TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-18, n. 202301282
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 01282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Castelvetrano (Trapani), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F V, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente pro tempore del III Settore Programmazione finanziaria e gestione delle risorse recante il -OMISSIS-del 18.12.2017 avente ad oggetto “Assunzione dell’anticipazione su risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art 32 comma 12 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, nella parte in cui reca in allegato un elenco nominativo di soggetti possessori di immobili nel Comune di Castelvetrano, presumibilmente destinatari delle opere di demolizione da finanziare con l’accesso al fondo de quo”;
- del provvedimento a firma del Dirigente pro tempore del Settore servizi tecnici del Comune di Castelvetrano recante il -OMISSIS-del 29 dicembre 2017 avente ad oggetto “Determina a contrarre, art. 32 comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati;
- del relativo bando di gara del 12.01.2018, pubblicato sull’albo pretorio online del Comune in pari data, sottoscritto quale Dirigente pro tempore della CUC, dal Dott. -OMISSIS-;
- nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, quali:
a) la deliberazione della Commissione straordinaria recante il -OMISSIS- del 13.12.2017 avente ad oggetto accordo quadro art 54 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati – Approvazione progetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, i provvedimenti, anche finanziari e in epigrafe indicati, della sequenza procedimentale di esecuzione, d’ufficio, delle demolizioni di opere edilizie abusive, tra le quali è ricompresa quella della medesima parte ricorrente già oggetto di diniego di sanatoria e di ingiunzione di ripristino.
2.- A sostegno della pretesa ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione art. 31 d. P.R. n. 380 del 2001. I provvedimenti definitori delle pratiche edilizie avrebbero dovuto essere notificati ad entrambi i comproprietari (-OMISSIS-e -OMISSIS-), mentre sarebbero stati notificati soltanto al signor I, individuato dall’Amministrazione quale unico destinatario del diniego di concessione edilizia in sanatoria e dell’ordine di demolizione. Ne discenderebbe la mancata acquisizione del bene al patrimonio dell’ente;
2) Violazione art. 29 comma 3 Regolamento sull’ordinamento egli uffici e dei servizi del Comune di Castelvetrano e dell’art. 14 comma 3, Regolamento per l’accesso alla p.a. approvato con deliberazione G.C. n. 148 del 2010; violazione art. 97 Cost. Il dirigente che ha sottoscritto i provvedimenti, dott. -OMISSIS-, sarebbe in possesso di