TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-02-10, n. 201100258
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N. 00258/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01793/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2009, proposto da:
I C, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto l’avv. A F presso lo studio Caggiano in Bari, via Celentano, n. 7;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Polizia di Frontiera di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
“dei seguenti provvedimenti
a) Respingimento alla frontiera a carico di C I, emesso e notificato in data 16/08/2009 dalla Polizia di Frontiera di Bari;
b) ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 738 del 26 novembre 2009, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Alberto Bagnoli su delega dell’avv. M C;nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 05.11.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 13.11.2009, il sig. I C ha chiesto l’annullamento del provvedimento di respingimento alla frontiera adottato nei suoi confronti dall’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari in data 16.08.2009 e notificato nella medesima data.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. inesistenza, nullità, violazione di legge e del principio di buona amministrazione (legge n. 241 del 1990 e art. 97 Cost.);
2. difetto dei presupposti di legge (art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998), mancanza di motivazione, eccesso di potere;
3. violazione di legge (art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990);
4. difetto di istruttoria, errore di fatto e travisamento, eccesso di potere per incompetenza, violazione di legge (artt. 5, comma 4 e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998), ingiustizia manifesta, irragionevolezza;
5. violazione di legge (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 394 del 1999), violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 24.11.2009 ha depositato la relazione illustrativa dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari del 12.11.2009 nella quale è stata eccepita la irricevibilità del ricorso per tardività.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2009, con ordinanza n. 738, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2010 il Presidente ha comunicato agli avvocati presenti che il Collegio aderiva allo sciopero proclamato dall'A.N.M.A. e, pertanto, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a data da destinarsi.
Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata essendo il ricorso infondato nel merito.
Nel merito, come anticipato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso il sig. C deduce l’inesistenza e la nullità del provvedimento di respingimento alla frontiera, oggetto di gravame, la illegittimità del provvedimento stesso per violazione di legge e del principio di buona amministrazione, di cui alla legge n. 241 del 1990 e all’art. 97 Cost., in quanto esso non sarebbe stato sottoscritto da alcun soggetto.
Il motivo è infondato in punto di fatto.
Il provvedimento impugnato, composto di due pagine, alla seconda pagina reca, infatti, sia la firma dell’interessato che la firma del Funzionario addetto alla verifica dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari ed il timbro del citato Ufficio.
Con il secondo e quarto motivo di ricorso, che il Collegio ritiene di analizzare congiuntamente, il ricorrente deduce le seguenti censure: difetto dei presupposti di legge (art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998), mancanza di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore di fatto e travisamento, eccesso di potere per incompetenza, violazione di legge (artt. 5, comma 4 e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998), ingiustizia manifesta, irragionevolezza.
Il sig. C lamenta che il provvedimento non sarebbe motivato neppure per relationem e, quindi, esso ricorrente non sarebbe stato messo nelle condizioni di comprendere i motivi del respingimento;parte ricorrente lamenta altresì una istruttoria incompleta da parte dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari che in particolare avrebbe omesso di verificare se avesse inoltrato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Firenze.
I motivi sono privi di pregio.
In punto di diritto l’art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 espressamente richiamato nel provvedimento impugnato dispone, per quello che in questa sede interessa: “1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. …3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. ..”.
Il Collegio deve rilevare che il provvedimento impugnato, dopo aver indicato le generalità del ricorrente e la sua provenienza da Durazzo a mezzo del catamarano “S.Gwann”, espressamente rappresenta che l’odierno ricorrente era stato reso “edotto che nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di respingimento, a norma dell’art. 10 del D.L.vo 25.07.1998 nr. 286, per i seguenti motivi:” ed alla seconda pagina del provvedimento stesso, che contiene nove cause di respingimento contraddistinte dalle lettere dalla A alla I, risulta apposta una croce alla lettera C che recita: “Sprovvisto/a di visto valido o permesso di soggiorno valido”, una croce alla lettera H, che recita: “E’ segnalato ai fini della non ammissione”--“nel registro nazionale”, ed infine alla voce commenti specifica che il ricorrente è “munito di permesso di soggiorno per attesa determinazione TAR non rinnovabile.”
L’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari nella relazione illustrativa del 12.11.2009 ha rappresentato che il sig. C in data 18.08.2009, proveniente da Durazzo con il catamarano “San Gwann”, si era presentato ai controlli di frontiera esibendo, al fine del suo ingresso nel territorio nazionale italiano, il passaporto emesso dalle autorità albanesi in data 14.02.2004, il permesso di soggiorno nr. Q075345, concesso dall’Ufficio Immigrazioni della Questura di Bergamo il 29.02.2008, per motivi di lavoro subordinato ed in attesa di determinazione T.A.R., valido fino al 28.02.2009 e la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata presso l’ufficio postale di Fucecchio (FI);il suddetto Ufficio ha altresì rappresentato che dall’interrogazione al terminale S.D.I. (Sistema Informatico di Indagine) era emerso che il ricorrente era oggetto di “vigilanza segnalazione”, giusto inserimento del 13.01.2009 emessa dall’Ufficio Immigrazione della Questura Bergamo che recitava: “ in data 13.11.2008 il T.A.R. di Brescia con sentenza 1686/08 ha respinto il ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego di legalizzazione. Pertanto il permesso di soggiorno valido sino al 28.02.2009 rilasciato da questo Ufficio per motivi di giustizia amministrativa - attesa determinazione TAR, non può essere rinnovato.”;conseguentemente gli operatori incaricati avevano provveduto a ritirare il permesso di soggiorno in possesso del sig. C alla luce della sua non rinnovabilità e della invalidità della ricevuta dell’ufficio postale di Fucecchio ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno stesso e ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza: provvedimento di respingimento e affidamento al comandante del citato catamarano per essere ricondotto nel paese di provenienza.
Il Collegio, alla luce di quanto sopra, ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti di difetto di motivazione e di carente istruttoria e che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari abbia legittimamente adottato il provvedimento di respingimento in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n.286 del 1998, correttamente richiamato nel provvedimento, in quanto con sentenza n 1686 del 26.11.2008 il T.A.R. Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, aveva respinto il ricorso proposto del sig. C avverso il diniego di legalizzazione, sentenza conosciuta dal ricorrente come risulta in atti e non sospesa dal Consiglio di Stato, alla quale era condizionato il permesso di soggiorno valido sino al 28.02.2009 esibito dal ricorrente stesso all’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari in data 16.08.2009 e versato in atti.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento non indicherebbe il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere avverso il provvedimento stesso.
Il motivo è infondato in punto di fatto in quanto il provvedimento di respingimento alla seconda pagina espressamente prevede: “ L’interessato/a può presentare ricorso avverso il provvedimento di respingimento secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Copia del presente atto viene consegnato all’interessato/a (Ricorso entro 60 giorni dalla data odierna, al Tribunale Amministrativo Regionale a norma della Legge 6 Dicembre 1971 nr. 1034).”
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 394 del 1999, la violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il sig. C con le suddette censure lamenta l’illegittimità del provvedimento in quanto esso non sarebbe stato tradotto in una lingua comprensibile per esso ricorrente.
Anche tale motivo è innanzitutto infondato in punto di fatto in quanto il provvedimento di respingimento oggetto di gravame risulta redatto in ogni sua parte oltre che in lingua italiana anche nelle lingue inglese, francese e spagnolo ed è altresì infondato in punto di diritto in quanto adottato in conformità all’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, che il ricorrente assume violato, che dispone: “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.”, avendo l’Ufficio Polizia di Frontiera di Bari utilizzato il modello contenente tutte le lingue prescritte dalla suddetta disposizione normativa.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio, in considerazione della qualità delle parti, ritiene che sussistono ragioni di equità per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.