TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2023-06-23, n. 202300343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2023-06-23, n. 202300343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300343
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2023

N. 00531/2023 REG.RIC.

N. 00343/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00531/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2023, proposto da


F L, M V C, M C, rappresentati e difesi dagli avvocati S L, R G M, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege;
Commissione Locale per il Paesaggio - Unione dei Comuni3 - Porto Cesareo, Ufficio del Paesaggio Presso il Comune di Porto Cesareo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n.28 del 6/03/2023 nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale e in particolare della autorizzazione paesaggistica n.74 del 16/09/2022 rilasciata con prescrizioni dall'Ufficio Comunale del Paesaggio, nonché ove occorra del silenzio assenso che possa essersi formato a seguito della trasmissione in data 19.05.2022 alla Soprintendenza del parere del 12.05.2022 della Commissione locale per il paesaggio, e di tale ultimo parere 12.05.2022,

ed ancora, ex art. 116 c.p.a,

per l'ordine di esibizione dell'intera documentazione relativa al procedimento conclusosi con Delibera G.C. n. 28/2023 eventualmente esistente e non trasmessa dal Comune a seguito della richiesta di accesso effettuata dai ricorrenti il 21.03.2023, ed in ogni caso in particolare del parere 12.05.2022 della Commissione locale per il paesaggio con la relativa nota di trasmissione 19.5.22 alla Soprintendenza e della nota Soprintendenza ABAP n. 16201 del 30.07.2019, della nota prot. 6171 del 4.03.2022 del Comune di Porto Cesareo di trasmissione di “richiesta di parere” completa della documentazione allegata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Porto Cesareo, Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;


- ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la scelta dell’Amministrazione, espressa con l’atto impugnato, non possa ictu oculi ritenersi illogica e/o irrazionale, venendo incontro alle esigenze di mobilità e di libera fruizione della spiaggia pubblica da parte di soggetti portatori di handicap, rispetto alle quali l’interesse dei ricorrenti a non essere pregiudicati nelle esigenze di luce e veduta deve ritenersi, allo stato, recessivo;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;

- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

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