TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2023-11-06, n. 202306962

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2023-11-06, n. 202306962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306962
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 04233/2023 REG.RIC.

N. 06962/2023 REG.PROV.PRES.

N. 04233/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4233 del 2023, proposto da
Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15 settembre 2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato decreto;

b) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”);

c) del decreto prot. GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con cui la medesima regione ha definito gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre 30 giorni dall'invio del relativo avviso di pagamento Pago PA al soggetto debitore”;

d) dell'Allegato A al predetto decreto recante l'“Elenco delle aziende fornitrici e importi di ripiano dovuti” a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

e) della comunicazione, trasmessa a mezzo pec in data 19 dicembre 2022, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha invitato la ricorrente a corrispondere il payback entro il 31 gennaio 2023;

g) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto;

f) eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 18 del d.l. del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del d.l. 115/2022 e dell'art. 9 ter, commi 9 e 9 bis del d.l. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168, 169 del TFUE;
nonché con gli artt. 16, 41 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che parte ricorrente ha chiesto con istanza in atti la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, nella ritenuta ricorrenza dei presupposti ivi indicati;

Considerato che la predetta istanza è meritevole di accoglimento;

Considerato che le spese sono compensate ex lege;


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