TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-10-04, n. 202110113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-10-04, n. 202110113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110113
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2021

N. 10113/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03009/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3009 del 2020, proposto da
E Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della delibera n. 41/20/CONS AGCOM contenente l’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni della delibera n. 413/14/CONS, notificata in data 18 febbraio 2020;

- della contestazione n. 17/19/DSP AGCOM - Direzione servizi postali - per violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale;

- della relazione sull’attività preistruttoria dell’8 luglio 2019 P-Istr 22/19/AA - AGCOM – Direzione Servizi Postali – Ufficio Vigilanza e tutela consumatori;

- del verbale di audizione AGCOM – Direzione Servizi Postali -del 14 novembre 2019;

- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, anche se ignorato, relativo alla predetta procedura;

nonché per la rideterminazione della sanzione e la restituzione del dovuto,

nonché per l’accertamento

del diritto della società ricorrente al risarcimento per equivalente dei danni patiti a causa dei provvedimenti impugnati,

nonché per la condanna dell’Autorità resistente al pagamento delle relative somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 aprile 2020 e depositato il successivo 29 aprile, la società E Service ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della delibera n. 41/20/CONS AGCOM contenente l’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni della delibera n. 413/14/CONS, notificata in data 18 febbraio 2020, nonché di tutti gli altri atti connessi come in epigrafe specificati.

2. La delibera n. 413/14/CONS contiene la direttiva con cui l’Autorità ha dettato a tutti gli operatori postali le regole per predisporre la carta dei servizi da rendere disponibile al pubblico.

Nella delibera sono esplicitati compiutamente i principi e i criteri che debbono permeare i rapporti tra i fornitori di servizi postali e la loro clientela, principalmente focalizzati sulla necessità di garantire un’informazione chiara e completa sulle modalità giuridiche, economiche e tecniche di erogazione dei servizi postali offerti e un’adeguata gestione dei reclami e dell’assistenza.

L’Autorità, dunque, nel corso della propria attività di vigilanza per la verifica del rispetto della sopra citata delibera, ha rilevato che sul sito web di E, titolare di licenza individuale e autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi postali, non risultavano pubblicate le informazioni prescritte dalla direttiva ai clienti.

Più in particolare sul sito non risultavano pubblicati:

- la carta dei servizi prevista dalla citata direttiva né un link attraverso il quale poter accedervi;

- l’indicazione completa dei prezzi per i diversi servizi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;

- la modulistica per presentare la domanda di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità, ai sensi della delibera n. 184/13/CONS e uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio;

- riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti.

In considerazione di tali mancanze, con l’atto di contestazione n. 17/19/DSP del 4 ottobre 2019 veniva contestata a E la violazione dei seguenti articoli dell’allegato A alla direttiva:

-art. 2, comma 4, lett. a);

-art. 8, comma 3, lett. a);

-art. 7, comma 2 e art. 8, comma 3, lett. f) e g);

-combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5.

Nel corso del procedimento, il 2 novembre 2019, la Società presentava memorie e documenti, in cui rappresentava di aver, tra l’altro, provveduto a pubblicare la carta servizi sul proprio sito, e chiedeva di essere audita ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sanzioni dell’Agcom (allegato A alla delibera n. 581/15/CONS).

In data 14 novembre 2019 la Società veniva sentita in audizione presso gli uffici dell’Autorità.

La Società, con nota del 4 dicembre 2019, comunicava all’Autorità, allegando la relativa quietanza, di essersi avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981 con riguardo alle seguenti due violazioni:

1. assenza, sul sito della Società della carta dei servizi nonché di un link attraverso il quale poter accedere alla carta dei servizi, in violazione dell’art. 2, comma 4, lett. a), direttiva cit.;

2. per aver fornito due numerazioni non gratuite per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della medesima direttiva.

Per quanto riguarda le restanti violazioni contestate, l’Autorità concludeva, invece, il procedimento adottando la delibera n. 41/20/CONS, con cui ha definitivamente irrogato a E una sanzione

pecuniaria di euro 30.000 per le violazioni accertate, di cui: a) 20.000 euro per la mancata indicazione sul proprio sito delle condizioni economiche e degli standard di qualità previsti per i diversi servizi resi alla clientela, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a, e b) 10.000 euro per l’omessa indicazione sul sito dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi in caso di disservizio a tutela dell’utenza e della modulistica per presentare reclami, domanda di conciliazione e per la risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità, previsti dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. f e g.

3. Avverso il gravato provvedimento la società ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I. Violazione dell’art. 5, comma 3, Regolamento n. 581/15/cons;
violazione dell’art. 14, legge n. 689/1981;
violazione dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 3, l. n. 241/1990;
violazione dell’art. 97, Costituzione, in quanto l’intero procedimento sarebbe viziato dalla tardività dell’atto di contestazione.

II. Violazione dell’art. 8, comma 3, lett. a), nonché dell’art. 8, comma 3, lett. f) e dell’art. 7 comma 2 della direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte di servizi di cui alla delibera 413/14/cons;
violazione dell’art. 2, comma 4, lett. a) della delibera 413/14/cons;
violazione dell’art. 97 cost.;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.

Le due residue violazioni contestate sarebbero di fatto riconducibili ad un’unica violazione, ovvero all’assenza della carta dei servizi, che tuttavia era stata già contestata per violazione dell’art. 2 comma 4 lett. a) della citata delibera.

In secondo luogo, E Service, già dal 2 novembre 2019, avrebbe reso disponibile sul sito le informazioni richieste proprio attraverso la pubblicazione della carta dei servizi, eliminando così il presupposto delle sanzioni.

III. Violazione dell’art. 8, legge n. 689/1981;
violazione dell’art. 2 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie delibera n. 265/15/cons;
violazione del principio del giusto procedimento di cui agli artt. 1 e 10 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria;
violazione dei principi del legittimo affidamento.

La ricorrente ritiene che erroneamente non sia stato applicato nel caso di specie il cumulo giuridico tra le diverse violazioni contestate.

IV. Violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981;
violazione dell’art. 3 delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie delibera n. 265/15/cons;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
violazione dei principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e adeguatezza;
eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

La ricorrente lamenta, infine, l’illegittima ed errata quantificazione delle sanzioni che risultano non rispettose, in particolare, dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

3. Si è costituita in giudizio l’AGCOM contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

4. All’esito della camera di consiglio del 22 maggio 2020, con ordinanza cautelare n. 4032/2020 è stata respinta la domanda cautelare proposta, per insussistenza di periculum e di fumus boni juris .

5. Alla pubblica udienza del 7 aprile 2021 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Giova brevemente precisare come le disposizioni che l’AGCOM ha ritenuto, nella specie, violate sono contenute nell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 413/14/CONS (Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi) e sono le seguenti:

- art. 8, comma 3, lett. a), f) e g), secondo cui “3 . I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web, presso tutti i locali propri e dei soggetti di cui si avvalgono:

a) un elenco aggiornato di tutti i servizi offerti, anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio e l’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;

[…]

f) il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n.184/13/CONS;

g) uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio ”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della stessa delibera (Tabella A), “ 2. Sul sito web, nonché nei locali dei fornitori di servizi postali o dei soggetti di cui si avvalgono sono pubblicate le modalità per poter presentare ai medesimi fornitori reclami, segnalazioni, istanze per le procedure di conciliazione, con l’indirizzo della sede presso cui indirizzarli, nonché il numero telefonico, di fax e l’indirizzo di posta elettronica. ”.

Con il primo motivo di gravame, dunque, la ricorrente sostiene che il procedimento sanzionatorio sarebbe viziato per la tardività della notifica dell’atto di contestazione delle violazioni da parte dell’AGCOM.

L’art. 14, l. n. 689/1981, statuisce, più in particolare, che l’atto di contestazione debba essere notificato al trasgressore nel termine di 90 giorni.

Nel caso di specie l’atto di contestazione è stato notificato il 4 ottobre 2019, mentre l’accesso di verifica al sito internet della ricorrente sarebbe stato effettuato dall’AGCOM in data 26 giugno 2019, con la conseguenza che la predetta notifica sarebbe tardiva.

Tuttavia, secondo il costante orientamento giurisprudenziale sia del Consiglio di Stato ( ex plurimis , Cons. St., V, 29 settembre 2020, n. 5723, e sentenze ivi richiamate) sia della Corte di cassazione ( ex plurimis , Cass. civ., ord. 29 ottobre 2019, n. 27702, con ulteriori richiami), in tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall'art. 14, l. n. 689 del 1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, sicché, per un verso, il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa, e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa.

Per cui il dies a quo , nel caso che ci occupa, non può certamente essere fatto coincidere con il momento della mera verifica del sito internet della ricorrente da parte dell’Autorità (il 26 giugno 2019 e, poi, il 5 luglio 2019), come vorrebbe parte ricorrente, ma dal momento in cui l’amministrazione è stata in grado di valutare tutti gli elementi istruttori e avere piena conoscenza della condotta illecita al fine di poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell’infrazione, ciò che è avvenuto, propriamente, al momento della chiusura della fase istruttoria che coincide con la data della relazione preistruttoria (nel caso in esame redatta l’8 luglio 2019).

La notifica dell’atto di contestazione deve, dunque, considerarsi in termini e, conseguentemente privo di pregio risulta essere il primo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo, E contesta il presupposto stesso delle contestazioni oggetto del provvedimento gravato: l’Autorità sarebbe incorsa in eccesso di potere per avere ad essa contestato, quali violazioni residuali, la mancanza dell’elenco dei servizi offerti e dei loro prezzi e standard di qualità e la omessa pubblicazione delle informazioni per i reclami e dei moduli per la risoluzione delle controversie, che invece sarebbero tutte riconducibili, ad avviso della stessa, ad un'unica violazione, ovvero all’assenza della carta dei servizi.

Il motivo è privo di fondamento.

Gli obblighi previsti dalla direttiva in capo agli operatori, infatti, sono distinti ed attengono sia alla carta servizi che all’assistenza a favore degli utenti, la quale ultima si traduce nel rendere disponibili sul sito web una serie di informazioni e di strumenti di tutela dell’utenza medesima.

Le violazioni accertate, quindi, riguardano non l’assenza della carta dei servizi, ma la carenza nelle informazioni pubblicate sul sito web, in particolare, delle informazioni di cui agli art. 7, comma 2 e 8, comma 3, della direttiva.

Peraltro, a nulla rileva, come contrariamente affermato dalla ricorrente, il fatto che, sebbene successivamente alla contestazione delle violazioni, la stessa ricorrente abbia provveduto alla pubblicazione della carta dei servizi.

La carta dei servizi di E non contiene infatti alcuna delle informazioni oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 2 e art. 8, comma 3, lettere a), f) e g) della delibera n. 413 del 2014.

Nella carta di servizi di E, infatti, non sono indicate le condizioni economiche, la descrizione dei servizi, né lo schema dei rimborsi. Inoltre, tanto per i prezzi dei servizi quanto per lo schema dei rimborsi è stato in essa fatto solo un generico richiamo, rispettivamente, alla libera contrattazione e all’art. 1696, c.c.

Né alcun rilievo può rivestire l’intervenuta oblazione prevista dalla l. n. 689/1981, in quanto avente oggetto le altre due violazioni originariamente contestate alla ricorrente e non anche le due residue contestate nel provvedimento oggetto del presente gravame.

Infine, la circostanza, sempre rappresentata dalla ricorrente, titolare sia di autorizzazione generale che di licenza individuale, alla quale ultima avrebbe formalmente rinunciato, è del tutto priva di pregio.

Nella sentenza del 31 maggio 2018, nelle cause riunite C 259/16 e C 260/16, la Corte di Giustizia UE, infatti, ha espressamente affermato, proprio con riguardo alle disposizioni della direttiva adottata con la delibera n. 413/14/CONS, che “ gli obblighi informativi in questione si impongono in quanto tali a tutti gli operatori che, come la ricorrente, siano muniti di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali” ( cfr., da ultimo, TAR Lazio, III, 3 aprile 2020, n. 3767).

La mera rinuncia alla licenza individuale non può, quindi, considerarsi rilevante poiché la ricorrente, in quanto titolare di autorizzazione generale è soggetto di per sé solo tenuto agli obblighi informativi di cui alla citata delibera.

3. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la mancata applicazione, nel caso di specie, dell’istituto del cumulo giuridico tra le diverse violazioni contestate.

Il motivo è destituito di fondamento.

L’Autorità ha applicato, con il gravato provvedimento, due diverse sanzioni a fronte di due diverse violazioni, una per violazione dell’art. 8, comma 3, lett. a, della direttiva, per non aver reso disponibile un elenco aggiornato dei propri servizi offerti, l’altra per violazione degli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. f e g, per non aver reso disponibile il formulario aggiornato per la presentazione di reclami o per la risoluzione delle controversie.

Del tutto legittimamente, dunque, l’Autorità non ha fatto applicazione del cumulo giuridico, secondo quanto stabilisce l’art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 che prevede il cumulo giuridico nel caso di “ chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo ”: nel caso di specie, invece, le violazioni concernono disposizioni diverse e sono evidentemente frutto di diverse azioni o omissioni, ciò che comporta l’applicazione della regola generale del cumulo materiale delle sanzioni, come in specie avvenuto.

4. Infine, con il quarto motivo la ricorrente contesta la determinazione, da parte dell’Autorità, dell’importo della sanzione, in quanto sarebbero stati erroneamente applicati i criteri della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente, della personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche.

Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, deve essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso di specie entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa in tal modo posta in essere non possa essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (in tal senso, Cass. Civ., I, 16 aprile 2003, n. 6020;
Cons. St., VI, 12 aprile 2011, n. 2256).

Ebbene, in specie, l'attività determinativa posta in essere dall'Autorità risulta esente da qualsivoglia vizio, se solo si osservi:

- l’ampia motivazione con cui l’Autorità ha dato conto della valutazione di tutti i criteri che hanno portato alla determinazione della sanzione, ivi compreso quello delle condizioni economiche dell’agente, avendo nella specie considerato il fatturato complessivo della società pari a circa otto milioni di euro, come risultanti dal conto economico del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

- che correttamente nella valutazione delle condizioni economiche dell’agente è stato preso in considerazione il fatturato anziché il solo utile di impresa, come precisato peraltro dalle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni (delibera n. 265/15/ Cons) al paragrafo 3.1.2. laddove si precisa appunto che “ la dimensione economica del soggetto agente si ricava prioritariamente dal suo fatturato ”;

- che rispetto al fatturato complessivo dell’impresa, le sanzioni irrogate con il gravato provvedimento, per un importo complessivo pari a trentamila euro, appaiono di modesta entità né la ricorrente ha fornito evidenze documentali relativamente alle asserite condizioni di crisi finanziaria in cui la stessa verserebbe.

5. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve, dunque, essere respinto anche con riguardo alla domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente, non potendosi ritenere sussistere gli elementi dell’illecito aquiliano, con particolare riguardo all’evento dannoso, stante l’accertata legittimità del provvedimento oggetto del presente giudizio impugnatorio.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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