TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-01-24, n. 202200036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-01-24, n. 202200036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200036
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00036/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00463/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ing. G A, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ing. S C, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione

*Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

DELLA GRADUATORIA afferente LA SELEZIONE PUBBLICA per il conferimento di n. 1 POSTO DI DIRIGENTE di cui alla determinazione n. 534, prot. 11711 del 9 aprile 2021 nonche' atti presupposti e connessi;

-della determinazione n. 534, prot. 11711 del 09.04.2021 a firma del direttore generale della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione Sardegna di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO, ai sensi dell'art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione Regionale nella “ Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT” ;

-dei verbali della commissione esaminatrice con detta determinazione approvati, nei limiti di cui al ricorso;
e segnatamente:

- del verbale n.1 del 17.02.2021, nella parte relativa alla valutazione dei titoli ricorrente A G e del controinteressato C S;

- del verbale n. 3 del 22.03.2021 nella parte relativa alla “SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA” DEI TITOLI del ricorrente A G e del controinteressato C S e approvazione della graduatoria provvisoria all'esito della valutazione dei titoli dei concorrenti;

-del verbale n. 4 e 5 del 23.03.2021 nella parte relativa all'approvazione della graduatoria titoli;

-del verbale n. 6 del 29.03.2021 nella parte relativa all'approvazione della graduatoria provvisoria afferente il punteggio titoli, punteggio colloqui e punteggio totale;
del verbale n. 7 del 11 maggio 2021 nella parte relativa alla valutazione dell'istanza di riesame del ricorrente A e all'approvazione della graduatoria finale e della determinazione connessa n. 814, prot. 16147 del 17 maggio 2021;

-dell'Avviso di cui alla determinazione n. prot. 32433/1801 del 22.10.2020 del Direttore Generale del personale e riforma della Regione, nei limiti di cui al ricorso;

-di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso,

-compreso il decreto n.1460/15 del 29 aprile 2021 di attribuzione al medesimo controinteressato delle funzioni di Dirigente del Servizio Sicurezza IT della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza);

*nonché per la declaratoria:

di inefficacia del contratto n. 13429/59 del 28 aprile 2021 stipulato tra la Regione Sardegna ed il controinteressato ing. C S.

^^

*Con RICORSO INCIDENTALE, depositato il 10/6/2021,

CUGIA

Simone ha chiesto l'annullamento:

-della determinazione prot. n. 79 prot. n. 2140 del 20.01.2021 recante “ Avviso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT – Ammissione, con riserva, dei candidati ” e il relativo “ Allegato A alla determinazione prot. n. 2140/79 del 20.01.2021 – Elenco candidati ammessi, con riserva, alla procedura per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT ”, NELLA PARTE IN CUI AMMETTE E NON ESCLUDE il concorrente G A;

-del verbale n. 1 seduta del 17.02.2021, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice equipara il titolo di laurea in “ ingegneria elettronica ” a “ ingegneria informatica ”, ammettendo al concorso il candidato G A anziché escluderlo per mancato possesso di un requisito di accesso e nella parte in cui gli attribuisce il relativo punteggio;

-del verbale n. 3 seduta del 22.03.2021 nella parte in cui nella scheda punteggio complessivo titoli viene attribuito al candidato A il punteggio;

-ove occorra, del Verbale n. 4 – seduta del 23.03.2021 (doc. 8) e dell'” Avviso convocazione candidati ammessi al colloquio e comunicazione punteggio titoli” nella parte in cui il candidato G A è stato ammesso a sostenere il colloquio e della “ Rettifica avviso convocazione candidati ammessi al colloquio e comunicazione punteggio titoli pubblicato in data 24.03.2021 ” nella parte in cui il candidato G A è stato ammesso e non escluso dal colloquio;

- ove occorra del verbale n. 5 – seduta del 25.03.2021 e relativi allegati nella parte in cui attribuisce il relativo punteggio al candidato A;

- nonché del verbale n. 6 seduta del 29.03.2021 nella parte in cui attribuisce il punteggio per il colloquio e, pertanto, l'allegata Scheda riepilogativa punteggio colloquio, scheda riepilogativa punteggio, avviso punteggi colloquio, nonché l'allegata graduatoria provvisoria;

- della Determinazione n. 534 prot. 11711 del 9.04.2021 recante “ Avviso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale ” nella parte in cui ammette e non esclude il ricorrente ing. G A dalla relativa selezione,

- ove occorra, del verbale n. 7, relativo alla seduta dell'11.05.2021, e della determinazione n. 814, prot. 16147 del 17.05.2021;

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti.

*Con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, presentati il 16/9/2021, A G ha esteso la richiesta di l’annullamento (nella sola denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso incidentale):

- dell'art. 2 dell'Avviso di cui alla determinazione n. prot. 32433/1801 del 22.10.2020 del Direttore Generale del personale e riforma della Regione, nella parte in cui il “requisito di accesso” dovesse essere interpretato come limitato, esclusivamente, alla laurea in ingegneria informatica;

e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.

*Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 28/10/2021, A G ha esteso l’impugnazione anche alla:

- valutazione, in favore del controinteressato, di un titolo postuniversitario (Master), con 0,5 punti, per asserita dichiarazione non veritiera (dato conosciuto a seguito della soddisfazione dell’ esercizio dell’accesso).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Simone C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Grazia Flaim (i difensori hanno chiesto, per iscritto, il passaggio in decisione);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 22.10.2020 l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con determinazione n. 1801, pubblicava un Avviso recante “ per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT ”.

La Commissione Esaminatrice veniva nominata con determinazione del medesimo Direttore Generale n. 639/7 del 08.01.2021.

Con determinazione n. 79 del 20.01.2021 la Commissione pubblicava l'elenco dei candidati (12) ammessi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del posto di dirigente, da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato, triennale.

Tra questi venivano ammessi sia il ricorrente ing. A, sia il controinteressato ing. C.

Alla 1^ seduta del 17 febbraio 2021 la Commissione stabiliva, in riferimento ai “titoli professionali, culturali e vari” e in specificazione dell'art. 4 dell'Avviso, chiarimenti per la valutazione.

Nella medesima seduta la commissione procedeva a valutare i TITOLI attribuendo:

§ al controinteressato C il punteggio complessivo di 10,9 punti (nell’ambito del punteggio massimo di 30, previsto dall'Avviso);

§ al ricorrente A il punteggio totale di 4,3 punti.

All'esito della valutazione dei titoli di tutti i candidati ammessi, la Commissione procedeva, nella seduta del 23 marzo 2021, a predisporre la definitiva graduatoria TITOLI.

Venivano svolti i COLLOQUI e la Commissione, nella seduta del 29 marzo 2021, assegnava:

§ al ricorrente punti 28 (la Categoria prevedeva il punteggio massimo di 30 punti);

§ al controinteressato punti 22/30.

La Commissione procedeva, quindi, a redigere la graduatoria finale complessiva:

^il controinteressato C S si classificava al 1^ posto con un punteggio totale di punti 32,9 (10.9 per titoli + 22 per colloquio);

^il ricorrente A G si collocava al 2° posto con punti 32,3 (4.3 titoli + 28 colloquio).

Con determinazione n. 534, prot. 11711 del 09.04.2021 il Direttore ad interim del Servizio Concorsi dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione procedeva all'approvazione dei verbali delle operazioni della Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale di merito, di cui al verbale della seduta n. 6 del 29.03.2021, dichiarando vincitore della selezione il controinteressato C S.

A, con pec del 12 aprile 2021 (prima della finale definizione della procedura de quo e dell'adozione del decreto di conferimento delle funzioni di direttore del Servizio Sicurezza IT presso la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT), presentava formale “istanza di riesame dei titoli ” valutabili, ritenuti in parte omessi, chiedendo l’attribuzione , per titoli, di 8,83 (declinati e individuati nel prospetto). Con riserva di integrare le osservazioni all'esito della visione della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti.

L’Amministrazione ha stipulato, il 28 aprile 2021 il contratto di lavoro n.13429/54, triennale, per Dirigente con inquadramento/assegnazione a tempo determinato per un periodo di

anni tre, presso la “ Direzione regionale e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT”.

Con successivo decreto n. prot. 1460/15 del 29 aprile 2021 sono state attribuite al controinteressato “le funzioni” di Direttore del Servizio Sicurezza IT della Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT.

Con determinazione n. 814 del 17 maggio 2021, notificata via pec il 19 maggio, il Direttore del servizio concorsi della Direzione generale del personale e riforma della Regione, ha recepito e approvato il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice l'11 maggio 2021 (7^ seduta), che all'esito dell'istanza di riesame del ricorrente aveva “ confermato il punteggio ” precedentemente attribuito al candidato A G.

In particolare la Commissione riteneva che per le esperienze sub Voci 6 e 7 dell’Elenco, “ il candidato non ha fornito alcuna indicazione che consentisse di individuare il preciso periodo temporale di svolgimento delle stesse e l’eventuale sovrapposizione con altre esperienze dichiarate e già valutate” con impossibilità di attivare il soccorso istruttorio.

All'esito della visione della documentazione della selezione (completo accesso solo in data 26 aprile 2021), l’ing. A ha rinvenuto negli atti della Commissione:

§ una serie di omissioni nella valutazione dei “ propri titoli”;

§ l'indebita valutazione dei “titoli del controinteressato ” C.

In questa prospettazione la corretta valutazione da parte della Commissione dei titoli del ricorrente e di quelli del controinteressato C, con l'attribuzione agli stessi dei rispettivi (maggiori e minori) punteggi, avrebbe consentito al ricorrente di sopravanzare, nella graduatoria finale di merito, il controinteressato, con collocazione come vincitore nella selezione in contestazione.

Dopo il rigetto della richiesta di riesame A, con il ricorso depositato il 27.5.2021, ha censurato i provvedimenti assunti nel quantum di valutazione dei titoli posseduti dai due concorrenti (primo e secondo), al fine di ottenere l’ inquadramento quale Dirigente, ex art. 29, comma 4bis, L.R. 13 novembre 1998 n. 31, con contratto di diritto privato a tempo determinato triennale, con attribuzione delle funzioni di Dirigente del Servizio Sicurezza IT della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT (che sono state, si ritiene illegittimamente, attribuite al controinteressato C).

Sono stati sviluppati da A, nel ricorso principale, i seguenti motivi:

1)OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL RICORRENTE ASUNIS

- violazione di legge e eccesso di potere - art.4 dell'avviso di cui alla determinazione n. 32433/1801 del 22.10.2020;

l’accoglimento di questa prima censura, concernente l’integrazione dei titoli propri (con incremento di punti 1,01 o anche solo di 0,76), sarebbe sufficiente a consentire l’ attribuzione ad A il primo posto, con superamento del vincitore C;

2)violazione di legge art. 2 avviso e manifesta illogicità - MANCANZA REQUISITO D'ACCESSO CONTROINTERESSATO per carenza di laurea magistrale nel quinquennio di esperienza (ma solo triennale);

3)ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CONTROINTERESSATO CUGIA con richiesta di ATTRIBUZIONE DI MINORE PUNTEGGIO - violazione di legge e eccesso di potere – artt. 2 e 4 dell'avviso di cui alla determinazione n. 32433/1801 del 22.10 2020.

Si sono costituiti sia la Regione che il Controinteressato C S chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Controinteressato C ha promosso anche Ricorso incidentale, depositato il 10.6.2021, sostenendo:

*preliminarmente l’ inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale in quanto il ricorrente A avrebbe dovuto essere “ escluso ” dalla selezione, per carenza di idoneo titolo di laurea previsto dal Bando (“ingegneria informatica” o equipollente), essendo in possesso del titolo di laurea in ingegneria elettronica.

Alla Camera di consiglio del 16.6.2021 la domanda cautelare è stata riunita al merito in considerazione dell’avvenuta notifica del ricorso incidentale (depositato il 10.6.2021) contro l’ammissione del ricorrente principale, con richiesta di sua esclusione dalla selezione.

Con PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 16.9.2021 il ricorrente principale, in considerazione del motivo sviluppato da C nel ricorso incidentale (ove è stata chiesta l’esclusione del candidato ricorrente) ha impugnato, l'art. 2 del bando qualora venisse interpretato in senso restrittivo ed in contrasto con quanto ritenuto dalla stessa Commissione (di ammissione del titolo per tutti i candidati laureati in ingegneria elettronica).

L’estensione dell’impugnazione anche alla norma di bando (in applicazione della quale la RAS lo aveva ammesso) si era resa necessaria, per A, solo a seguito della promozione del gravame incidentale, nell’ipotesi in cui la disposizione fosse qualificata escludente, in riferimento al titolo di laurea di “ ingegneria elettronica ”. La disposizione di bando non risultava, in questo contesto, “direttamente lesiva”, tanto è vero che la PA aveva compiuto per A (e per gli altri aventi il medesimo titolo) favorevole applicazione.

Sotto tale profilo l’interesse all’ impugnativa si è manifestato solo a seguito della proposizione del ricorso incidentale.

Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI SECONDI, depositati il 28.10.2021, a seguito di soddisfazione dell’ accesso, è stata impugnata dal ricorrente principale anche la valutazione (di 0,50 punti) data dalla Commissione al Master “ Management dell'Innovazione ” dichiarato dal controinteressato, che non risulterebbe rilasciato a C, da parte della Scuola S. Anna di Pisa.

Con richiesta non solo di decurtazione del punteggio (da solo insufficiente per l’inversione di posizioni) ma di applicazione della normativa in materia di autocertificazioni e dell’art. 8 dell’Avviso che prevede “ L’immissione in servizio è subordinata alla verifica della VERIDICITÀ delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione ”.

Con richiesta di esclusione del candidato C per falsa dichiarazione.

Sono seguite memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza del 15 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Prioritario è l’esame del ricorso incidentale in quanto l’eventuale accoglimento di questo avrebbe effetti escludenti nei confronti del ricorrente principale A.

A)RICORSO INCIDENTALE.- AMMISSIONE ILLEGITTIMA DEL RICORRENTE PRINCIPALE ALLA SELEZIONE PER CARENZA DEL TITOLO DI STUDIO (LAUREA SPECIFICA IN INGEGNERIA INFORMATICA).

Con il ricorso incidentale il controinteressato C sostiene l’insussistenza dell’ <equipollenza>
fra le due lauree “ ingegneria informatica ” (3+2 posseduta da C) e “ ingegneria elettronica ” (quinquennale, vecchio ordinamento, posseduta da A), con richiesta di conseguente esclusione dalla selezione del ricorrente principale.

La Commissione ha esplicitamente valutato, nella prima seduta, tale aspetto assumendo il seguente orientamento favorevole all’estensione:

“Ultimata la lettura, in merito ai requisiti di accesso di cui all’art. 2 dell’avviso, la Commissione precisa che il requisito rappresentato dalla laurea in ingegneria informatica o equipollente deve ritenersi rispettato altresì nel caso di possesso di laurea in ingegneria elettronica, essendo quest’ultima attualmente inserita nella medesima classe di laurea (L-08 Ingegneria dell’informazione) del titolo sopra indicato, come risulta dalla Tabella 2 allegata al Decreto interministeriale 11 novembre 2011, che si allega al presente Verbale n. 1” (doc. 6 – pag. 1).

Il ricorrente incidentale ritiene, invece:

-in primo luogo che non sarebbe, nel caso di specie, applicabile, per la verifica delle equipollenze, il

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