TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201500065
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00552/2009 REG.RIC.

N. 00065/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00552/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Autoipanema R.L., rappresentato e difeso dagli avv. R C, M R, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;
Istituto di Istruzione Privato J. Maritain di L'Aquila, rappresentato e difeso dagli avv. M R, R C, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

contro

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. D D N, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Comune in L'Aquila, Via G. Pastorelli,18/C;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Soc. Cabana R.L., rappresentato e difeso dagli avv. M R, R C, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

per l'annullamento

DELL'

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.

1/2009

DEL

9.12.2009 CON LA QUALE SI E' DISPOSTO IL BLOCCO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVA SEDE TEMPORANEA PROVVISORIA IN L'AQUILA V.

LE DELLA CROCE ROSSA E DELLA SUCCESSIVA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEL

19.1.2010, GRAVATA CON MOTIVI AGGIUNTI..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dalla soc. Autoipanema r.l. e dall’Istituto di Istruzione privato J. Maritain di L’Aquila, avverso le misure edilizie, sospensive e di ripristino, adottate dal comune dell’Aquila (rispettivamente in data 9.12.2009 e 19.1.2010), per opere ritenute abusive, consistenti in una nuova struttura scolastica “provvisoria”, posta al di sopra del lastrico solare di un edificio sito in viale della croce rossa angolo via vicentini in L’Aquila -di proprietà della soc. Cabana, odierno interventore ad adiuvandum ma nella concordata disponibilità della soc. Autoipanema- e realizzate da quest’ultima, in virtù di accordo con il citato istituto scolastico, per la ripresa dell’attività didattica, a seguito delle lesioni post sisma del palazzo in cui aveva sede la Scuola;

Ritenuto il ricorso manifestamente infondato;

Precisato in primo luogo che resta inconfigurabile la prospettata assimilazione delle opere de quibus

al regime procedurale (derogatorio e semplificatorio) previsto dall’OPCM n. 3811 del 22.9.09 a proposito dei Moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP), poiché –pur volendo accedere alla tesi secondo cui la procedura di emergenza si sarebbe riferita anche all’istruzione privata- non può revocarsi in dubbio che qualsiasi iniziativa riferita alle scuole private avrebbe dovuto essere previamente vagliata ed autorizzata dalle competenti autorità, in relazione alla dislocazione di opere scolastiche già in sito o di prevista edificazione, e ciò anche al fine di evitare fin troppo ovvie strumentalizzazioni;

Rilevato che, per stessa ammissione dei ricorrenti, trattasi di una vera e propria struttura scolastica (come visto estranea a qualsiasi deroga emergenziale collegata ai MUSP), sita su di un lastrico di copertura di un edificio preesistente, la cui rilevanza edilizia non può essere posta in discussione allegando il carattere asseritamente amovibile delle opere (prevalentemente composte da ferro e vetri), poiché è stato da tempo acclarato l’assoggettamento a permesso di costruire anche di strutture non radicate al suolo, realizzate con materiali lato sensu smontabili, quando tali strutture risultino preordinate ad utilizzi -pur dichiarati come provvisori o, come nella specie, addirittura “momentanei”- importanti sotto il profilo dell’ingombro e dell’utenza indotta, per una durata comunque indefinita (provvisorietà comunque poi smentita ex post dal fatto che, nonostante l’ormai risalente ripresa delle attività scolastiche dell’istituto J. Maritain presso la sua sede originaria, e nonostante il decorso di più di un lustro dall’evento sismico, le opere in questione non sono state affatto rimosse, né spontaneamente, né a seguito dell’ordine demolitorio);

Ritenuto che del tutto ininfluenti si manifestano le diffuse argomentazioni dei ricorrenti e dell’interveniente ad adiuvandum, mirate a sostenere che l’edificio di proprietà della soc. Cabana, sul quale è stata realizzata la struttura scolastica, avrebbe conseguito per silentium un condono edilizio chiesto il 9.12.2004;
ciò in quanto, a tutto concedere, tale condono avrebbe sanato l’edificio in quella che era la sua esatta consistenza al momento della domanda, per cui non si vede come possano ricomprendersi nella portata sanante del 2004 quelle opere –prive del prescritto titolo ad aedificandum- realizzate solo nel 2009, oggetto delle impugnate misure sospensive e sanzionatorie (né può ovviamente delinearsi –secondo principi così elementari che sfuggono finanche allo stesso dibattito giuridico- una sorta di condono preventivo e programmatico in vista di future attività abusive, come quella che i ricorrenti avrebbero per l’appunto poi posto in essere cinque anni dopo, completando mediante MUSP privati –così si assume nell’atto di intervento alla pag. 10- quella “ripartizione interna” dell’immobile già legittimata dal condono, ma a quella data ancora in via di realizzazione);

Rilevato piuttosto che la condotta edilizia dei ricorrenti ha sostanzialmente determinato l’insorgenza di un intero piano abusivo della consistenza di circa 2000 metri cubi, così da restare ininfluente –ai fini di legittimare le opere in questione- la denuncia di inizio attività presentata a suo tempo dalle odierni ricorrenti , trattandosi –come sopra visto- di edificazioni irriducibili ad una regolazione meramente notiziale, senza che alcun effetto abilitante possa pertanto esser scaturito dal silenzio dell’autorità destinataria della dichiarazione;

Rilevato altresì che il vano ascensore -di cui è stata contestata ratione temporis l’inclusione nell’ordine di demolizione gravato con motivi aggiunti e con atto di intervento della soc. Cabana- non può essere comunque considerata opera estranea all’unicum abusivo posto in essere dalla società Autoipanema (struttura scolastica ex novo all’ultimo piano), rappresentandone un’evidente preordinazione funzionale a prescindere dal tempo di realizzazione, e quindi anche ove fosse rimasta acclarata (e così non è) la prospettata risalenza di tale vano rispetto al plesso scolastico senza titolo (argomentandosi in quel caso di opera strumentale ancora neutra rispetto al disegno edilizio contra legem solo successivamente intrapreso, e quindi comunque insuscettibile di aver trovato quella faticosa legittimazione per silentium che gli esponenti insistono di aver trovato con la domanda di condono del 2004 rimasta senza riscontro);
né –al contrario di quanto adombrato nei motivi aggiunti- può rilevare in senso adesivo alla illegittimità dell’ordine di sgombero il fatto che la società Autoipanema non sia proprietaria dell’edificio, risultando come sopra visto quest’ultima –non solo esecutrice delle opere abusive- titolata a disporre commercialmente dell’edificio, e ciò ovviamente con tutte le responsabilità sanzionatorie a suo carico in caso di acclarati abusi;

Rilevato infine che vanno de plano disattese le censure circa pretesi difetti di partecipazione procedimentale in cui sarebbe incorsa l’autorità emanante, e ciò non solo in relazione all’evidente natura vincolata dell’intervento provvedi mentale del comune, ma anche sulla base del fatto che lo stesso comune –adottando la previa sospensione lavori- ha comunque formalizzato ai ricorrenti una chiara e previa contestazione degli abusi poi sanzionati;

Rilevato in conclusione che il ricorso non possa trovare accoglimento, con addebito delle spes di lite alle parti ricorrenti ed alla parte interveniente, nella misura indicata in dispositivo;


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