TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-11-09, n. 202011568
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2020
N. 11568/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2020, proposto da
NA AS CI (Istituto Nazionale Assistenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Maria Mastinu, Franco Pilia, Sarah Schiaparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Cagliari, via Sonnino, 128;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per Le Politiche Previdenziali e Assicurative-Div.Vi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona non costituiti in giudizio;
nei confronti
NA IN IL (Istituto Nazionale Confederale per L'Assistenza Sociale) non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 10.12.2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha respinto l’istanza di rettifica ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal NA IN SL avverso il verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31.07.2019 prot. 27227 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, concernente il controllo dell’attività e dell’organizzazione per l’anno 2017 della sede zonale del NA di OM (VR), Via Diaz n. 4, che ha applicato la sanzione di cui all’art. 17, comma 1, della L. n. 152/2001;
del predetto verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31.07.2019 prot. 27227 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, con i relativi verbali di accesso del 21.03.2019, del 26.03.2019, del 24.06.2019, del 08.07.2019 e del 29.07.2019;
per quanto occorrer possa, del Decreto n. 193 del 10 Ottobre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recante il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (GU n. 288 del 10-12-2008);
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di causa.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito dei poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 15 della L. n. 152/2001, nel corso del 2019 ha eseguito, tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, l’attività ispettiva annuale finalizzata al controllo dell’attività e dell’organizzazione relativa all’anno 2017 della sede zonale di OM del NA IN SL.
Con verbale conclusivo di accertamento n. 5/73/63/22 del 31 luglio 2019, gli ispettori hanno accertato il possesso da parte dell’odierno esponente delle caratteristiche di cui all’art. 7 del D.M. 10.10.2008 n. 193, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio organizzativo, per quanto riguarda tutti e tre i parametri richiesti.
Gli stessi ispettori hanno altresì riscontrato la presenza del sig. NZ IU, che, sebbene non risultasse inserito tra i collaboratori volontari, avrebbe acquisito e sottoscritto “ complessivamente 4 mandati di <<assistenza e rappresentanza>>, controfirmati dagli operatori della sede di patronato, rilasciati dagli assistiti per l’espletamento di pratiche … ”.
Hanno ritenuto che “ il patronato nell’anno 2017 si sia avvalso per lo svolgimento delle proprie attività di soggetti diversi dagli operatori di cui all’art. 6 della L. 152/2001 e di conseguenza non abbia rispettato il divieto di cui all’art. 17, comma 1, della legge 30/03/2001 n. 152, ossia di <<avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’art. 6>> la cui violazione comporta <<la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all’art. 13 per le attività svolte per la sede in cui si è verificata l’infrazione>> ”.
Hanno quindi proceduto ad escludere la convalida dell’intero punteggio spettante alla sede zonale in esame, con conseguente decadenza dal diritto ai contributi finanziari.
L’istanza di rettifica del predetto verbale di accertamento ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal NA IN SL con raccomandata del 29 agosto 2019, è stata respinta con provvedimento del 10 dicembre 2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Avverso detto diniego nonché avverso il verbale del 2 agosto 2019 è insorto il NA con ricorso notificato in data 7 febbraio 2020, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
A sostegno delle proprie ragioni ha articolato i seguenti motivi di diritto:
- “ Violazione - erronea applicazione di legge (artt. 3, 24, 42 e 117 Cost., art. 49, par 3 CDFUE; artt. 2, 3, 18, 31, 32, 35, 38 Cost.; artt. 1, 6, 13, 15 e 17 L. 152/2001, art. 3 L. 241/1990) e dei principi costituzionali ed europei di proporzionalità, gradualità ed adeguatezza in materia di sanzioni amministrative, quali da ultimo ribaditi dalla corte costituzionale con la sentenza del 10 maggio 2019 n. 112. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, nella pretesa di applicare la gravosa sanzione di cui all’art. 17, comma 1, L. 152/2001 in assenza dei relativi presupposti di legge ”;
- “ Violazione - erronea applicazione di legge (artt. 2, 3, 18, 31, 32, 35, 38 Cost.; artt. 1, 6, 13, 15 e 17 l. 152/2001, art. 3 L. 241/1990), violazione del Vademecum per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli istituti di NA e di assistenza sociale adottato dal ministero del 7.8.2015, che impone che le verifiche, aventi cadenza annuale, siano concluse entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello