TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300071
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00071/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Primaticcio n. 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la sede della competente Avvocatura Distrettuale in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
per l'annullamento
e l’adozione delle più idonee misure cautelari dell'atto avente protocollo -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito - Direzione per l'impiego del personale militare, notificato all'odierno ricorrente in data 25.07.2022 e recante il trasferimento d'autorità del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la consigliere Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, oggi -OMISSIS-, partecipava in qualità di -OMISSIS- al concorso bandito dal Ministero della Difesa con decreto del direttore generale prot. -OMISSIS-, finalizzato al reclutamento di -OMISSIS-, di cui --OMISSIS- in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva di 15 posti a favore degli appartenenti al ruolo di -OMISSIS-.
2. In data 2.4.2022 risultava vincitore del predetto concorso e dopo aver frequentato la -OMISSIS- gli sono state rese note, con messaggio -OMISSIS-, le possibili sedi di assegnazione.
3. In data 18.7.2022 ha espresso preferenza per il -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
4. Con provvedimento -OMISSIS- veniva trasferito d’autorità per la data del 30.8.2022 presso la sede prescelta.
5. Contro il provvedimento di trasferimento è indirizzato il presente ricorso, sostenuto dai seguenti motivi di impugnazione:
“1. Violazione di legge (art. 10 della L. 241/90 – Circolare P001 ed, 2021 dello Stato Maggiore dell’esercito) – Eccesso di potere per arbitrarietà e incoerenza, nonché eccessi di potere per erronea valutazione della situazione di fatto – Violazione art. 97 Costituzione”.
5.1 L’amministrazione non avrebbe osservato “ l’iter” procedimentale previsto per i trasferimenti d’autorità, precludendo così al ricorrente di provare e documentare le cause ostative al trasferimento dalla sede di appartenenza. A tal fine il ricorrente specifica, che la -OMISSIS- ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992, con la diagnosi: -OMISSIS-” e che lo stesso beneficia dei permessi, previsti dalla l. 104/1992, per poterla assistere. Inoltre fa presente che a -OMISSIS- dispone di un alloggio di servizio. La necessità di prestare assistenza -OMISSIS- nonché la circostanza che a causa del trasferimento avrebbe perso l’alloggio di servizio, avrebbero - a suo dire - avuto una valenza fondamentale nella formazione delle decisioni da parte delle Autorità Superiori in ordine alla pianificazione degli impieghi all’esito del Corso applicativo, se solo avesse avuto modo di poterle esporre.
2. Violazione di legge (L. 241/90) – Eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste – Violazione art. 97 Costituzione”.
5.2 Il trasferimento sarebbe stato adottato senza tenere in considerazione le esigenze del militare connesse con l’assistenza della -OMISSIS-.
6. Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento del danno esistenziale.
7. Il Ministero della Difesa si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, per mancanza di “fumus boni iuris” .
9. Con nota dd. 12.12.2022 il resistente Ministero ha depositato il provvedimento -OMISSIS- con il quale sono stati revocati al ricorrente i permessi di cui alla legge 104/1992, dopo che il Centro Medico Legale INPS di -OMISSIS- aveva certificato che il -OMISSIS- “non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.
10. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato.
12. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, che il paragrafo 5 rubricato “TRASFERIMENTO”, di cui alla circolare P001/2021 dello Stato Maggione dell’Esercito, prevedrebbe al sottoparagrafo 5.1.2 intitolato “modalità esecutive” per i trasferimenti d’autorità che “Al personale militare, individuato per un trasferimento (anche nella stessa sede) deve essere resa nota, per il tramite del rispettivo EdO di appartenenza, la relativa designazione d’impiego entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Ciò al fine di comprovare entro i 5 giorni successivi cause impeditive della movimentazione attraverso elementi d’informazione non noti al DIPE”.
12.1 Nella fattispecie l’Amministrazione non avrebbe osservato questo “iter” procedimentale precludendo quindi al ricorrente di provare e documentare le cause impeditive alla sua movimentazione, peraltro sopraggiunte in un momento successivo rispetto alla scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per ufficiali RS 2020.
12.2 Rappresenta a tale fine, che il riconoscimento del -OMISSIS- risalirebbe al 22.2.2021 e sarebbe quindi successivo rispetto alla data di scadenza del 30.9.2020 prevista per la partecipazione al -OMISSIS-. Anche il riconoscimento dei permessi, previsti dalla l. 104/1992 per poterla assistere, sarebbe successivo. Segnala come ulteriori fatti