TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202302077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202302077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302077
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 02077/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01312/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2021, proposto da
G G S, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 549/2020 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1312 dell’anno 2021, la parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza al titolo indicato in epigrafe.

Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio.

All’udienza camerale del 21.02.2022, con ordinanza collegiale n. 601/2022, il giudizio veniva sospeso, atteso che il Comune di Palermo aveva avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021.

Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 326/2023 si chiedeva alle parti se la causa di sospensione fosse cessata.

All’udienza camerale del 20 giugno 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, in memoria depositata in data 09.06.2023, la parte ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

Le spese seguono la soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione ha pagato la somma dovuta successivamente alla proposizione del ricorso, e si liquidano come in dispositivo, in misura che tiene conto del fatto che, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha adempiuto.

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