TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202301249
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Magenta, via G. Mazzini 68;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto Prot. N. -OMISSIS-^ter emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 21.2.2018, notificata il 20.3.18, con cui è stata disposta la revoca del decreto di guardia giurata e del porto d'armi per difesa personale disponendo altresì il divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi munizioni ed esplosivi e ad ogni persona convivente e ordine di consegna ai Comando dei Carabinieri competente e vendita delle armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis c.p.a.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato il decreto di guardia particolare giurata, nonché il porto d’armi per difesa personale all’odierno ricorrente.
Il provvedimento trova fondamento nella nota della Questura di -OMISSIS- del 25 ottobre 2017 (con cui era stata trasmessa l’informativa della Polizia Locale di -OMISSIS- del 17 ottobre 2017), nella quale venivano attribuiti a -OMISSIS- dei comportamenti – tenuti nel corso del 2017 - astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., nonché l’uso improprio di un’arma da fuoco (impiegata per esplodere due colpi all’indirizzo di un tronco d’albero a scopo dimostrativo).
Per tali ragioni, veniva ritenuta la sopravvenuta mancanza dei requisiti d’affidabilità e di buona condotta necessari per il mantenimento del porto d’armi e della qualifica di guardia particolare giurata.
2) Con due censure, strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge, ritenendo lo svuotamento delle garanzie partecipative proprie del procedimento in considerazione dell’oscuramento di parte della nota della Polizia – ottenuta a seguito di esercizio del diritto d’accesso - su cui si basa il provvedimento, nonché il vizio di motivazione dello stesso.
Le doglianze non sono meritevoli di condivisione.
Si osserva, in via preliminare, che:
- nella materia in esame i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e