TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202206648

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202206648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206648
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 06648/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03932/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2018, proposto da
Società Edilizia Residenziale S.r.l., Società S.P. Immobiliare S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 116;

contro

Comune di Volla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a – del provvedimento n. 24035 del 10.08.2018 con il quale il Responsabile del

IV

Settore Urbanistica-LL.PP. del Comune di Volla ha disposto l'annullamento della SCIA (n. 5248) del 24.02.2017, in sede di autotutela di ufficio (art. 21 nonies L. 241/1990), ad oggetto modifica di destinazione d'uso residenziale di un complesso edilizio, in Via Fraustino, ai sensi dell'art. 4 co. 7 L.R.C. 19/2009;

b – del provvedimento n. 17527 dell'8.06.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di autotutela di ufficio;

c – ove e per quanto occorra, della delibera del Commissario Straordinario n. 34/2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volla;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 03.10.2018 la ricorrente invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:

- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 19 E 21 NONIES L. 241/1990 IN RELAZIONE ART. 7 CO. 4 L.R.C. 19/2009) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI AUTOTUTELA DI UFFICIO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ – ILLOGICITÀ - SVIAMENTO) sotto plurimi profili.

Espone, in particolare, la società ricorrente che con con p.d.c. 58/2016 (del 20.10.2016) previa stipula di apposita convenzione urbanistica, in cui si è costituito vincolo di destinazione d’uso ventennale, è stato autorizzato un progetto per un complesso edilizio da destinare ad attrezzature e servizi. La società ricorrente, ha acquisito la proprietà dell’intero terreno edificabile, subentrando nel relativo titolo edilizio (p.d.c. 58/2016) a fronte di permuta immobiliare, ed ha successivamente presentato plurime SCIA (nn. 338/2016, 363/2016, 390/2016 e 31/2017), in variante al p.d.c. 58/2016, per la rimodulazione dei corpi di fabbrica, nell’ambito delle attività già autorizzate. Da ultimo, con SCIA n. 63 del 24.02.2017, la Società ricorrente ha chiesto definitivamente il cambio d’uso residenziale dell’intero complesso immobiliare, ai sensi dell’art. 4 co. 7 L.R.C. 19/2009 ed il Comune di Volla, dopo 5 mesi, ha invitato la Società ricorrente a stipulare un atto di cancellazione del vincolo ventennale di destinazione d’uso.

Senonchè il Comune, in data 8.06.2018, ha comunicato avvio di un procedimento di annullamento in autotutela della SCIA n. 63/2017 del 24.02.2017, e in data 10.08.2018 (14 giorni prima della scadenza del termine di 18 mesi, prescritta dall’art. 21 nonies L. 241/1990) ha adottato un provvedimento di annullamento della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi