TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2023-09-20, n. 202313936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2023-09-20, n. 202313936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313936
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 13936/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07813/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7813 del 2023, proposto da
Patronato Anmil, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Carrubba, Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale presso la PEC come da Registro di Giustizia e domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, 103;



contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale presso la PEC come da Registro di Giustizia;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emilia Favata, Luciana Romeo, con domicilio digitale presso la PEC come da Registro di Giustizia;
Patronato Sias, non costituito in giudizio;



per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , di dare completa e rigorosa esecuzione al suo decreto 10 ottobre 2008, n. 193, e di provvedere, pertanto, entro congruo e prefiggendo termine, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del citato decreto n. 193/2008, alla emanazione del decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso, a favore del Patronato Anmil ricorrente con riferimento all'anno 2020

nonché per la nomina

di un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Inps e dell’Inail;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.5.2023, il Patronato ricorrente ha domandato l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 193/2008, alla ripartizione definitiva, in favore del ricorrente e con riferimento all’anno 2020, dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero; ha altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

L’Inail e l’Inps, nel costituirsi in giudizio, hanno rappresentato di aver adempiuto tempestivamente agli incombenti previsti dalla legge, con conseguente esonero di ogni responsabilità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituitosi a sua volta, invece, ha contestato nel merito la pretesa vantata dalla parte ricorrente, deducendo di aver tenuto una condotta scevra dal dolo o colpa necessari per configurare l’ipotesi di silenzio inadempimento (il ritardo - secondo la difesa del Ministero - è esclusivamente dovuto alla mancata trasmissione delle risultanze delle verifiche

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