TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2019-04-08, n. 201904540
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Pubblicato il 08/04/2019
N. 04540/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02719/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 2719 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. M D M (cod. fisc.: DMCMHL83R11F839N) del Foro di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – DCAFFGEN – registro decreti – prot. n. 0000295 del 27 dicembre 2018 T.01.03.09. Visite mediche, notificato alla Sig.ra -OMISSIS- a mezzo di posta raccomandata a/r ricevuta in data 10 gennaio 2019, con cui è stata disposta, nei confronti della ricorrente, l'esclusione dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008;
- del Verbale n. 17 relativo alla seduta del 6 dicembre 2018 della Commissione Medica costituita con D.M. n. 148 del 19 giugno 2018 per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel CN. VV.F., per la successiva assunzione ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- ove occorra, del suddetto D.M. n. 148 del 19 giugno 2018 di nomina della Commissione Medica;
- della scheda medica redatta dalla suddetta Commissione Medica in data 6 dicembre 2018 e della relativa cartella clinica allegata, relativa alle visite mediche effettuate in data 5 dicembre 2018, mediante cui la Sig.ra -OMISSIS- è stata ritenuta “ NON IDONEO ”;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008 n. 5140, nella parte in cui, agli artt. 2 e 9, prevede per l'ammissione al concorso il possesso del requisito fisico dell'altezza non inferiore a m 1,65 di cui al D.M. 78 del 11 marzo 2008 che richiama a sua volta il D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993;
- del D.M. 78 del 11 marzo 2008 recante “ Regolamento concernete i requisiti di idoneità` fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, relativamente alle prescrizioni circa la statura minima richiesta, secondo i criteri di cui al D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993;
- del D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993, nella parte in cui stabilisce per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco il requisito dell'altezza non inferiore a m 1,65;
- ove occorra, del D.P.R. n. 207/2015 recante “ Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2” , ove interpretato nel senso della non applicabilità dello stesso alla fattispecie di cui è causa;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati, ivi comprese:
- la graduatoria generale di merito del concorso a 814 posti di VV. F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. 5 ottobre 2010, n. 135, Allegato A;
- la graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;
- la graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F., indetto con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. 5 ottobre 2010 n. 135, Allegato B4 e successive modifiche, nella misura in cui fossero state medio tempore modificate dall'Amministrazione procedente con l'esclusione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;
-che la stessa ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idonea ma non vincitrice del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;
-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;
Rilevato che l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l’assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;
- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all’accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo alla ricorrente, ai fini dell’immissione in ruolo;
- che la ricorrente è stata esclusa per deficit di statura , rispetto all’altezza minima prevista dall’art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l’art. 3, comma 2 del