TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-12-23, n. 202300934
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2023
N. 00934/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S F V, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione 7 luglio 2022, M_D AB05933 REG2022 0392729 07-07-2022 (comunicata all'interessato il successivo 12 luglio), con la quale la Direzione generale per il personale militare presso il Ministero della Difesa ha negato al ricorrente la richiesta di aspettativa senza assegni ex art. 756 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) per la frequentazione del corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2021/2024;
- di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi, occorrendo, gli eventuali pregressi negativi pareri della “scala gerarchica” (non noti) ed il “preavviso di rigetto” 3 giugno 2022, M_D AB05933 REG2022 0317030 precedentemente comunicato all'interessato;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 19.12.2022:
- della determinazione 25 novembre 2022, M_D AB05933 REG2022 0704178 (comunicata all'interessato il successivo 29 novembre), con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa, in esito a riesame, ha nuovamente negato la richiesta di aspettativa di cui al ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente incluso, occorrendo, il parere Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale 18 novembre 2022, foglio n. M_D AB62BE8 REG2022 0159078.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- S F V, capitano medico dell’Esercito, assegnato al 3º Reggimento SOSTAVES - Sostegno Aviazione dell’Esercito "Aquila", con sede a Orio al Serio (BG), presentò domanda di aspettativa triennale senza assegni per la frequentazione di un corso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2021/2024), in conformità a quanto disposto dall’art. 756 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare, di seguito c.o.m.), secondo il quale “ il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza ”.
2.- A maggio 2022 il cap. V ha comunque iniziato a frequentare il corso utilizzando permessi, licenze e ferie.
3.- La domanda di aspettativa è stata respinta con la determinazione del 7 luglio 2022 indicata in epigrafe, sul presupposto che il collocamento in aspettativa non sarebbe compatibile con le esigenze di servizio, perché:
- il cap. V è l’unico ufficiale medico effettivo del Reggimento;
- “ l’assistenza sanitaria del reparto in parola, per le peculiari attività svolte, si incentra sulla presenza degli U [fficiali] medici a differenza della maggior parte degli EDR [Enti/Distaccamenti/Reparti] di F.A. che fanno ricorso all’assistenza sanitaria areale ”;
- la generale carenza di ufficiali medici non consente di individuare un'idonea risorsa per sostituirlo nei tre anni di durata del corso; più precisamente, “ l'esigenza di ripianamento delle p.o. previste per Ufficiali medici va correttamente valutata riferendosi complessivamente a tutti gli Ufficiali medici a disposizione della F.A. … [e] si attesta, al momento, al 71% ed è siffatta carenza, dunque, a non permettere di individuare idonea risorsa per avvicendare il Cap. V ”;
- la particolare situazione legata sia all'emergenza sanitaria, sia alle evoluzioni sullo scacchiere internazionale impone la piena disponibilità d'impiego di tutto il personale sanitario effettivo.
Il provvedimento ha anche motivato sulle osservazioni formulate dal cap. V a seguito del preavviso di rigetto:
a) quanto all’osservazione che egli “ non ha prestato servizio con continuità presso la sede di assegnazione dovendo rimanere assente per altri impieghi decisi dalle S.A. ”, l’Amministrazione ha replicato che durante tali periodi di assenza era chiamato all'assolvimento di attività istituzionali in virtù di superiori esigenze di servizio, individuate dall'Amministrazione a prescindere da valutazioni personali dell'ufficiale;
b) quanto all'osservazione secondo la quale " L'assistenza sanitaria per le peculiari attività svolte nel reparto, può essere effettuata dall'Ufficiale medico o dal sottufficiale infermiere ", la posizione del cap. V non può essere ripianata né da un altro ufficiale medico perché egli è l’unico effettivo, né da un sottufficiale infermiere per via dei diversi gradi rivestiti e delle diverse funzioni svolte;
c) quanto all'osservazione che i riferimenti allo scenario internazionale riguardano uno scenario ipotetico e futuro, “ le S.A. hanno chiaramente espresso l’intento di «effettuare ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili» ”.
4.- Il cap. V ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Milano con ricorso notificato il 22.7.2022.
L’Amministrazione si è costituita, con l’Avvocatura dello Stato di Milano, eccependo preliminarmente che il ricorso doveva essere deciso dalla sezione staccata di Brescia, secondo il criterio di cui all’art. 13, 2° comma, c.p.a., in quanto il militare prestava servizio a Orio al Serio (BG).
Il Presidente del TAR Lombardia, con ordinanza n. 557 del 15.9.2022, ha dichiarato che il ricorso deve essere definito dalla sezione staccata di Brescia ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
Si è allora costituita l’Avvocatura dello Stato di Brescia.
5.- Con ordinanza cautelare n. 716 del 3.10.2022 questo Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato apparisse affetto da carenze istruttorie e di motivazione, e pertanto ha ordinato all’Amministrazione un riesame della fattispecie, assumendo una nuova determinazione da comunicare all’interessato e depositare in giudizio entro novanta giorni, e ha sospeso nell’intervallo il provvedimento impugnato autorizzando il ricorrente a seguire sino all’esito della successiva udienza camerale – in posizione equivalente all’aspettativa senza assegni – il corso di formazione specifica de quo , a fini prettamente cautelari, senza che ciò prefigurasse la decisione definitiva della controversia.
In particolare l’ordinanza cautelare ha ritenuto che:
a) non fosse adeguatamente motivata l’affermazione che presso il Reggimento SOSTAVES l’assistenza