TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-06-09, n. 201501376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-06-09, n. 201501376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201501376
Data del deposito : 9 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03752/2014 REG.RIC.

N. 01376/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03752/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2014, proposto dall’impresa LINDAM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di società procuratrice della VODAFONE OMNITEL N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti G C e A A, con domicilio eletto in Palermo, Via G. Maurigi, 4, presso lo studio dei predetti difensori;

contro

- il Comune di Favignana in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto in Palermo, Via Noce, 6, presso lo studio dell’Avv. G G;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento prot. 10549 del 22 luglio 2014, comunicato il 25/7/2014, di sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l’installazione di stazione radio base Vodafone Omnitel N.V. da ubicare in C.da Cala Grande presso la struttura turistico alberghiera “L’Approdo di Ulisse”;

- dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia e videofonia mobile" approvato con delibera Comunale n. 40 del 28/9/2012;

- di ogni altro atto presupposto, richiamato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto,


e per la declaratoria

- dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Favignana;

Vista l’ordinanza collegiale n.48 del 16 gennaio 2015 di accoglimento della domanda di cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella udienza pubblica del giorno 10 aprile 2015, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d’udienza;


PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa, la società Vodafone Omnitel N.V, in data 20 marzo 2014, ha presentato a mezzo PEC, presso il S.U.A.P. del Comune di Favignana, la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai sensi degli artt. 86, 87, 87 bis e 88 del D.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di una stazione Radio Base presso il complesso alberghiero "L'approdo di Ulisse".

Il 24 giugno seguente ha depositato una richiesta di autorizzazione provvisoria relativa al medesimo progetto di cui sopra, corredata del nulla osta prot. n.4373 del 9 giugno 2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e del parere tecnico sanitario favorevole rilasciato il 16 giugno 2014 dall’A.R.P.A. Sicilia.

Sulla predetta istanza di autorizzazione provvisoria il Comune di Favignana, con nota prot. 10549 del 22 luglio 2014, ricevuta il giorno 25 seguente, ha comunicato alla società istante che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/9/2012 era stato approvato il " Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia e videofonia mobile " che all'art. 3, ultimo comma prevede che " all'interno delle zone indicate come compatibili nelle quali vi è la presenza di edifici isolati, la distanza minima dalle nuove antenne, dal singolo edificio residenziale o adibito a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere non può in ogni caso essere inferiore a mt 100" in conformità del quale il procedimento veniva sospeso, in attesa di concordare un'area idonea allo scopo prefissato.

La società ricorrente, in data del 22/08/2014, ha formalmente invitato il Comune intimato ad annullare d’ufficio il predetto provvedimento di sospensione del procedimento e a rilasciarle l’autorizzazione provvisoria, non ottenendo però alcun riscontro.

CONSIDERATO che, con ricorso notificato il 6 novembre 2014 e depositato il 4 dicembre seguente, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione prot. 10549 del 22 luglio 2014, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di “ Violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione della l. 36/2001. Violazione e falsa applicazione della L. 3.11.1952, n. 1902, e ss. mm. e ii . e della l.r. n. 22 del 1958. Violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. violazione del divieto di aggravamento del procedimento. Sviamento di potere ” (1°motivo) e di “ Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione della L. 36/01. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere ” (2° motivo).

Si deduce che siccome non sarebbe normativamente previsto alcun potere di sospensione sine die dell’istruttoria procedimentale, sarebbero stati violati il canone di certezza giuridica e le esigenze di celerità connesse all’implementazione delle infrastrutture di telefonia mobile, di interesse pubblico.

Né potrebbero applicarsi le disposizioni in materia di misura di salvaguardia disciplinate dalla legge n. 1902 del 1952 e dall'art. 1 della L.R. n. 22 del 1958, in quanto trattasi di strumenti tipici della materia urbanistica come tali non suscettibili di applicazione al di fuori delle ipotesi tassative per cui sono previsti, tra le quali non rientra quella relativa alle infrastrutture di telecomunicazione.

L’art. 3 del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia e videofonia mobile, posto a fondamento della decisione di sospensione, inoltre, sarebbe in contrasto con la disciplina contenuta nel Codice delle Comunicazioni elettroniche che consente l'installazione degli impianti in qualsiasi zona del territorio comunale.

E’ impugnato anche il predetto art. 3, al fine del suo annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di:

3) “ Violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 2001, del

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