedimento impugnato;
-) nel dettaglio, non si comprende in che modo – pur di fronte all’ampia discrezionalità della P.A. – un mero e non meglio definito controllo “ con soggetto con diversi precedenti di polizia e/o pregiudicato”, possa condurre a ritenere l’inaffidabilità di -OMISSIS- in materia di armi;
-) la laconicità e la genericità di tale motivazione non può fare da sostrato ad un provvedimento incisivo quale quello adottato, non comprendendosi cosa indichi il termine “controllato” , quali caratteristiche e che conseguenze ha sortito tale imprecisato controllo da dare adito alla ritenuta attuale inaffidabilità ;
-) pur nell’ampia discrezionalità posta in capo all’Amministrazione in subiecta materia, manca un qualsivoglia automatismo tra comportamento e sussistenza della buona condotta, sottolineando come questa non sia né assicurata dalla semplice irrilevanza penale dei fatti, né esclusa dalla eventuale rilevanza di essi in proposito;
-) in conclusione, allo stato delle cose, il ricorrente rimane a tutt’oggi all’oscuro della circostanza fondante il provvedimento impugnato, che si riverbera in una assoluta mancanza di congruità dei motivi addotti nel decreto avversato, a sua volta riconducibile ad argomenti meramente assertivi e arbitrari.
3- Con atto depositato il 18.3.2020 si è costituita la Prefettura di Vibo Valentia, che il successivo 7.4.2020 ha depositato documenti.
4- Alla camera di consiglio del 20.4.2020 con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- In data 6.5.2024 l’Amministrazione resistente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
6- In data 10.6.2024 il ricorrente ha depositato memoria di replica e documenti.
7- All’udienza pubblica del 19.6.2024 è stata rilevata d’ufficio la tardività della produzione del ricorrente del 10.6.2024 e il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Preliminarmente si dispone lo stralcio della produzione del ricorrente del 10.6.2024 in quanto tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a.
9- Nel merito il ricorso è infondato.
10- Le censure, peraltro neanche distintamente rubricate, possono essere scrutinate congiuntamente e sono infondate.
11- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi -come concretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024), per quanto di rilevante in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa