TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300073

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300073
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00073/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia, in data 16.02.2022, notificato in data 18.02.2022, con il quale veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 6 a decorrere dalla data del decreto;

nonché di ogni altro atto presupposto, collegato a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nel gravame si afferma che il ricorrente presta servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria in qualità di assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, presso la C.C. di Torino e che nell’anno 2009 lo stesso veniva sottoposto ad un procedimento penale che definiva ex art. 444 c.p.p.

In data 23.12.2019 la Corte d’Appello di Torino depositava la sentenza n. -OMISSIS- con la quale veniva definito il predetto procedimento penale e in data 19 dicembre 2020 la suddetta Corte d’Appello trasmetteva all’Amministrazione resistente il testo integrale della sentenza divenuta irrevocabile.

Avuta notizia della sentenza irrevocabile l’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare e in data 10.2.2021 notificava al ricorrente l’atto di contestazione addebiti ex art. 6, comma 2, lett. a), b), d), del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.

Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, in data 16.02.2022, notificato in data 18.02.2022, con il quale è stata irrogata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 6 a decorrere dalla data del decreto medesimo.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 449 del 1992;
violazione e falsa applicazione di legge art. 1 della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, del principio di efficienza e di celerità.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

All’udienza camerale del 4 maggio 2022 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 449 del 1992, la cui violazione viene contestata nel ricorso in esame, recita: “ La destituzione per le cause di cui al comma 3 è inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni” .

Come emerge chiaramente dalla lettura della disposizione, la norma trova applicazione nel solo caso in cui venga applicata la più grave delle sanzioni, e cioè, la destituzione, il cui rigore ben giustifica, come contrappeso in ottica garantista, la fissazione di termini perentori per la conclusione di tali procedimenti.

Anche la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente (Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1157) si riferisce ad un caso in cui era stata irrogata la sanzione della destituzione.

Nel caso in esame, invece, è stata applicata la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei (6).

Ne consegue che la censura relativa alla violazione dei termini di cui all’art.6, comma 4 del d.lgs. n. 449 del 1992 è priva di pregio.

Altrettanto priva di pregio è la censura con la quale il ricorrente si lamenta del fatto che l’Amministrazione avrebbe atteso circa un anno per richiedere la copia integrale della sentenza, quando il procedimento penale si sarebbe già concluso in data 23 dicembre 2019.

Ebbene, sul punto, come ha condivisibilmente evidenziato il Consiglio di Stato, seppur in un caso in cui la disciplina applicabile era diversa da quella oggetto nel presente giudizio, ma che il Collegio ritiene applicabile anche nella vicenda in esame “ Per un verso, come si è detto, la cancelleria del giudice penale è onerata dell’invio della sentenza (e non del solo dispositivo), sentenza che può essere comunque richiesta dall’amministrazione. Per altro verso, il militare, ove lo ritenga, può senz’altro procedere egli stesso ad acquisire copia conforme della sentenza irrevocabile ed a notificarla all’amministrazione ” (Cons. Stato, Ad. Plen, 13 settembre 2022, n. 14 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5367).

Infine, neppure può essere accolta la censura per violazione dei principi di buon andamento e efficienza dell’attività amministrativa, per il ritardo nell’istruire il procedimento disciplinare, dato che, considerato che il ricorrente si era assunto ogni responsabilità di quanto accaduto, non era stato necessario neanche eseguire ulteriori indagini e, pertanto, il caso di che trattasi non presentava il carattere della complessità.

Invero, dalla lettura degli atti depositati in giudizio emerge che l’istruttoria non era stata semplice, avendo dovuto richiedere integrazioni documentali per poter valutare le condotte del ricorrente, rispetto alle quali, peraltro, vi è stata altresì una riqualificazione in melius rispetto all’originaria prospettata possibilità di destituzione.

Più nello specifico, dagli atti risulta che in data 21 gennaio 2021, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare con la nomina di un funzionario istruttore a seguito di comunicazione di sentenza di non doversi procedere della Corte di Appello di Torino pervenutale in data 19 gennaio 2021. Successivamente, la relazione conclusiva del funzionario istruttore è stata redatta in data 24 marzo 2021 e trasmessa al Consiglio Centrale di Disciplina il successivo 31 marzo.

La prima udienza di trattazione innanzi al Consiglio Centrale di Disciplina si è svolta in data 25 maggio 2021, all’esito della quale il procedimento è stato sospeso al fine di integrare la documentazione in atti che veniva poi trasmessa al Consiglio centrale di Disciplina in data 15 luglio 2021. L'udienza di trattazione veniva fissata per la data del 5 ottobre 2021. Il Consiglio centrale di Disciplina, all’udienza del 5 ottobre 2021, con motivazioni depositate in data 30 dicembre 2021, a fronte di una originaria contestazione di addebiti in data 10 febbraio 2021, formulata ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a), b), e d) del d.lgs. n. 449/92 per la destituzione dal servizio del ricorrente, ha ritenuto di derubricare l’originaria incolpazione alla luce di quanto disposto dall’art. 11 del d.lgs. n. 449/1992 e – in ossequio ai principi di gradualità della sanzione - ha proposto l’irrogazione della sospensione dal servizio per mesi 6 (sei). Il decreto di irrogazione della sanzione, infine, è stato adottato in data 16 febbraio 2022.

Peraltro, da quanto sopra, seppur nel ricorso non sia stata dedotta la specifica violazione, emerge che tutti gli atti posti in essere dall’Amministrazione non hanno mai superato il limite di 90 giorni l’uno dall’altro di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 24 del d.lgs. n. 449/1992) a mente del quale “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”.

Il Consiglio di Stato, invero, ha chiarito che “… il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato dall'art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in novanta giorni, s'interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento ” (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2017, n. 1368;
sul punto anche questo Tribunale, Sez. I, 29 marzo 2019, n. 364 e T.A.R Campobasso, sez. I, 13 marzo 2015, n. 95).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.

La vicenda nel suo complesso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi