TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-31, n. 202113663
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Pubblicato il 31/12/2021
N. 13663/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7638 del 2021, proposto da
Condominio via Sagramoso 19 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 8.9.20, 29.11.20, 6.2.21 e 20.5.21 e del diritto del Condominio ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta nelle istanze di accesso a oggi rimaste inevase.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 18 settembre 2021 parte ricorrente ha rappresentato essere intervento il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
In particolare, ha rappresentato che, a seguito delle modifiche normative introdotte con l'art. 33, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con cui è stato modificato l’art. 13 ter del decreto Rilancio di cui al d.l. 34/2020, non è più necessario, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione dell’immobile con detrazione del 110%, l’attestazione dello stato legittimo o di conformità edilizia dell’immobile, ma soltanto una SCIA, con la conseguenza che è venuto meno l’interesse ad acquisire copia del fascicolo del progetto n. 36894/1963 relativo al Fabbricato del Condominio o una attestazione di irreperibilità del fascicolo;
Considerato che Roma Capitale, con note di udienza depositate in data 5 novembre 2021, ha preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, senza formulare richieste od eccezioni;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e di dover, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che, tenuto conto dell’esito del giudizio e della scarna attività difensiva della resistente Amministrazione – costituitasi con memoria di mero rito – di poterne disporre la compensazione tra le parti.