TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-03-15, n. 201000672
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Testo completo
N. 00672/2010 REG.SEN.
N. 00334/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 334 del 2005, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso S N in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento nr. 54/1-128-1-2003-Prot. in data 1° dicembre 2004 della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri recante la negativa valutazione del ricorrente per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2003 quale pretermesso per quella del 31 dicembre 1995;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ancorché incogniti, ivi compresi in particolare i verbali nn. 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 e 552 tutti in data 26 ottobre 2004 della suddetta Commissione;
nonché a seguito dei primi motivi aggiunti, depositati il 26 aprile 2005:
per l’annullamento
del provvedimento nr. 54/1-128-1-2003-Prot. in data 1° dicembre 2004 della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri recante la negativa valutazione del ricorrente per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2003 quale pretermesso per quella del 31 dicembre 1995;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ancorché incogniti, ivi compresi in particolare i verbali nn. 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 e 552 tutti in data 26 ottobre 2004 della suddetta Commissione;
ove occorrer possa della nota prot. n. M-D/GMIL-03-II/5/5/2005/8569 in data 31 gennaio 12005 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa;
della nota prot. n. 435/4-0/2005-Cont. Av in data 18 febbraio 2005 del Comando Regione Carabinieri Toscana SM-Ufficio Personale;
della Circolare del Comando Generale dell’Arma-I Reparto-SM-Ufficio Personale P.S.A.C. n. 97612-39-12/A/PSAC datata 19 luglio 1995;
nonché a seguito dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 8 luglio 2005:
per l’annullamento
del provvedimento nr. 54/1-128-1-2003-Prot. in data 1° dicembre 2004 della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri recante la negativa valutazione del ricorrente per l’avanzamento al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2003 quale pretermesso per quella del 31 dicembre 1995;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ancorché incogniti, ivi compresi in particolare i verbali nn. 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 e 552 tutti in data 26 ottobre 2004 della suddetta Commissione;
ove occorrer possa della nota prot. n. M-D/GMIL-03-II/5/5/2005/8569 in data 31 gennaio 12005 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa;
della nota prot. n. 435/4-0/2005-Cont. Av in data 18 febbraio 2005 del Comando Regione Carabinieri Toscana SM-Ufficio Personale;
della Circolare del Comando Generale dell’Arma-I Reparto-SM-Ufficio Personale P.S.A.C. n. 97612-39-12/A/PSAC datata 19 luglio 1995;
della Circolare prot. n. 172/5-1-A in data 26 luglio 1995 del Comando Regione Carabinieri Toscana SM Ufficio Segreteria e Personale;
nonché a seguito dei terzi motivi aggiunti, depositati il 10 settembre 2007:
per l’annullamento
del decreto del Capo del II Reparto Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa n-2049 in data