TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-01-24, n. 202200036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-01-24, n. 202200036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200036
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00036/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00463/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ing. G A, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ing. S C, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione

*Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

DELLA GRADUATORIA afferente LA SELEZIONE PUBBLICA per il conferimento di n. 1 POSTO DI DIRIGENTE di cui alla determinazione n. 534, prot. 11711 del 9 aprile 2021 nonche' atti presupposti e connessi;

-della determinazione n. 534, prot. 11711 del 09.04.2021 a firma del direttore generale della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione Sardegna di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO, ai sensi dell'art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione Regionale nella “ Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT” ;

-dei verbali della commissione esaminatrice con detta determinazione approvati, nei limiti di cui al ricorso;
e segnatamente:

- del verbale n.1 del 17.02.2021, nella parte relativa alla valutazione dei titoli ricorrente A G e del controinteressato C S;

- del verbale n. 3 del 22.03.2021 nella parte relativa alla “SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA” DEI TITOLI del ricorrente A G e del controinteressato C S e approvazione della graduatoria provvisoria all'esito della valutazione dei titoli dei concorrenti;

-del verbale n. 4 e 5 del 23.03.2021 nella parte relativa all'approvazione della graduatoria titoli;

-del verbale n. 6 del 29.03.2021 nella parte relativa all'approvazione della graduatoria provvisoria afferente il punteggio titoli, punteggio colloqui e punteggio totale;
del verbale n. 7 del 11 maggio 2021 nella parte relativa alla valutazione dell'istanza di riesame del ricorrente A e all'approvazione della graduatoria finale e della determinazione connessa n. 814, prot. 16147 del 17 maggio 2021;

-dell'Avviso di cui alla determinazione n. prot. 32433/1801 del 22.10.2020 del Direttore Generale del personale e riforma della Regione, nei limiti di cui al ricorso;

-di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso,

-compreso il decreto n.1460/15 del 29 aprile 2021 di attribuzione al medesimo controinteressato delle funzioni di Dirigente del Servizio Sicurezza IT della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza);

*nonché per la declaratoria:

di inefficacia del contratto n. 13429/59 del 28 aprile 2021 stipulato tra la Regione Sardegna ed il controinteressato ing. C S.

^^

*Con RICORSO INCIDENTALE, depositato il 10/6/2021,

CUGIA

Simone ha chiesto l'annullamento:

-della determinazione prot. n. 79 prot. n. 2140 del 20.01.2021 recante “ Avviso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT – Ammissione, con riserva, dei candidati ” e il relativo “ Allegato A alla determinazione prot. n. 2140/79 del 20.01.2021 – Elenco candidati ammessi, con riserva, alla procedura per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT ”, NELLA PARTE IN CUI AMMETTE E NON ESCLUDE il concorrente G A;

-del verbale n. 1 seduta del 17.02.2021, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice equipara il titolo di laurea in “ ingegneria elettronica ” a “ ingegneria informatica ”, ammettendo al concorso il candidato G A anziché escluderlo per mancato possesso di un requisito di accesso e nella parte in cui gli attribuisce il relativo punteggio;

-del verbale n. 3 seduta del 22.03.2021 nella parte in cui nella scheda punteggio complessivo titoli viene attribuito al candidato A il punteggio;

-ove occorra, del Verbale n. 4 – seduta del 23.03.2021 (doc. 8) e dell'” Avviso convocazione candidati ammessi al colloquio e comunicazione punteggio titoli” nella parte in cui il candidato G A è stato ammesso a sostenere il colloquio e della “ Rettifica avviso convocazione candidati ammessi al colloquio e comunicazione punteggio titoli pubblicato in data 24.03.2021 ” nella parte in cui il candidato G A è stato ammesso e non escluso dal colloquio;

- ove occorra del verbale n. 5 – seduta del 25.03.2021 e relativi allegati nella parte in cui attribuisce il relativo punteggio al candidato A;

- nonché del verbale n. 6 seduta del 29.03.2021 nella parte in cui attribuisce il punteggio per il colloquio e, pertanto, l'allegata Scheda riepilogativa punteggio colloquio, scheda riepilogativa punteggio, avviso punteggi colloquio, nonché l'allegata graduatoria provvisoria;

- della Determinazione n. 534 prot. 11711 del 9.04.2021 recante “ Avviso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale ” nella parte in cui ammette e non esclude il ricorrente ing. G A dalla relativa selezione,

- ove occorra, del verbale n. 7, relativo alla seduta dell'11.05.2021, e della determinazione n. 814, prot. 16147 del 17.05.2021;

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti.

*Con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, presentati il 16/9/2021, A G ha esteso la richiesta di l’annullamento (nella sola denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso incidentale):

- dell'art. 2 dell'Avviso di cui alla determinazione n. prot. 32433/1801 del 22.10.2020 del Direttore Generale del personale e riforma della Regione, nella parte in cui il “requisito di accesso” dovesse essere interpretato come limitato, esclusivamente, alla laurea in ingegneria informatica;

e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.

*Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 28/10/2021, A G ha esteso l’impugnazione anche alla:

- valutazione, in favore del controinteressato, di un titolo postuniversitario (Master), con 0,5 punti, per asserita dichiarazione non veritiera (dato conosciuto a seguito della soddisfazione dell’ esercizio dell’accesso).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di S C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Grazia Flaim (i difensori hanno chiesto, per iscritto, il passaggio in decisione);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 22.10.2020 l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con determinazione n. 1801, pubblicava un Avviso recante “ per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT ”.

La Commissione Esaminatrice veniva nominata con determinazione del medesimo Direttore Generale n. 639/7 del 08.01.2021.

Con determinazione n. 79 del 20.01.2021 la Commissione pubblicava l'elenco dei candidati (12) ammessi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del posto di dirigente, da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato, triennale.

Tra questi venivano ammessi sia il ricorrente ing. A, sia il controinteressato ing. C.

Alla 1^ seduta del 17 febbraio 2021 la Commissione stabiliva, in riferimento ai “titoli professionali, culturali e vari” e in specificazione dell'art. 4 dell'Avviso, chiarimenti per la valutazione.

Nella medesima seduta la commissione procedeva a valutare i TITOLI attribuendo:

§ al controinteressato C il punteggio complessivo di 10,9 punti (nell’ambito del punteggio massimo di 30, previsto dall'Avviso);

§ al ricorrente A il punteggio totale di 4,3 punti.

All'esito della valutazione dei titoli di tutti i candidati ammessi, la Commissione procedeva, nella seduta del 23 marzo 2021, a predisporre la definitiva graduatoria TITOLI.

Venivano svolti i COLLOQUI e la Commissione, nella seduta del 29 marzo 2021, assegnava:

§ al ricorrente punti 28 (la Categoria prevedeva il punteggio massimo di 30 punti);

§ al controinteressato punti 22/30.

La Commissione procedeva, quindi, a redigere la graduatoria finale complessiva:

^il controinteressato C S si classificava al 1^ posto con un punteggio totale di punti 32,9 (10.9 per titoli + 22 per colloquio);

^il ricorrente A G si collocava al 2° posto con punti 32,3 (4.3 titoli + 28 colloquio).

Con determinazione n. 534, prot. 11711 del 09.04.2021 il Direttore ad interim del Servizio Concorsi dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione procedeva all'approvazione dei verbali delle operazioni della Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale di merito, di cui al verbale della seduta n. 6 del 29.03.2021, dichiarando vincitore della selezione il controinteressato C S.

A, con pec del 12 aprile 2021 (prima della finale definizione della procedura de quo e dell'adozione del decreto di conferimento delle funzioni di direttore del Servizio Sicurezza IT presso la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT), presentava formale “istanza di riesame dei titoli ” valutabili, ritenuti in parte omessi, chiedendo l’attribuzione , per titoli, di 8,83 (declinati e individuati nel prospetto). Con riserva di integrare le osservazioni all'esito della visione della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti.

L’Amministrazione ha stipulato, il 28 aprile 2021 il contratto di lavoro n.13429/54, triennale, per Dirigente con inquadramento/assegnazione a tempo determinato per un periodo di

anni tre, presso la “ Direzione regionale e Sicurezza IT – Servizio Sicurezza IT”.

Con successivo decreto n. prot. 1460/15 del 29 aprile 2021 sono state attribuite al controinteressato “le funzioni” di Direttore del Servizio Sicurezza IT della Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT.

Con determinazione n. 814 del 17 maggio 2021, notificata via pec il 19 maggio, il Direttore del servizio concorsi della Direzione generale del personale e riforma della Regione, ha recepito e approvato il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice l'11 maggio 2021 (7^ seduta), che all'esito dell'istanza di riesame del ricorrente aveva “ confermato il punteggio ” precedentemente attribuito al candidato A G.

In particolare la Commissione riteneva che per le esperienze sub Voci 6 e 7 dell’Elenco, “ il candidato non ha fornito alcuna indicazione che consentisse di individuare il preciso periodo temporale di svolgimento delle stesse e l’eventuale sovrapposizione con altre esperienze dichiarate e già valutate” con impossibilità di attivare il soccorso istruttorio.

All'esito della visione della documentazione della selezione (completo accesso solo in data 26 aprile 2021), l’ing. A ha rinvenuto negli atti della Commissione:

§ una serie di omissioni nella valutazione dei “ propri titoli”;

§ l'indebita valutazione dei “titoli del controinteressato ” C.

In questa prospettazione la corretta valutazione da parte della Commissione dei titoli del ricorrente e di quelli del controinteressato C, con l'attribuzione agli stessi dei rispettivi (maggiori e minori) punteggi, avrebbe consentito al ricorrente di sopravanzare, nella graduatoria finale di merito, il controinteressato, con collocazione come vincitore nella selezione in contestazione.

Dopo il rigetto della richiesta di riesame A, con il ricorso depositato il 27.5.2021, ha censurato i provvedimenti assunti nel quantum di valutazione dei titoli posseduti dai due concorrenti (primo e secondo), al fine di ottenere l’ inquadramento quale Dirigente, ex art. 29, comma 4bis, L.R. 13 novembre 1998 n. 31, con contratto di diritto privato a tempo determinato triennale, con attribuzione delle funzioni di Dirigente del Servizio Sicurezza IT della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT (che sono state, si ritiene illegittimamente, attribuite al controinteressato C).

Sono stati sviluppati da A, nel ricorso principale, i seguenti motivi:

1)OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL RICORRENTE ASUNIS

- violazione di legge e eccesso di potere - art.4 dell'avviso di cui alla determinazione n. 32433/1801 del 22.10.2020;

l’accoglimento di questa prima censura, concernente l’integrazione dei titoli propri (con incremento di punti 1,01 o anche solo di 0,76), sarebbe sufficiente a consentire l’ attribuzione ad A il primo posto, con superamento del vincitore C;

2)violazione di legge art. 2 avviso e manifesta illogicità - MANCANZA REQUISITO D'ACCESSO CONTROINTERESSATO per carenza di laurea magistrale nel quinquennio di esperienza (ma solo triennale);

3)ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CONTROINTERESSATO CUGIA con richiesta di ATTRIBUZIONE DI MINORE PUNTEGGIO - violazione di legge e eccesso di potere – artt. 2 e 4 dell'avviso di cui alla determinazione n. 32433/1801 del 22.10 2020.

Si sono costituiti sia la Regione che il Controinteressato C S chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Controinteressato C ha promosso anche Ricorso incidentale, depositato il 10.6.2021, sostenendo:

*preliminarmente l’ inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale in quanto il ricorrente A avrebbe dovuto essere “ escluso ” dalla selezione, per carenza di idoneo titolo di laurea previsto dal Bando (“ingegneria informatica” o equipollente), essendo in possesso del titolo di laurea in ingegneria elettronica.

Alla Camera di consiglio del 16.6.2021 la domanda cautelare è stata riunita al merito in considerazione dell’avvenuta notifica del ricorso incidentale (depositato il 10.6.2021) contro l’ammissione del ricorrente principale, con richiesta di sua esclusione dalla selezione.

Con PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 16.9.2021 il ricorrente principale, in considerazione del motivo sviluppato da C nel ricorso incidentale (ove è stata chiesta l’esclusione del candidato ricorrente) ha impugnato, l'art. 2 del bando qualora venisse interpretato in senso restrittivo ed in contrasto con quanto ritenuto dalla stessa Commissione (di ammissione del titolo per tutti i candidati laureati in ingegneria elettronica).

L’estensione dell’impugnazione anche alla norma di bando (in applicazione della quale la RAS lo aveva ammesso) si era resa necessaria, per A, solo a seguito della promozione del gravame incidentale, nell’ipotesi in cui la disposizione fosse qualificata escludente, in riferimento al titolo di laurea di “ ingegneria elettronica ”. La disposizione di bando non risultava, in questo contesto, “direttamente lesiva”, tanto è vero che la PA aveva compiuto per A (e per gli altri aventi il medesimo titolo) favorevole applicazione.

Sotto tale profilo l’interesse all’ impugnativa si è manifestato solo a seguito della proposizione del ricorso incidentale.

Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI SECONDI, depositati il 28.10.2021, a seguito di soddisfazione dell’ accesso, è stata impugnata dal ricorrente principale anche la valutazione (di 0,50 punti) data dalla Commissione al Master “ Management dell'Innovazione ” dichiarato dal controinteressato, che non risulterebbe rilasciato a C, da parte della Scuola S. Anna di Pisa.

Con richiesta non solo di decurtazione del punteggio (da solo insufficiente per l’inversione di posizioni) ma di applicazione della normativa in materia di autocertificazioni e dell’art. 8 dell’Avviso che prevede “ L’immissione in servizio è subordinata alla verifica della VERIDICITÀ delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione ”.

Con richiesta di esclusione del candidato C per falsa dichiarazione.

Sono seguite memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza del 15 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Prioritario è l’esame del ricorso incidentale in quanto l’eventuale accoglimento di questo avrebbe effetti escludenti nei confronti del ricorrente principale A.

A)RICORSO INCIDENTALE.- AMMISSIONE ILLEGITTIMA DEL RICORRENTE PRINCIPALE ALLA SELEZIONE PER CARENZA DEL TITOLO DI STUDIO (LAUREA SPECIFICA IN INGEGNERIA INFORMATICA).

Con il ricorso incidentale il controinteressato C sostiene l’insussistenza dell’ <equipollenza>
fra le due lauree “ ingegneria informatica ” (3+2 posseduta da C) e “ ingegneria elettronica ” (quinquennale, vecchio ordinamento, posseduta da A), con richiesta di conseguente esclusione dalla selezione del ricorrente principale.

La Commissione ha esplicitamente valutato, nella prima seduta, tale aspetto assumendo il seguente orientamento favorevole all’estensione:

“Ultimata la lettura, in merito ai requisiti di accesso di cui all’art. 2 dell’avviso, la Commissione precisa che il requisito rappresentato dalla laurea in ingegneria informatica o equipollente deve ritenersi rispettato altresì nel caso di possesso di laurea in ingegneria elettronica, essendo quest’ultima attualmente inserita nella medesima classe di laurea (L-08 Ingegneria dell’informazione) del titolo sopra indicato, come risulta dalla Tabella 2 allegata al Decreto interministeriale 11 novembre 2011, che si allega al presente Verbale n. 1” (doc. 6 – pag. 1).

Il ricorrente incidentale ritiene, invece:

-in primo luogo che non sarebbe, nel caso di specie, applicabile, per la verifica delle equipollenze, il DM 11.11.2011, bensì l’antecedente DM 9.7.2009, che non prevede l’equiparazione fra ingegneria informatica ed ingegneria elettronica;

-in secondo luogo, anche nell’ipotesi di applicabilità del DM del 2011, non potrebbe sostenersi comunque sussistente l’equiparazione fra le due tipologie di lauree.

Entrambi gli aspetti sollevati dal ricorrente incidentale non sono condivisibili.

I due concorrenti hanno:

^ una laurea quinquennale in “ ingegneria elettronica ”, conseguita nel 2000, vecchio ordinamento (A);

^una laurea specialistica (3+2) in “ scienze e tecnologie informatiche ” 23/s – L31”, del 2003, e, poi, magistrale in “ ingegneria informatica ”, LM32, conseguita l’8.6.2018 (C).

L’Avviso prevedeva, all’art. 2, sub “requisiti”, che:

Sono ammessi a partecipare i laureati in <ingegneria informatica o equipollente>
(laurea vecchio e nuovo ordinamento DL/LS/LM) che possiedono
almeno uno dei seguenti requisiti specifici:… (segue, sub lettere a-b-c, indicazioni di esperienze/specializzazioni “specifiche”).

La Tabella 2 del DM del 2011 equipara entrambi i diplomi di laurea (ingegneria elettronica e ingegneria informatica) nella “ Classe ” “ Ingegneria dell’informazione ” (“09” per lauree DM 509/99 e “L-08 per lauree DM 270/04).

Creando, per le due diverse lauree, un elemento comune, rendendole equiparabili alla stessa Classe.

Disponendo un’equipollenza, che è stata riconosciuta dalla stessa Commissione, applicando, in particolare il DM, più recente, del 2011 che ha disposto, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, l’equiparazione fra “ diplomi universitari L. 341/90, e Lauree delle Classi DM 509/99 e Lauree delle Classi DM 270/04”.

In questo contesto non può ritenersi che l’invocato, antecedente, DM del 2009 (ritenuto applicabile da C), possa determinare una ulteriore (estremamente restrittiva) limitazione d’accesso da parte degli aspiranti. Altrimenti, la disposizione di Avviso di prevista “ equipollenza ” risulterebbe svuotata di ogni significato (ammettendo l’accesso al concorso “unicamente” in favore di coloro che hanno la laurea in ingegneria informatica), senza alcuna previsione ampliativa, voluta invece con l’indicazione estensiva.

Il DM del 2009 prevede per le “ equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”, l’equipollenza fra:

-“Ingegneria informatica” solo con le Classi 35/S e LM-32 di “pari tipologia”;

-e “Ingegneria elettronica” con le Classi 32/S e LM-29 di pari definizione (elettronica) e con “ingegneria dell’automazione” 29/S e LM-25.

Ma nella fattispecie in esame è evidente che l’Avviso ha voluto consentire la partecipazione anche di soggetti aventi il titolo di laurea in settori affini (accomunati nel riferimento alla Classe “Ingegneria dell’informazione”).

Si consideri, inoltre, come elemento significativo, che nella Commissione vi erano esperti, ma non laureati, specificamente, in “ingegneria informatica” (cfr. CC.VV. pubblicati, doc. n. 42 “Lauree membri commissione esaminatrice”):

-Ing. Porcu R, Presidente, laurea in Ingegneria civile – Indirizzo Strutture (2000);

-Ing. T. Dau laurea in Ingegneria civile Edile (1991)

(il terzo componente era la dott.ssa Ledda M.L. Direttore del Servizio Previdenza, laureata in Giurisprudenza).

I commissari ingegneri sono esperti in “ sicurezza IT ”, pur non essendo in possesso del titolo di laurea in “ingegneria informatica”.

Nessuno dei tre componenti della Commissione è in possesso di diploma di laurea in ingegneria informatica, a dimostrazione che una qualificazione in ambito di “ sicurezza IT ” non presuppone, necessariamente, l’aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria informatica.

Si consideri che il Presidente della commissione esaminatrice è lo stesso “ Direttore generale dell’innovazione e sicurezza IT, struttura a cui fa capo il servizio sicurezza IT ” che, certamente, ben conosce le competenze richieste per la dirigenza del servizio.

E’ opportuno richiamare l’art. 6 dell’Avviso che stabiliva che la Commissione esaminatrice era “ composta da tre membri e aveva il compito di:

- verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2;

- valutare i titoli e il colloquio;

- redare la graduatoria.

La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e riforma d ella Regione ed è costituita da 3 componenti, di cui con funzione di presidente, scelti tra i dirigenti d el Sistema regione o in generale della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, di provata

qualificazione nelle discipline indicate dall’avviso.”

E la Commissione esaminatrice, nella sua specifica competenza e professionalità nella ricerca del miglior candidato per il ruolo oggetto della selezione, ha ammesso tutti i candidati in possesso del diploma di laurea in “ingegneria elettronica” (5 su 7), i quali hanno oltretutto, ottenuto nel colloquio i migliori risultati.

Aver ammesso i candidati laureati in ingegneria elettronica, ritenuti idonei ad essere valutati nei titoli e nella prova-colloquio, ha evidenziato un rilevante ed interessante dato:

dagli atti emerge che sono stati i laureati in “ingegneria elettronica” ad ottenere il maggior punteggio nell’orale (28 A, 23 Manca, 22 Cadoni, 19 Ginesu, Atzeni 18) ;
mentre i laureati in “ingegneria informatica” hanno ottenuto punteggi contenuti (22 C e 16 Gianneschi).

Merita anche sottolineare che l’’applicazione del requisito , restrittivo, dell’idoneità del solo diploma di laurea in ingegneria informatica (in via esclusiva) avrebbe comportato l’ammissione alla partecipazione di soli due candidati con palese lesione del principio del “ favor partecipationis” , considerato che l’Avviso prevedeva “equipollenze”.

Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata in atti dalla difesa del ricorrente A, emerge un ulteriore elemento chiarificatorio:

nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza dei servizi con competenze in “ sicurezza IT ” non costituisce una prerogativa dei soggetti in possesso di laurea in ingegneria informatica.

La sicurezza IT è una parte delle competenze di servizi riguardanti il più generale l’ambito IT.

Nell’allegato n. 43 prodotto in giudizio (denominato “ Dirigenti sicurezza IT altre pubbliche amministrazioni ”) sono riportati i servizi di amministrazioni pubbliche che svolgono attività in materia di “ sicurezza IT” ove il Dirigente responsabile non deve avere, necessariamente, una laurea in ingegneria informatica.

Significativo è il “ Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, da assumere, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Sicurezza e Cert ” (doc. n. 44 - Concorso AgID dirigente area sicurezza e CERT), pubblicato in data 9/10/2020, in contemporanea a questo indetto dalla Regione e con competenze omogenee, di sicurezza informatica (cfr. art. 20 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e art. 14 bis e 51 del Codice dell’Amministrazione digitale CAD D. Lgs. 82/2005), esteso anche ai candidati in possesso di diploma di laurea in “ingegneria elettronica”.

E l’Agenzia “AgID” è il riferimento ex lege proprio in ambito di “ sicurezza IT” per tutte le pubbliche amministrazioni italiane (comprese l’elaborazione di Linee Guida).

Infine, a completamento del quadro nel quale la Regione ha operato per la copertura di questo posto dirigenziale, risulta che nella procedura di manifestazione di interesse destinata ai dirigenti del sistema Regione con contratto a tempo indeterminato per la direzione dello stesso Servizio sicurezza IT (in precedenza pubblicata, in data 19/5/2021, All. 49, andata deserta), nessuna limitazione della tipologia di diploma di laurea era stata posta (senza prevedere esclusiva, in favore di quella in ingegneria informatica) per il medesimo ruolo.

Valutato, complessivamente, il contesto il Collegio ritiene che il ricorrente principale A fosse dotato di titolo di laurea idoneo, equipollente, per poter partecipare alla selezione indetta per l’individuazione del Dirigente Responsabile “ Servizio Sicurezza IT ”.

Essenzialmente, per ricoprire la carica di “ Direttore del Servizio sicurezza IT ”, che richiede (cfr. art. 1 Avviso, con elenco funzioni principali) “ competenze ed esperienze nelle materie e attività del “Servizio Sicurezza IT”, declinate nell’allegato 2 declinate nell’allegato 1 della Deliberazione di Giunta n. 24/21 del 08.05.2020”, non era necessaria, in via esclusiva, la laurea in “ingegneria informatica”, essendo ammissibile anche quella in “ingegneria elettronica”, appartenente alla stessa Classe.

Non è, quindi, condivisibile l’ interpretazione restrittiva (che implicherebbe l’ “ unico ” accesso da parte dei laureati in ingegneria informatica) che avrebbe reso del tutto inapplicabile l’estensione, per “equipollenza”, specificamente contemplata nell’Avviso.

Nel caso di specie risulta preferibile l’ applicazione, come ritenuta dalla Commissione, della tabella n. 2 allegata al Decreto interministeriale 11 novembre 2011 (tipologie di lauree vecchio e nuovo ordinamento e relative ammesse equiparazioni).

Ultimo cenno all’eccezione sollevata dal controinteressato di tardività del ricorso-motivi aggiunti a causa della ritenuta valenza escludente diretta dell’art. 2 (requisiti), che ritiene che A avrebbe dovuto impugnare “ direttamente ” l’art. 2 del Bando, in quanto già concretamente lesivo, che ha contemplato la laurea informatica o equipollente, senza prevedere l’ingegneria elettronica.

La disposizione della lex specialis , aperta alla previsione delle equipollenze (alla laurea di ingegneria informatica) non poteva essere interpretata “inequivocabilmente” come impeditiva alla partecipazione da parte di chi, come il ricorrente principale A, possedeva la laurea in ingegneria elettronica. E la circostanza è dimostrata dalla stessa scelta della Commissione e dell’Amministrazione di ammettere il soggetto, riconoscendo equipollente il titolo di laurea di ingegneria elettronica.

***

B)RICORSO PRINCIPALE – VALUTAZIONE TITOLI ASUNIS.

Alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni, hanno partecipato, tra gli altri, sia il ricorrente ing. A, sia il controinteressato ing. C, classificandosi:

-C in prima posizione, con un punteggio complessivo, tra valutazione dei titoli e colloquio, di 32,9 (10.9 + 22);

- A, ricorrente principale, in seconda posizione, con un punteggio complessivo di 32,3 (4.3 + 28);

con una differenza finale di soli 0,6 punti.

L’ing. A ha ottenuto molto per il colloquio (28 punti su 30) e poco per i titoli (4,3/30).

Situazione opposta per l’ing. C che ha ottenuto un giudizio basso per il colloquio (22) e molto per i titoli (10,9).

Le contestazioni sviluppate da A con il primo motivo del ricorso principale attengono alla mancata valutazione di alcuni titoli “ propri ”, per “ incarichi di alta professionalità e incentivanti ”.

A lamenta la mancata valutazione di titoli che sono stati “indicati”, dallo stesso partecipante (per durata e datore di lavoro Ras), nell’ “ Elenco-Modello titoli ”, con “ richiamo per i dettagli al Curriculum Vitae” (cfr. Voce Elenco nn. 6 e 7).

L’Avviso, all’art. 3, sub “ modalità presentazione della domanda” , conteneva la seguente prescrizione:

elenco dei titoli valutabili, contenente tutti i dettagli richiesti ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 4 ”.

All’art. 4 , sub “ Valutazione dei titoli ” prevedeva:

i titoli di cui il/la candidato/a richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e devono essere autocertificati nell’elenco dei titoli valutabili, completo di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. LA COMMISSIONE PROVVEDERÀ A VALUTARE ESCLUSIVAMENTE I TITOLI INDICATI NELL’ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI.”

A ha presentato un “ Elenco titoli ” composto da 7 Voci (esperienze e incarichi specifici), valutabili “a tempo” (per ciascun mese di attività).

Oltre a tale Elenco ha presentato anche, autocertificandolo, il CV con relativi Allegati (distinti per tipologia di mansioni e per datore di lavoro, pubblico e privato).

I titoli di cui il ricorrente principale lamenta la “mancata valutazione” sono, prioritariamente, gli incarichi “indicati” al n. 6 e al n. 7 dell’Elenco, che gli consentirebbero di ottenere (0,76 + 0,25 =) 1,01 punti in più nella graduatoria finale, con collocazione al primo posto con un punteggio di 33,31 (in luogo di 32,3), superiore a quello ottenuto da C, 32,9 punti.

Il motivo è parzialmente fondato.

A ha indicato, espressamente, in sede di “ Elenco ” (cfr. doc. 3), per i titoli “ professionali ” sette Voci attinenti “ Esperienze e Incarichi ” precisando:

-“ periodo- durata”;

-“ mansioni e attività svolte ” o “ tipologie ”;

-“ datore di lavoro ” (per tutti RAS).

Per quattro di queste sette Voci è stata compiuta (nella colonna “ mansioni e attività ”) una sintetica indicazione con “ espresso rinvio ” al CV “ per i dettagli ”.

In particolare per le esperienze-incarichi indicati sub nn. 3, 4, 6 e 7 A ha fornito la seguente precisazione:

per i dettagli si rimanda al curriculum vitae ”.

Nel CV (cfr. pag. 1) sub “ principali attività e responsabilità ” vengono indicate le tipologia di attività, con rinvio anche agli Allegati dello stesso CV (1 e 4) ove sono state riassunte, distinguendole, le esperienze “ SPECIFICHE in ambito sicurezza IT”, sia presso RAS che IBM.

L’Amministrazione (e anche la difesa del controinteressato) sostiene che i titoli reclamati non avrebbero potuto essere valutati in quanto in contrasto con le prescrizioni formali contenute negli articoli 3 e 4 dell’Avviso, già citati, che imponevano, per il computo, l’indicazione in sede di “ Elenco titoli ”, non essendo sufficiente l’allegazione del CV.

Il Collegio ritiene che sono stati, effettivamente, illegittimamente omessi, nella valutazione/attribuzione del punteggio, i titoli che sono stati “ indicati ” da A sub n. 6 e 7 dell’ “ Elenco ”.

L “indicazione” in Elenco titoli con richiamo, per i dettagli , al CV, era modalità idonea, avendo il concorrente individuato le esperienze ritenute rilevanti (in termini di incarichi di alta professionalità e incentivanti), quantificando la durata complessiva (24 mesi per i primi e 13 mesi per i secondi) ed il datore di lavoro.

La “modalità” di indicazione con richiamo al CV non rappresentava un impedimento nella valutabilità del titolo.

Si consideri che la Commissione ha valutato le esperienze indicate nell’Elenco al n. 3 e 4 (anch’esse menzionate con richiamo, per i dettagli, al CV):

-n. 3: RUP “ procedimenti in ambito IT ” (301 gg.),

-n. 4: “RUP in procedimenti in ambito IT ” (1241 gg.),

con l’attribuzione di punti 4,3 (cfr. Tabella valutazione titoli).

A, infatti, ha ottenuto, per “titoli professionali”, 4,25 punti, arrotondati a 4,3 (cfr. scheda redatta dalla Commissione).

Si evince, dal prospetto, che i titoli che sono stati valutati sono quelli indicati da A “ sub n. 3 e n. 4 ”.

E’ stato ritenuto, invece, “requisito di partecipazione”, quindi non valutabile, l’esperienza dal 2007 al 2012, pari a gg. 1825, “ in ruoli di coordinamento e di gestione di progetti complessi, ivi compresi gli aspetti di sicurezza IT” ).

Si evidenzia che ambedue i titoli, che sono stati valutati (Voci 3 e 4), sono stati “indicati” nell’ Elenco, con lo stesso richiamo, per i dettagli, al CV.

Nell’Elenco redatto da A risultavano gli elementi essenziali (tipologia e periodo);

-n. 3: “ RUP in procedimenti in ambito IT;
l’attività ricomprende il coordinamento dei fornitori aggiudicatari delle procedure di gara;
per i dettagli si rimanda al curriculum vitae”;
dal 30/7/2015

al 25/5/2016;

-n. 4: “ RUP e DEC in procedimenti in ambito IT, anche molto complessi, ivi compreso ambito di sicurezza IT;
l’attività ricomprende il coordinamento dei fornitori aggiudicatari delle procedure di

gara;
per i dettagli si rimanda al curriculum vitae
”, d al 15/6/2017 ad oggi”.

Allo stesso modo il ricorrente ha chiesto la valutazione anche dei titoli indicati sub Voci nn. 6 e 7:

“Incarichi di alta professionalità vari, per 24 mesi, e Incarichi incentivanti vari, per 13 mesi, entrambi svolti presso la Regione;
per i dettagli si rimanda al curriculum vitae”.

La Commissione aveva, dunque, gli elementi per poter “individuare” gli incarichi ritenuti dal concorrente valutabili nell’ambito dell’Elenco dei titoli (che ricomprendeva solo sette voci), in riferimento al posto messo a concorso.

Il concorrente A, in considerazione del richiamo effettuato al CV (per tutte le Voci 3,4,6,7), chiede che anche gli incarichi siano valutati (a tempo, per mese), in modo omogeneo.

Dando rilievo non solo alle esperienze indicate sub “3-4”, ma anche agli incarichi indicati sub nn. “6-7”, parimenti collocati nell’ Elenco.

Con valutazione di tutti titoli espressamente “ richiamati ” (per tipologia e per periodo), con rinvio al CV, per i dati ulteriori di dettaglio.

Sussistendo questo “collegamento” ( per relationem ) la Commissione aveva gli elementi per valutare, con le stesse modalità, tutte le quattro Voci, (selezionando le esperienze e incarichi attinenti nonché eventuali sovrapposizioni).

La “modalità” utilizzata (richiamo) fa “confluire” nell’Elenco i dettagli menzionati e declinati nel CV.

Si consideri che il ricorrente principale ha indicato le esperienze (valutate) sub n. 3 e n. 4 e quelle (non valutate) sub n. 6 e 7 “ richiamando ”, in entrambi i casi, il CV.

Il petitum sviluppato in giudizio dal ricorrente (in termini di quantum rilevante), con richiesta di traduzione in punteggio, in relazione agli incarichi che sono stati svolti (sub nn. 6 e 7), è stato individuato nei seguenti due periodi:

*per gli incarichi di “ alta professionalità ”, (sub Voce n. 6), il riconoscimento del punteggio di 0,17+0,17+0,42 (per, rispettivamente, mesi 2+2+5) = 0,76 (frazione di punto che sarebbe già sufficiente per sopravanzare il vincitore, considerato il divario nella graduatoria finale impugnata, di 0,60 punti)

*per gli incarichi “ incentivanti ” (sub Voce n. 7), il punteggio di 0,17+0,08 (per mesi 2+1) = 0,25.

Per un totale di (0,76 + 0,25 =) 1,01 punti.

Con la spettanza di tale “incremento” di punteggio (di 1,01 per titoli professionali) il ricorrente conseguirebbe, per tale Categoria punti 5,26 arrotondati a 5,30. (4,25 riconosciuti dalla Commissione e arrotondati a 4,3 + 1,01).

Il tutto rapportato al criterio, indicato all’art. 4 dell’Avviso (pag. 7), di 1 punto per ogni anno, con computabilità delle frazioni (a mese).

Con il rilevante e decisivo effetto che il punteggio finale da assegnare in graduatoria ad A risulterebbe aumentato da 32,3 a 33,31 punti (con l’ incremento di 1,01), con superamento del vincitore C, che ha conseguito punti 32,9.

Il Collegio ritiene, in relazione al petitum sviluppato, che occorra compiere un distinguo fra i diversi titoli, che conduce alla valutabilità solo della Voce sub n. 6 e non anche quella sub n. 7.

a)In particolare, dalla Voce n. 6 dell’ <
Elenco come integrato dal CV >, risultano fra gli” incarichi di alta professionalità e coordinamento” i seguenti incarichi, oggetto del petitum di ricorso, specificati e dettagliati (per “attività, periodo e conferimento”):

* Incarico di alta professionalità per 2 mesi dal 1/4/2017 al 31/5/2017 (det. n. 195 prot. n. 3112 del 12/5/2017) “ RUP di procedimenti, collaudatore, referente Nodo dei Pagamenti- SPID ”;

* Incarico di alta professionalità per 2 mesi dal 1/2/2017 al 31/3/2017 (det. n. 44 prot. n. 1288 del 23/2/2017) “ Svolgimento attività RUP interventi del Servizio, Collaudo di interventi del servizio, Referente Nodo dei Pagamenti ”;

* Incarico di alta professionalità per 5 mesi dal 1/8/2016 al 31/12/2016 (det. n. 346 prot. n. 6444 del 10/8/2016) “ Attività legata agli interventi ANCI e attivazione nodo dei pagamenti ”.

Per un totale, per questa Voce n. 6 di “ incarichi di alta professionalità ”, 9 mesi (pari a 0,76 punti).

b)Discorso diverso va svolto rispetto ai due incarichi, ambedue “ di alta professionalità ”, che sono stati indicati nell’Allegato 1 al CV (attività presso la RAS):

per questi incarichi non risulta compilata, nel CV, la prima colonna “ attività ”.

Nella specie i due periodi richiesti inerenti la Voce n. 7 dell’Elenco (oggetto del petitum ) sono:

* Incarico di alta professionalità per 2 mesi dal 1/11/2012 al 30/12/2012 (det. n. 1152 prot. n. 9003 del 1/10/2012);

* Incarico di alta professionalità per 1 mese dal 1/9/2012 al 30/9/2012 (det. n. 1060 prot. n. 6888 del 29/6/2012).

Ma nel CV, per questi due incarichi, non risulta compilata (a differenza degli altri casi) la prima colonna “ Attività ”, con conseguente impossibilità di conoscenza e verifica, da parte della Commissione, della effettiva “tipologia” dell’incarico (e non compete alla Commissione acquisire, direttamente o tramite soccorso istruttorio, le determinazioni, del 2012, di investitura, per analizzarne il contenuto, essendo il concorrente tenuto a porre a disposizione tutto il materiale di riferimento, come da prescrizione dell’Avviso).

In sostanza, per quanto concerne questa seconda istanza, di valutazione di un ulteriore periodo di 3 mesi (2+1) per “ incarichi incentivanti ”, sub Voce n. 7, non si rinviene, nel CV richiamato, la completezza dei dati.

Ne consegue che solo la prima delle richieste formulate può essere accolta (+ 0,76) e non anche la seconda (+0,25), con riconoscimento della spettanza di attribuzione del punteggio finale di 33,06 (32,3 + 0,76), maggiore rispetto ai 32,9 conseguiti dal controinteressato C.

Resta assorbita l’ulteriore richiesta di A di assegnazione di un aggiuntivo incremento di 10,31 punti (per titoli indicati solo nel CV e non anche nell’Elenco) in contrasto con la legittima clausola

dall’Avviso, finalizzata ad una celere gestione del procedimento concorsuale, con valutazione dei soli titoli “ autoselezionati ” dallo stesso candidato, per tipologia, attinenza e durata.

In conclusione la pretesa del ricorrente (che chiede la spettanza del punteggio per titoli di 5,25, arrotondati in 5,3) è fondata solo in parte (titoli 4,25 + 0,76) con attribuzione di 5,01 punti (arrotondati a 5).

L’accoglimento, nei limiti richiesti, della (sola) Voce inerente gli incarichi di professionalità indicati sub Voce n. 6 dell’Elenco, con richiamo al CV (in particolare al prospetto “ Incarichi di alta professionalità e coordinamento” d ell’All. 1) è sufficiente a consentire l’inversione di posizionamento in graduatoria, con collocazione del ricorrente principale A al primo posto, con punti 33,06.

Improcedibile, per carenza di interesse, si rivela la censura sviluppata (nel ricorso principale)

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