TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-02-21, n. 201100517
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N. 00517/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2008, proposto da:
Rai Way S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G D V e E A, con domicilio eletto presso l’avv. Andreina Degli Esposti in Milano, Via S.Barnaba, 30
contro
Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.i C A e A F, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28
nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Mozart,9;
Comune di Siziano, Comune di Lacchiarella e Provincia di Pavia, non costituiti in giudizio
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Agricolmac S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Nino Bixio, 14
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 2/2008 prot. n. 1187 del 14.1.2008, trasmessa a Rai Way con nota prot. 1311 del 14.1.2008, con cui il Comune di Pieve Emanuele – Settore Servizi Tecnici Territoriali, ha ordinato “a decorrere dalle ore 0:00 del giorno giovedì 31 gennaio 2008 e sino a tempo indeterminato, la chiusura definitiva al passo carraio e ciclo-pedonale, del tratto di Via Roma (ex S.P. n. 28), in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 11+119 della linea ferroviaria Milano-Pavia”;
- della delibera n. 175 del 27.11.2007, con cui la Giunta del Comune di Pieve Emanuele ha dato mandato “ai Servizi Tecnici Territoriali di verificare la fattiva disponibilità del Centro Operativo Soppressione Passaggi a Livello, Direzione Investimenti, della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a raggiungere accordi convenzionali con il Comune di Pieve Emanuele volti alla soppressione del P.L. posto al Km 11+119, senza che venga realizzata alcuna opera sostitutiva, ovvero, a fronte di una monetizzazione compensativa non inferiore a euro 900.000,00”;
- della delibera n. 196 del 17.12.2007, con cui la Giunta del Comune di Pieve Emanuele ha approvato lo schema di convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in cui è stata prevista la soppressione del passaggio a livello posto al Km 11 + 119 della linea Milano-Pavia “senza che allo stesso venga realizzata alcuna opera sostitutiva”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pieve Emanuele e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, Ray Way S.p.A. è società facente parte del gruppo Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., da cui è controllata ed è proprietaria degli impianti, dei siti e delle apparecchiature per la diffusione del segnale della concessionaria pubblica, gestendo, in nome e per conto di Rai, le frequenze di quest’ultima.
In particolare, Ray Way è proprietaria, tra gli altri, del centro trasmittente OM di Siziano, sito nel Comune di Lacchiarella, al confine con il Comune di Pieve Emanuele, resistente nel presente giudizio, preposto al servizio pubblico di trasmissione a un’area particolarmente estesa.
Il predetto centro di trasmissione è collocato all’interno di un triangolo, delimitato dalla linea ferroviaria Milano-Pavia (nord ovest), la S.P. n. 40 (sud) e la “ex S.P. n. 28” (est).
Con il provvedimento impugnato il Comune ha disposto la chiusura della strada “ex S.P. n. 28” (est), in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 11 + 119 della linea ferroviaria Milano-Pavia, con ciò precludendo il transito attraverso uno dei due accessi all’impianto esistenti.
Con il presente ricorso è stata contestata la legittimità degli atti impugnati, deducendo cinque motivi in diritto.
1) Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. n 241/90, posto che, mentre il provvedimento di chiusura della strada è stato comunicato alla ricorrente, essa non sarebbe stata previamente invitata a partecipare al relativo procedimento. La titolarità e il rilievo dell’impianto gestito dalla ricorrente la qualificherebbero a suo dire come soggetto “facilmente identificabile”, nell’ambito di un provvedimento di natura non vincolata, come tale non rientrante nella deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 21 octies secondo comma della L. n. 241/90.
2) Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non essere state esplicate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a non realizzare un sottopassaggio ferroviario, onde evitare l’interruzione della circolazione. L’Amministrazione resistente, nelle delibere nn. 51/2005 e 68/2006, si sarebbe determinata a realizzare il predetto sottopassaggio, peraltro immotivatamente non previsto nei provvedimenti impugnati.
3) La svolta procedura sarebbe, altresì, carente dal punto di vista istruttorio, per non essere stati presi in considerazione gli studi congiunti condotti dalle Province di Milano e Pavia relativamente alla viabilità nelle zone interessate. I predetti studi avrebbero perseguito lo scopo di individuare soluzioni infrastrutturali nel territorio di riferimento per alleggerire e fluidificare i volumi di traffico;tali finalità sarebbero state ora pretermesse dalla chiusura del visto passaggio a livello e dalla mancata creazione di un sottopasso quale opera sostitutiva, il che si tradurrebbe nell’intensificazione dei volumi di traffico nelle aree limitrofe.
4) Con il quarto motivo si lamenta la carenza di istruttoria sotto altro profilo sul rilievo che i provvedimenti impugnati si ripercuoterebbero sulla circolazione stradale e sulla viabilità dei Comuni limitrofi di Siziano e Lacchiarella e dei territori interessati dalle Province di Milano e di Pavia, il che avrebbe dovuto imporre il coinvolgimento di tali enti nel procedimento in itinere .
5) I provvedimenti impugnati, inoltre, comportando conseguenze durature sulla fruibilità di opere di pubblica utilità necessarie alla gestione di un servizio pubblico, si risolverebbero in una violazione del contratto di servizio in essere tra la concessionaria pubblica ed il Ministero delle Comunicazioni.
Si è costituita in giudizio la difesa dell’Amministrazione comunale, contestando la fondatezza del ricorso e rilevando a tal fine che il P.R.G. in vigore prevedrebbe sia l’interruzione della strada comunale, sia la destinazione dell’area della carreggiata stradale interessata a standard di servizio della nuova stazione ferroviaria per la realizzazione del parcheggio di interscambio gomma-ferro, con destinazione specifica di progetto a verde piantumato.
La conformazione urbanistica della porzione di strada dismessa e dell’area in cui è ricompresa sarebbe, inoltre, del tutto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con un’opera sostitutiva. Il P.R.G. è stato approvato con delibera consiliare n. 64 del 18.3.2004 ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. il 28.4.2004, restando inoppugnato all’epoca e nel quadro del presente ricorso. Alcuna reazione alla vista soppressione vi sarebbe stata da parte della ricorrente neppure con osservazioni al citato P.R.G., la cui relazione ampiamente illustrava le ragioni dell’interruzione di Via Roma e le misure intraprese onde bilanciare le conseguenze sul traffico. Su tale scorta la difesa comunale ha conseguentemente opposto l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse immediato, concreto ed attuale del ricorrente alla definizione della prodotta impugnativa.
1) Nel merito l’Amministrazione ha svolto diffuse difese, controdeducento a tutti i motivi introdotti.
Sono intervenuti ad adiuvandum la società Agricolmac S.a.s., nonché i sigg.ri Marioni e Terrazzano, allegando che la strada in questione rappresenterebbe allo stato l’unica via di accesso ai loro terreni e alle loro abitazioni, per cui la prevista chiusura provocherebbe loro ingenti danni sotto il profilo economico.
Il Comune ha contestato l’ammissibilità dell’intervento, atteso che gli interessati avrebbero formulato osservazioni al P.R.G., ma al solo fine di conseguire maggiori volumetrie edificatorie, disinteressandosi del tutto della chiusura di Via Roma;inoltre alcuna interclusione sussisterebbe a loro danno, fruendo essi di un percorso di poco più lungo per raggiungere le loro proprietà.
Si è, infine, costituita in giudizio la controinteressata Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che ha eccepito che la ricorrente non sarebbe ne domiciliata né residente nel territorio del Comune resistente, contestando, inoltre la tardività dell’intervento.
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la mancata impugnazione del P.R.G., le cui previsioni escluderebbero la realizzazione di un sottopassaggio, essendo stata l’area interessata dalla carreggiata stradale destinata, per un tratto di oltre 120 m., a standard al servizio della nuova stazione ferroviaria, oltre che alla realizzazione del parcheggio, con destinazione specifica a verde piantumato.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha puntualmente replicato alle difese delle altre parti.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato da Agricolmac S.a.s. e dai sigg.ri Marioni e Terrazzano.
Come correttamente eccepito dalla difesa comunale essi hanno avuto conoscenza dell’ordinanza impugnata fin dal 17.1.2008, giorno della ricezione della comunicazione loro inviata dal Comune, per cui l'intervento in questione, essendo diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso, poteva essere ritenuto ammissibile soltanto se fosse stato esperito entro il termine di decadenza (C.S. Sez. VI 11 settembre 2002, n. 4606).
Il prodotto ricorso è egualmente inammissibile, dovendo accogliersi l'eccezione sollevata dalla difesa comunale e potendo restare assorbita quella sollevata dalla controinteressata.
Il P.R.G. del Comune resistente è stato, infatti, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18.3.2004, pubblicata sul B.U.R.L. il 28.4.2004 e non è stato impugnato dalla ricorrente.
L'area interessata dal tratto stradale che precedeva il passaggio livello in esame è stata destinata “per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale, con destinazione specifica di progetto a verde piantumato”, nonché ricompresa in "area per impianti ferroviari”. Il paragrafo 3.3.2. della relazione, dedicato al “sistema della mobilità”, espressamente menzionava la “interruzione della continuità di Via Roma” in connessione “della nuova fermata della linea ferroviaria” (v. punto b6). A sua volta le planimetrie del P.R.G. non prevedevano la realizzazione di alcun sottopasso, ma solo la chiusura della strada e la sua piantumazione. La stessa ordinanza n. 2/2008 impugnata ha puntualmente richiamato “le previsioni di chiusura definitiva al passo carraio e ciclo-pedonale del tratto di Via Roma (ex SP n. 28), in corrispondenza del passaggio livello posto al Km 11+119 della linea ferroviaria Milano-Pavia, così come contenute nel vigente Piano Regolatore Generale”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contenuto del P.R.G. conteneva dunque prescrizioni sufficientemente dettagliate in ordine alla “interruzione della continuità di Via Roma”, senza prevedere la costruzione di alcuna opera sostitutiva, autorizzando al contrario espressamente la chiusura della strada.
Può in ogni caso soggiungersi, in adesione a quell’indirizzo che fa obbligo al giudice di primo grado di darsi carico anche dei motivi di merito degli introdotti ricorsi, che la proposta impugnativa è anche infondata.
1) Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che i destinatari diretti di una misura di limitazione del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che, cittadini e no, possano far uso della viabilità così regolamentata: ne consegue che la misura adottata si configura come un atto amministrativo generale, per il quale è fatta esplicitamente eccezione alla regola di comunicazione di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90, da parte dell'art. 13, comma 1, della legge stessa n. 241 (C.S. Sez. V 29.06.2006, n. 3259;Sez. V 7.11.2007 n. 5787).
2) Infondato è anche il secondo motivo, poiché nella delibera n. 175 del 27.11.2007 la Giunta Comunale ha dato atto del mutamento di indirizzo dell’Ente, motivando sulla ponderazione degli interessi in gioco. Nelle premesse del provvedimento si richiama, infatti, la delibera n. 51/2005 che prevedeva la realizzazione di un sottopasso, ma si da anche meditatamente atto della sopravvenuta realizzazione di alcuni interventi in materia di viabilità (intersezione tipo a rotatoria sulla strada di accesso dalla S.P. n. 28, alla futura stazione/fermata ferroviaria);inoltre, aver sentito nel merito della sorte dei passaggi a livello "gli interventi degli assessori competenti, con particolare riferimento alle reali ricadute e benefici per la collettività derivanti da una previsione di realizzazione di un’opera sostitutiva del passaggio a livello sito al Km 11+119 della linea Milano-Genova e consistente in un sottopasso carrabile sotto il rilevato ferroviario”.
3) Anche i motivi terzo e quarto, incentrati sulla mancata valutazione degli interessi dei Comuni limitrofi non meritano accoglimento, avendo il Comune di Pieve pubblicato l’avviso della conferenza di servizi indetta da R.F.I., invitando tutti gli interessati a partecipare “al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati”, ex art. 9 comma 2 della L. 24.11.2000, n. 340 e per gli effetti dell’art. 14 bis della L. n. 241/90.
5) Infondato è pure l'ultimo motivo, ove si consideri che, con gli atti impugnati, l'Amministrazione non ha precluso l'accesso agli impianti della ricorrente, ma ha semplicemente dettato differenti modalità di transito, nell'ambito di un nuovo sistema di viabilità, come rappresentato nella citata delibera n. 51/2005
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto che, in fase iniziale, si erano costituite fondate aspettative in capo alla ricorrente e agli interventori per una diversa soluzione della vicenda.