TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-19, n. 202003477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-19, n. 202003477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003477
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 03477/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05456/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5456 del 2017, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato A M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Viterbo, via Annio 25;

contro

Ministero della Difesa, Comando Scuole Aeronautica Militare, Ministero della Difesa, D.G. per il personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della scheda valutativa afferente il periodo 8.10.2008 – 8.09.2009, datata 9.03.2017, comunicata all'interessato in data 24.03.2017, con la quale l'Ufficiale otteneva una qualifica inferiore a quella espressa in tutti gli anni di servizio precedenti nonché successivi: da “ECCELLENTE” ridotta a “SUPERIORE ALLA MEDIA”. Detta scheda valutativa n° 53 è intervenuta successivamente alla sentenza del TAR del LAZIO, Sezione I BIS n° 6280/2016, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso dell'odierno istante avverso la Scheda valutativa afferente il medesimo periodo annullandola per carenza di motivazione;

- del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto. 12^ Divisione Documentazione Aeronautica M_D GMIL REG2017 0282912 04-05-2017, sottoscritto dal Direttore della Divisione, comunicato in pari data, che non ha accolto l'istanza di autotutela formulata dal ricorrente in data 01.04.2017;

- di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. G Massimo, odierno esponente, con il ricorso in epigrafe rappresenta di essere Ufficiale dell’Aeronautica Militare, attualmente con il grado di Tenente Colonnello e in valutazione nel corrente anno per la promozione al grado superiore, e di essere in servizio, dal 2003 a tutt’oggi, presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo.

1.1 All’epoca dei fatti avendo il grado di Maggiore, impugnava la scheda di valutazione 53/2009 comunicata il 23 ottobre 2009, deducendo di aver ottenuto la qualifica di “ECCELLENTE” dal 1999 al 2008 e di aver ricevuto, in data 28.10.2005, un elogio da trascrivere nella documentazione personale da parte del comandante;
come emergeva dalla documentazione, l’Ufficiale veniva ritenuto meritevole di “una nota di compiacimento” che veniva proposta anche nell’anno 2008 dal medesimo comandante il quale, cumulando l’incarico di Compilatore e Primo Revisore, nell’anno successivo aveva tuttavia immotivatamente ridotto la qualifica attribuitagli.

1.2 Il TAR del Lazio, con sentenza n. 6280/2016 del 31 maggio 2016, accoglieva il ricorso annullando la scheda di valutazione del ricorrente relativa all’anno 2009.

Passata in giudicato la sentenza, in data 25.1.2017 l’odierno esponente indirizzava all’Amministrazione una nota con la quale chiedeva una nuova valutazione per l’anno 2009;
essa veniva riscontrata dal Ministero con nota del 16.2.2017 con la quale si assicurava che sarebbe stata data esecuzione alla sentenza.

1.3 In data 24.03.2017, il G riceveva altra scheda valutativa n° 53 ove la qualifica finale permaneva in “SUPERIORE ALLA MEDIA” e ancora il compilatore e primo revisore della scheda coincidevano.

In data 1 aprile 2017, il ricorrente formulava quindi un’istanza di autotutela all’Amministrazione, che con provvedimento del 4.5.2017 ne comunicava il non accoglimento, ritenendo la scheda “legittima, congrua e debitamente motivata”.

2. Avverso il suddetto provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela nonché la scheda valutativa del 9.3.2017, afferente il periodo 8.10.2008 – 8.09.2009, l’interessato si è gravato con il ricorso in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

I) Violazione del giudicato di cui alla sentenza 6280/2016. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione in presenza, altresì, dell’obbligo di astensione dei Compilatori/Revisori che già avevano formulato il giudizio in analogo provvedimento annullato con sentenza TAR de Lazio n° 6280/2016 – Omessa nomina di altri Compilatori e Revisori.

La nuova scheda di valutazione sarebbe illegittima perché in luogo di una nuova integrale valutazione dell’Ufficiale per il servizio prestato, si limiterebbe a un mero adeguamento della motivazione alla ridotta valutazione finale (da Eccellente a Superiore alla media).

Il cumulo nel medesimo soggetto della posizione di compilatore e primo revisore e la coincidenza di esso con colui che già aveva espresso giudizi nella precedente scheda valutativa violerebbe l’obbligo di astensione, tanto più in quanto il medesimo soggetto aveva avviato un procedimento disciplinare a carico del G, poi lasciato decadere perché non concluso nel termine perentorio dei 90 giorni.

In presenza di reiterate qualifiche finali di “Eccellente” e di “servizio meritevole di compiacimenti” sarebbe stata necessaria un’adeguata e puntuale giustificazione a sostegno del diverso giudizio di merito attribuito.

II) Illegittimità del provvedimento impugnato (scheda valutativa datata 9.03.2017), in ogni sua parte ed articolazione, per carenza di motivazione – violazione di legge: eccesso di potere, illogicità, incoerenza, contraddittorietà della motivazione sia parziale che finale, ove ritenuta esistente – violazione di legge anche per identità del soggetto compilatore e primo revisore. Sproporzionalità delle valutazioni parziali e di quella finale.

Nel merito, in tutti gli anni valutabili, sia precedenti che successivi al 2009, il ricorrente avrebbe sempre riportato la qualifica di Eccellente;
la scheda impugnata avrebbe ridotto di uno “scalino” sia le qualità morali e di carattere che quelle intellettuali e culturali dell’interessato, con motivazioni autoreferenziali e generiche, redatte senza alcuna dinamica tra Compilatore e Primo revisore, trattandosi dello stesso soggetto.

III) Erronea configurazione della nota Ministeriale del 4 maggio 2017, munita di clausola di impugnazione, come atto decisorio impugnabile. Violazione di legge. Eccesso di potere per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione – sproporzionalità della valutazione finale – inottemperanza alla sentenza inter partes n. 6280/2016 .

La comunicazione e-mail del 4 maggio 2017 sarebbe un atto meramente confermativo della scheda n° 53/2017, che il ricorrente impugnerebbe per mero tuziorismo difensivo, in quanto manifesterebbe i medesimi vizi di legittimità e di merito della scheda gravata.

Completata l’esposizione dei motivi di ricorso, l’odierno esponente ha avanzato richieste istruttorie.

3.Nel presente giudizio si è costituito con atto meramente formale il Ministero della Difesa per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.

4. Con memoria del 12 febbraio 2020, in vista dell’udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria di replica, corredata di documentazione, con la quale ha chiesto lo stralcio delle produzioni difensive effettuate oltre i termini dall’Amministrazione della Difesa, e, nel merito, ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni.

3. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2020 la causa è stata chiamata in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve in via preliminare disattendere la richiesta di stralcio dal fascicolo di causa delle produzioni avversarie, assuntivamente depositate fuori termine dall’odierna intimata, avanzata dal ricorrente con memoria del 12 febbraio 2020, atteso che agli atti di causa, formalmente esistenti in quanto risultanti e consultabili dal Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, non risultano atti e/o documenti depositati dall’Amministrazione successivamente all’atto formale di costituzione del Ministero della Difesa, quest’ultimo depositato in data 23 giugno 2017.

E pertanto non vi è luogo a provvedere in merito alla richiesta di stralcio suddetta.

2. Nel merito, in ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati.

3. Il ricorrente affida l’impugnazione, sostanzialmente, a due ordini di censure, relativi ad altrettanti profili di illegittimità della scheda di valutazione impugnato, il primo di natura procedimentale, attinente alla violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore-revisore della scheda, l’altro di natura sostanziale, concernente l’insufficienza, illogicità e non proporzionalità della motivazione del nuovo giudizio.

3.1 Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo soggetto che, nella veste sia di revisore che di compilatore, aveva predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.

A tanto aggiungasi che lo stesso soggetto aveva avviato un procedimento disciplinare a carico del G, di tal che i rapporti tra il valutatore e il valutato verosimilmente non si ponevano su un piano di neutralità ma presentavano delle criticità, come risulta dalla narrativa del ricorso.

3.1.2 Quanto alla prima censura dedotta, secondo cui la nuova valutazione del servizio avrebbe dovuto essere rimessa al giudizio di altri compilatori e revisori, diversi dal soggetto che era intervenuto in sede di redazione della prima scheda soggetta a revisione, il Collegio ritiene le doglianze attoree condivisibili.

3.1.3 Secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 213 dell’8 agosto 2002, così come modificato dal D.P.R. n. 255/2006 e aggiornato dal D.P.R. n. 164/2008:

1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

3.1.4 Ne discende, per quanto qui rileva, che qualora si profilino circostanze legate alla possibile mancata obiettività del singolo superiore per inimicizia, ostilità e altra causa similare diretta o indiretta, tale per cui il superiore non si trovi nelle condizioni di esprimere un giudizio obiettivo, egli, a norma dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 213/2002, è tenuto ad astenersi nel giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

3.1.5 Come ulteriormente affermato dalla giurisprudenza (Tar Emilia Romagna – Bologna, 26 aprile 2014, n. 502), “costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi”, in quanto il principio di « astensione » deve trovare applicazione tutte le volte che possa manifestarsi un « sospetto », consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni. Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.

3.1.6. Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del soggetto che aveva svolto le funzioni di compilatore e di revisore, in quanto aveva espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, culminato nell’annullamento del provvedimento impugnato per la riconosciuta fondatezza delle doglianze del ricorrente;
soggetto che, sotto concorrente profilo, aveva altresì avviato un procedimento disciplinare a carico del G con nota del 23.12.2009.

3.2 Venendo al secondo profilo censurato, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della nuova scheda valutativa in cui la qualifica finale permaneva in “SUPERIORE ALLA MEDIA” ancorché la sentenza n. 6280/2016 del Tar del Lazio, nell’annullare la scheda di valutazione del ricorrente relativa all’anno 2009, avesse rilevato che l’atto “non riporta adeguate, seppur sintetiche motivazioni in ordine all’abbassamento della qualifica del ricorrente da Eccellente a Superiore alla media” … obbligo motivazionale … ancor più stringente nel caso di specie dove il compilatore e il primo revisore della scheda sono coincisi nella stessa persona.”

3.2.1 La censura è meritevole di positiva considerazione.

3.2.2. Ai fini della sua compiuta delibazione, occorre premettere degli aspetti di carattere generale.

In sede di compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali delle Forze armate, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui l'ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima occorre un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio è riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pure nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l'attribuzione al medesimo della massima qualifica, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti e alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (TAR Lazio, Sez. I/bis, 7 ottobre 2004, n. 10435).

3.2.3 Come noto, ai sensi dell'art. 1 della l. 5 novembre 1962 n. 1695, norma applicabile nella fattispecie in esame, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione dei seguenti documenti caratteristici: scheda valutativa, specchio valutativo, rapporto informativo.

Il successivo art. 2 prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".

Infine, per i fini di rilevo nella presente controversia, l’art. 3 statuisce che il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

3.2.4 Osserva il Collegio, sul punto, che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle "istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell'espletamento dell'incarico, avendo altresì cura di specificare l'eventuale attività di rilievo svolta dall'ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l'esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 13 luglio 2000, n. 5871).

3.2.5 Va pure evidenziato che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell’esaminando, ove il rendimento nel periodo oggetto di valutazione non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato.

In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, pure avendo costantemente riportato le massime qualifiche, ben può, per fatti circoscritti, non mantenere inalterato nel tempo il livello di eccellenza.

3.2.6 Peraltro, laddove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima – e, a fortiori, nel caso in cui, come nella fattispecie all’esame, la qualifica torni massima nei periodi successivi - si richiede un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica;
e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 9 gennaio 1996, n. 61).

3.2.7 Nel caso che ne occupa, anche la sentenza n. 6280/2016 della Sezione, nell’annullare la scheda di valutazione del ricorrente relativa all’anno 2009, evidenziava che l’Amministrazione “deve enunciare un “minimo” di ragioni per la modifica di valutazioni consolidate nel tempo soprattutto se, come nel caso del ricorrente, sono state sempre Eccellenti (cfr TAR Lazio, I bis, n. 11517/2014).

Tale obbligo motivazionale appare d’altra parte ancor più stringente nel caso di specie dove il compilatore e il primo revisore della scheda sono coincisi nella stessa persona.”

3.2.8 Nella scheda valutativa all’odierno esame l’abbassamento di classifica viene riportato ad una valutazione inferiore di singole voci, riferite a qualità morali e intellettuali, e di carattere di cui la giurisprudenza ha evidenziato che non è possibile ipotizzare una repentino mutamento (TAR Sicilia, Sez. 1, n. 3132/2015).

3.2.9 Vero è che, in linea di principio, che nell'esprimere le proprie valutazioni l'autorità militare ha un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità e che, stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.

Tuttavia, la repentina diversità di valutazione risulta difficile da giustificare laddove essa attenga a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali;
sicché la prova della flessione dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità militare.

3.2.10 Inoltre, la scheda 53/2017 riferisce il calo di rendimento a rilievi del tutto generici, che non consentono di individuare concreti elementi atti a giustificare la repentina riduzione della qualifica al ricorrente.

3.2.11 Infine, non può trascurarsi di considerare che gli Ufficiali e Sottufficiali dipendenti dal ricorrente nell’anno di riferimento sono stati valutati con la massima qualifica dallo stesso Comandante.

3.2.12 Va poi rilevato, come elemento induttivo utile per ritenere sussistente un vizio di eccesso di potere, che il ricorrente con le successive valutazioni è stato giudicato su di un piano di eccellenza.

3.2.13 In definitiva, dall’esame della documentazione depositata in giudizio non è possibile evincere alcun elemento concreto che potesse supportare la meno lusinghiera qualifica di “Superiore alla media” (TAR Lazio – Latina, Sez. I, n. 113/2012)

4. Per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e, assorbita ogni altra censura e deduzione, va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi dal soggetto che già ha espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.

Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

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