TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-02-21, n. 201100517
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Testo completo
N. 00517/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2008, proposto da:
Rai Way S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G D V e E A, con domicilio eletto presso l’avv. Andreina Degli Esposti in Milano, Via S.Barnaba, 30
contro
Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.i C A e A F, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28
nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Mozart,9;
Comune di Siziano, Comune di Lacchiarella e Provincia di Pavia, non costituiti in giudizio
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Agricolmac S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Nino Bixio, 14
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 2/2008 prot. n. 1187 del 14.1.2008, trasmessa a Rai Way con nota prot. 1311 del 14.1.2008, con cui il Comune di Pieve Emanuele – Settore Servizi Tecnici Territoriali, ha ordinato “a decorrere dalle ore 0:00 del giorno giovedì 31 gennaio 2008 e sino a tempo indeterminato, la chiusura definitiva al passo carraio e ciclo-pedonale, del tratto di Via Roma (ex S.P. n. 28), in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 11+119 della linea ferroviaria Milano-Pavia”;
- della delibera n. 175 del 27.11.2007, con cui la Giunta del Comune di Pieve Emanuele ha dato mandato “ai Servizi Tecnici Territoriali di verificare la fattiva disponibilità del Centro Operativo Soppressione Passaggi a Livello, Direzione Investimenti, della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a raggiungere accordi convenzionali con il Comune di Pieve Emanuele volti alla soppressione del P.L. posto al Km 11+119, senza che venga realizzata alcuna opera sostitutiva, ovvero, a fronte di una monetizzazione compensativa non inferiore a euro 900.000,00”;
- della delibera n. 196 del 17.12.2007, con cui la Giunta del Comune di Pieve Emanuele ha approvato lo schema di convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in cui è stata prevista la soppressione del passaggio a livello posto al Km 11 + 119 della linea Milano-Pavia “senza che allo stesso venga realizzata alcuna opera sostitutiva”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pieve Emanuele e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, Ray Way S.p.A. è società facente parte del gruppo Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., da cui è controllata ed è proprietaria degli impianti, dei siti e delle apparecchiature per la diffusione del segnale della concessionaria pubblica, gestendo, in nome e per conto di Rai, le frequenze di quest’ultima.
In particolare, Ray Way è proprietaria, tra gli altri, del centro trasmittente OM di Siziano, sito nel Comune di Lacchiarella, al confine con il Comune di Pieve Emanuele, resistente nel presente giudizio, preposto al servizio pubblico di trasmissione a un’area particolarmente estesa.
Il predetto centro di trasmissione è collocato all’interno di un triangolo, delimitato dalla linea ferroviaria Milano-Pavia (nord ovest), la S.P. n. 40 (sud) e la “ex S.P. n. 28” (est).
Con il provvedimento impugnato il Comune ha disposto la chiusura della strada “ex S.P. n. 28” (est), in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 11 + 119 della linea ferroviaria Milano-Pavia, con ciò precludendo il transito attraverso uno dei due accessi all’impianto esistenti.
Con il presente ricorso è stata contestata la legittimità degli atti impugnati, deducendo cinque motivi in diritto.
1) Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. n 241/90, posto che, mentre il provvedimento di chiusura della strada è stato comunicato alla ricorrente, essa non sarebbe stata previamente invitata a partecipare al relativo procedimento. La titolarità e il rilievo dell’impianto gestito dalla ricorrente la qualificherebbero a suo dire come soggetto “facilmente identificabile”, nell’ambito di un provvedimento di natura non vincolata, come tale non