TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-05, n. 201404637
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N. 04637/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08632/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8632 del 2009, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'Avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Roma, Viale Regina Margherita, 42;
contro
COMUNE DI ROMA, ora ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. C M, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
VIII Municipio Roma delle Torri;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 10 del 3/7/09 di revoca della nomina del ricorrente quale Assessore del Municipio VIII Roma delle Torri con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, Personale, Salvaguardia Patrimonio Ambientale ed Archeologico, Bilancio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma, ora Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere stato nominato Assessore del Municipio VIII Roma delle Torri con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, Personale, Salvaguardia Patrimonio Ambientale ed Archeologico, Bilancio, con ordinanza n. 1 del 29 maggio 2008 e che tale nomina è stata revocata, unitamente alle deleghe conferitegli, con ordinanza n. 4 del 25 novembre 2008 del Presidente del Municipio, confermata con ordinanza n. 5 del 28 novembre 2008.
Presentato ricorso avverso tali ordinanze di revoca della nomina ad assessore e delle deleghe conferitegli, con sentenza del TAR Lazio n. 5732 del 2009 ne è stato disposto l’annullamento in ragione del riscontrato vizio di difetto della motivazione.
Con ordinanza n. 9 del 2 luglio 2009, in dichiarata ottemperanza alla predetta sentenza, sono state formalmente revocate le ordinanze n. 4 e 5 del 2008 e, in data 3 luglio 2009, è stata adottata la gravata ordinanza n. 10 con la quale è stata nuovamente disposta la revoca della nomina del ricorrente ad Assessore del Municipio VIII Roma delle Torri e delle relative deleghe.
Nel riferire le motivazioni poste a sostegno della disposta revoca, come indicate nella gravata ordinanza, deduce parte ricorrente avverso la stessa i seguenti motivi di censura:
1 – Violazione di legge;eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà e difetto di motivazione;violazione del principio del ne bis in idem.
Sostiene parte ricorrente come la gravata ordinanza sia esclusivamente volta a superare gli effetti della sentenza con cui sono state annullate le precedenti ordinanze di revoca della nomina, fornendo a sostegno del nuovo provvedimento una motivazione illegittimamente riferita a fatti antecedenti la prima revoca dell’incarico e mai contestati, violando peraltro il divieto di reiterazione di provvedimenti annullati in sede giurisdizionale,
2 – Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione.
Denuncia parte ricorrente l’omesso avviso di avvio del procedimento, la cui necessità discenderebbe dalla natura di atto amministrativo e non politico del gravato provvedimento.
3 – Violazione della legge n. 241 del 1990 in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ulteriore eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto o inidoneità della motivazione.
Sostiene parte ricorrente come dai verbali della Giunta non sarebbero evincibili i fatti posti a sostegno della gravata revoca dell’incarico, non trovando quindi i comportamenti addebitati alcun riscontro, nel dettaglio illustrando l’andamento dei relativi lavori.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione Comunale sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Alla Pubblica Udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata chiamata e, sentititi difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso l’ordinanza – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta la revoca della nomina del ricorrente ad Assessore del Municipio VIII Roma delle Torri con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, Personale, Salvaguardia Patrimonio Ambientale ed Archeologico, Bilancio.
Ai fini del decidere in ordine alla controversia in esame, è opportuno preliminarmente illustrare il più ampio contesto in cui la stessa si colloca.
In tale direzione, va precisato che già con precedente ordinanza n. 4 del 25 novembre 2008 del Presidente del Municipio, confermata con ordinanza n. 5 del 28 novembre 2008, era stata revocato l’incarico del ricorrente quale Assessore e le relative deleghe conferitegli.
Tali ordinanze sono state annullate con sentenza del TAR Lazio n. 5732 del 2009 nella considerazione che la revoca fosse priva di qualsivoglia motivazione.
Con ordinanza n. 9 del 2 luglio 2009, in dichiarata ottemperanza alla predetta sentenza, sono state formalmente revocate le ordinanze n. 4 e 5 del 2008 e, in data 3 luglio 2009, è stata adottata la gravata ordinanza n. 10 con la quale è stata nuovamente disposta la revoca della nomina del ricorrente ad Assessore del Municipio