TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-10-14, n. 202400670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400670
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00670/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00533/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2024, proposto da
G D C, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’esecuzione

del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova sezione lavoro n. 341/2023 del 13/6/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il signor G D C agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 13.6.2023, n. 341, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, rappresentando le ragioni organizzative del ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.

Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo anche in considerazione del carattere seriale della controversia.

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