TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-04-03, n. 202305594
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 05594/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9871 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento (nota prot. -OMISSIS-) di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo (“ Bachelor of Science in Nursing ”, rilasciato in data 30 aprile 2008 dal “ San Lorenzo Ruiz College of Ormoc ” di Ormoc City – Leyte - Filippine) abilitante all'esercizio della professione di infermiere conseguito da parte ricorrente nelle Filippine;
- del provvedimento (nota prot. DGPROF0025664-P-11/05/2021) di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento avanzata da parte ricorrente, citato per relationem nella motivazione del provvedimento n. prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
- delle Amministrazioni intimate a riconoscere a parte ricorrente il titolo abilitante denominato “ Bachelor of Science in Nursing ”, rilasciato in data 30 aprile 2008 dal “ San Lorenzo Ruiz College of Ormoc ” di Ormoc City – Leyte – Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, eventualmente anche previo espletamento di una misura compensativa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 207/2007 nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/5/2022:
oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche:
- del D.D.G. del 15 marzo 2022, prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale non ha accolto la richiesta di riconoscimento della qualifica di infermiere conseguita nelle Filippine dalla Sig.ra -OMISSIS- “ per mancanza dei requisiti minimi formativi previsti dalla direttive come recepita nel nostro Ordinamento dall'art. 38 del d.lgs206/2007 e s.m. che in particolare, al comma 3, espressamente prevede: "La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi,...., consistenti in almeno 4600 ore...". La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-nel suo Paese di provenienza a ha seguito una formazione di 4030 ore, come risulta da gli atti forniti dalla richiedente ”;
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 1° dicembre 2021, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierna ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 21 febbraio 2019;
- del successivo verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 10 febbraio 2022, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierna ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 21 febbraio 2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente;
nonché per l'esecuzione ex art. 59 c.p.a.
- dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sez. III quater n. 5983/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021 e resa tra le parti del presente giudizio iscritto al n.r.g. 9871/2021,
e per la declaratoria di inefficacia
ex art. 114, co. 4, lett. c), c.p.a., ovvero per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 1° dicembre 2021, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierna ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 21 febbraio 2019;
- del successivo verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 10 febbraio 2022, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierna ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 21 febbraio 2019;
- del D.D.G. del 15 marzo 2022, prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale non ha accolto la richiesta di riconoscimento della qualifica di infermiere conseguita nelle Filippine dalla Sig.ra -OMISSIS- “ per mancanza dei requisiti minimi formativi previsti dalla direttive come recepita nel nostro Ordinamento dall'art. 38 del d.lgs206/2007 e s.m. che in particolare, al comma 3, espressamente prevede: "La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi,...., consistenti in almeno 4600 ore...". La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-nel suo Paese di provenienza a ha seguito una formazione di 4030 ore, come risulta da gli atti forniti dalla richiedente ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La sig.ra -OMISSIS-, cittadina filippina, ha conseguito nel 2008 il titolo denominato “ Bachelor of Science in Nursing ” nella Repubblica delle Filippine che si consegue all’esito di un percorso universitario articolato in 5.290 ore di formazione, distribuite nell’arco di 4 anni di durata del corso e suddivise in 3.148 ore di lezioni teoriche e 2.142 ore di lezioni pratiche (tirocinio). Parte ricorrente ha altresì provveduto ad abilitarsi all’esercizio della professione di infermiere nel Paese di conseguimento del titolo.
Trasferitasi in Italia, ha presentato istanza di riconoscimento del titolo professionale extra europeo in suo possesso dinanzi il competente Ministero della Salute italiano da ultimo in data 11 novembre 2020.
Con nota datata 11 maggio 2021 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis della legge 241/1990.
Esaminate le controdeduzioni della sig.ra -OMISSIS-, con decreto prot. -OMISSIS- è stata definitivamente rigettata l’istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’esponente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di riconoscimento di titoli professionali sanitari non europei in possesso di cittadini extracomunitari di cui alla l. n. 40/1998, al d.lgs. n. 286/1998, al d.P.R. n. 394/1999 e al titolo III del d.lgs. n. 206/2007; violazione dell’art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 206/2007; violazione dell’art. 16, comma 5 del d.lgs. n. 206/2007; violazione dell’art. 111 della Cost., dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990, per inosservanza del principio del giusto procedimento amministrativo: in particolare, l’Amministrazione avrebbe trascurato l’obbligo di convocare la Conferenza di Servizi e non avrebbe garantito un “ giusto procedimento ”;
- difetto di istruttoria per travisamento dei presupposti di fatto; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/1990 per manifesta carenza e/o erroneità della motivazione del provvedimento amministrativo: il Ministero avrebbe riconosciuto nel preavviso di diniego un monte ore (3.330) diverso rispetto a quello poi indicato nel decreto di rigetto (4.030). Per di più, l’ente Polis, costituito presso la Regione Lombardia ed autorizzato dal Ministero della Salute a curare l’istruttoria relativa alle richieste di riconoscimento di titoli