TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-11-04, n. 201401289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-11-04, n. 201401289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401289
Data del deposito : 4 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00037/2014 REG.RIC.

N. 01289/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2014, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dall'avv. T S, con domicilio eletto presso l’avv. T S in Bari, via Napoli 138;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I., Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa concessione della misura cautelare

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 5 D.Lgs. 109/2012, prot. n. 103372/S.P.I., emesso in data 20.9.2013, portato a conoscenza in data 15.11.2013;

nonché;

di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell'interesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I. e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;

Considerato che con istanza del 18/2014 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto l’impugnato provvedimento è stato annullato in autotutela dal SUI presso Prefettura di Bari (essendo intervenuta la regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, del versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente;

Rilevato inoltre che la parte ricorrente era stata provvisoriamente ammessa dalla competente commissione al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.3 del 16/1/2014;

Ravvisata tuttavia l’incompatibilità dell’istituto della distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario con il sistema del patrocinio a spese dello Stato, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la quale, in talune decisioni, ha persino valutato la richiesta di distrazione come rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato (ex multis, Cass, Sez. Lav., n. 267 del 12.01.1984);

Ritenuto pertanto, doversi procedere alla revoca del patrocino a spese dello Stato;

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