TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202301249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202301249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301249
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01480/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Magenta, via G. Mazzini 68;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del Decreto Prot. N. -OMISSIS-^ter emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 21.2.2018, notificata il 20.3.18, con cui è stata disposta la revoca del decreto di guardia giurata e del porto d'armi per difesa personale disponendo altresì il divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi munizioni ed esplosivi e ad ogni persona convivente e ordine di consegna ai Comando dei Carabinieri competente e vendita delle armi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis c.p.a.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con il provvedimento impugnato, il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato il decreto di guardia particolare giurata, nonché il porto d’armi per difesa personale all’odierno ricorrente.

Il provvedimento trova fondamento nella nota della Questura di -OMISSIS- del 25 ottobre 2017 (con cui era stata trasmessa l’informativa della Polizia Locale di -OMISSIS- del 17 ottobre 2017), nella quale venivano attribuiti a -OMISSIS- dei comportamenti – tenuti nel corso del 2017 - astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., nonché l’uso improprio di un’arma da fuoco (impiegata per esplodere due colpi all’indirizzo di un tronco d’albero a scopo dimostrativo).

Per tali ragioni, veniva ritenuta la sopravvenuta mancanza dei requisiti d’affidabilità e di buona condotta necessari per il mantenimento del porto d’armi e della qualifica di guardia particolare giurata.

2) Con due censure, strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge, ritenendo lo svuotamento delle garanzie partecipative proprie del procedimento in considerazione dell’oscuramento di parte della nota della Polizia – ottenuta a seguito di esercizio del diritto d’accesso - su cui si basa il provvedimento, nonché il vizio di motivazione dello stesso.

Le doglianze non sono meritevoli di condivisione.

Si osserva, in via preliminare, che:

- nella materia in esame i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02 aprile 2008, n. 109), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341;
T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317), essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 12/06/2020, n. 3759;
T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 20/08/2019, n.753;
T.A.R. Emilia Romagna parma, sez. I, 04/06/2019, n. 159;
T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 09/07/2019, n. 793);

- l’Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1538 del 18.4.2016);

-l’ordinamento non configura un diritto a detenere o portare armi, sicché la relativa licenza rappresenta una deroga al normale divieto di portare armi e postula un’attenta valutazione di affidabilità del richiedente, rimessa al potere di apprezzamento discrezionale dell’amministrazione;

- per costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, proprio in ragione dell’ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all’Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell’arma (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 dicembre 1997, n. 1440;
Tar Veneto, 1 giugno 2001, n. 1383;
Tar Piemonte, sez. II, 14 aprile 2004, n. 849).

Nel calare le superiori considerazioni nel caso di specie, il Tribunale evidenzia che:

- a seguito di ostensione conseguente all’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti, l’odierno ricorrente aveva ottenuto una copia oscurata della nota di Polizia, confluita nell’informativa che la Questura di -OMISSIS- aveva trasmesso al Prefetto, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. L’oscuramento dei nominativi dei soggetti segnalanti, nonché dei luoghi e delle circostanziate coordinate temporali degli episodi emergenti dall’informativa non pregiudica il diritto di difesa del soggetto. In tal senso, a monte il Legislatore ha operato un bilanciamento tra diritto di difesa ed esigenze investigative e di sicurezza dei soggetti coinvolti in episodi criminosi (art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/90) e, a valle, risulta che l’amministrazione abbia fatto buon governo della stretta indispensabilità della tecnica dell’oscuramento. Invero, i contorni dei fatti addebitati al ricorrente vengono delineati, financo nella versione oscurata della nota, in maniera oggettiva e puntuale;

- tanto i pedinamenti, quanto l’invio massivo messaggi via telefono e gli appostamenti, vieppiù l’esplosione di due colpi di arma da fuoco in maniera del tutto impropria appaiono fatti talmente singolari da non poter essere giudicati generici, se considerati fuori dalla loro cornice spazio-temporale;

- ai fini che qui occupano, non rileva che per simili fatti il ricorrente non sia stato destinatario di querela e che dal casellario giudiziale non emerga alcun addebito;

- il ricorrente, con memoria di replica, contesta i fatti addebitati tentando di fornire una ricostruzione differente da quella emergente dal provvedimento gravato senza – tuttavia – fornire elementi di riscontro idonei a superare le risultanze istruttorie poste a fondamento dell’atto impugnato.

Dalle considerazioni che precedono può desumersi, pertanto, che il provvedimento gravato, basandosi su fatti denotanti il mancato rispetto delle regole di convivenza civile, sia coerente con il quadro interpretativo sopra richiamato, sviluppi considerazioni ragionevoli e risulti correttamente motivato per relationem.

Il richiamo alla nota della Questura di -OMISSIS-, infatti, rende chiare le ragioni alla base del giudizio d’inaffidabilità del soggetto: un giudizio necessitato, se si considerano le precise risultanze istruttorie emergenti dall’informativa di Polizia.

Va aggiunto che le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione risultano essere state correttamente spese non soltanto in relazione alla revoca del porto d’armi, bensì anche alla revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata. A tal proposito si rammenta come il Consiglio di Stato (sez. III, 10/07/2018, n. 4215) abbia ritenuto che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui […] impone un'attenzione particolare nell'esercizio della discrezionalità, non richiedendo necessariamente […] un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121;
nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987 e 27 febbraio 2018, n. 1210).

Nel caso di specie, la Prefettura si è limitata a esprimere un giudizio di non affidabilità circa l’uso delle armi: una conclusione ragionevole e pienamente rispondente al grave episodio che aveva visto il ricorrente estrarre l’arma ed esplodere due colpi in maniera del tutto ingiustificata allo scopo di dimostrare l’originalità della stessa.

In definitiva, il provvedimento si basa su puntuali elementi istruttori e reca una motivazione che consente di percepire le ragioni fattuali e giuridiche delle determinazioni assunte, in coerenza con l’art. 3 della legge 1990 n. 241, fermo restando che le valutazioni negative espresse dall’amministrazione, oltre ad essere coerenti con le risultanze fattuali, non presentano vizi logici.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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