TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-10-04, n. 202110113

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-10-04, n. 202110113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110113
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2021

N. 10113/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03009/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3009 del 2020, proposto da
E Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della delibera n. 41/20/CONS AGCOM contenente l’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni della delibera n. 413/14/CONS, notificata in data 18 febbraio 2020;

- della contestazione n. 17/19/DSP AGCOM - Direzione servizi postali - per violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale;

- della relazione sull’attività preistruttoria dell’8 luglio 2019 P-Istr 22/19/AA - AGCOM – Direzione Servizi Postali – Ufficio Vigilanza e tutela consumatori;

- del verbale di audizione AGCOM – Direzione Servizi Postali -del 14 novembre 2019;

- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, anche se ignorato, relativo alla predetta procedura;

nonché per la rideterminazione della sanzione e la restituzione del dovuto,

nonché per l’accertamento

del diritto della società ricorrente al risarcimento per equivalente dei danni patiti a causa dei provvedimenti impugnati,

nonché per la condanna dell’Autorità resistente al pagamento delle relative somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 aprile 2020 e depositato il successivo 29 aprile, la società E Service ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della delibera n. 41/20/CONS AGCOM contenente l’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni della delibera n. 413/14/CONS, notificata in data 18 febbraio 2020, nonché di tutti gli altri atti connessi come in epigrafe specificati.

2. La delibera n. 413/14/CONS contiene la direttiva con cui l’Autorità ha dettato a tutti gli operatori postali le regole per predisporre la carta dei servizi da rendere disponibile al pubblico.

Nella delibera sono esplicitati compiutamente i principi e i criteri che debbono permeare i rapporti tra i fornitori di servizi postali e la loro clientela, principalmente focalizzati sulla necessità di garantire un’informazione chiara e completa sulle modalità giuridiche, economiche e tecniche di erogazione dei servizi postali offerti e un’adeguata gestione dei reclami e dell’assistenza.

L’Autorità, dunque, nel corso della propria attività di vigilanza per la verifica del rispetto della sopra citata delibera, ha rilevato che sul sito web di E, titolare di licenza individuale e autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi postali, non risultavano pubblicate le informazioni prescritte dalla direttiva ai clienti.

Più in particolare sul sito non risultavano pubblicati:

- la carta dei servizi prevista dalla citata direttiva né un link attraverso il quale poter accedervi;

- l’indicazione completa dei prezzi per i diversi servizi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;

- la modulistica per presentare la domanda di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità, ai sensi della delibera n. 184/13/CONS e uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio;

- riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti.

In considerazione di tali mancanze, con l’atto di contestazione n. 17/19/DSP del 4 ottobre 2019 veniva contestata a E la violazione dei seguenti articoli dell’allegato A alla direttiva:

-art. 2, comma 4, lett. a);

-art. 8, comma 3, lett. a);

-art. 7, comma 2 e art. 8, comma 3, lett. f) e g);

-combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5.

Nel corso del procedimento, il 2 novembre 2019, la Società presentava memorie e documenti, in cui rappresentava di aver, tra l’altro, provveduto a pubblicare la carta servizi sul proprio sito, e chiedeva di essere audita ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sanzioni dell’Agcom (allegato A alla delibera n. 581/15/CONS).

In data 14 novembre 2019 la Società veniva sentita in audizione presso gli uffici dell’Autorità.

La Società, con nota del 4 dicembre 2019, comunicava all’Autorità, allegando la relativa quietanza, di essersi avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981 con riguardo alle seguenti due violazioni:

1. assenza, sul sito della Società della carta dei servizi nonché di un link attraverso il quale poter accedere alla carta dei servizi, in violazione dell’art. 2, comma 4, lett. a), direttiva cit.;

2. per aver fornito due numerazioni non gratuite per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della medesima direttiva.

Per quanto riguarda le restanti violazioni contestate, l’Autorità concludeva, invece, il procedimento adottando la delibera n. 41/20/CONS, con cui ha definitivamente irrogato a E una sanzione

pecuniaria di euro 30.000 per le violazioni accertate, di cui: a) 20.000 euro per la mancata indicazione sul proprio sito delle condizioni economiche e degli standard di qualità previsti per i diversi servizi resi alla clientela, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a, e b) 10.000 euro per l’omessa indicazione sul sito dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi in caso di disservizio a tutela dell’utenza e della modulistica per presentare reclami, domanda di conciliazione e per la risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità, previsti dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. f e g.

3. Avverso il gravato provvedimento la società ricorrente deduce i seguenti motivi di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi